Buongiorno,
chiedo gentilmente un parere tecnico, un confronto di pareri, sulla obbligatorietà o meno di censire in maniera autonoma delle cantine alla luce dei cambiamenti normativi introdotti nel 2020. L’oggetto è una pratica di variazione.
(Aggiunta finale: Man mano scrivevo il post…mi accorgevo che verosimilmente non è questo il caso in cui si deve procedere al censimento autonomo).
SITUAZIONE ATTUALE AL CF
Trattasi di un fabbricato costituito da un’unica unità, supponiamo Mapp. 253. Le planimetrie sono state depositate negli anni 40. L’unità era/è costituita da abitazione a PT, a piano primo sottostrada vie è un’area di corte esclusiva, due cantine e una legnaia. Le cantine e la legnaia non sono direttamente comunicanti con l’abitazione ma da essa discende una scala esterna che permette di raggiungere l’area di corte e quindi le cantine. Oltre a questo, l’area di corte che da accesso alle cantine, confina con cortile di diversa ditta sul quale la committenza ha diritto di passaggio, ma di fatto non confina con la strada pubblica.
Devo fare una variazione catastale per delle modifiche interne avvenute diversi decenni fa.
Il mio dubbio è questo: essendo che le due cantine a PT non sono direttamente comunicanti con l’abitazione, “dovrei” dichiararle come unità autonome? Se vado a leggere gli schemi esemplificativi della Nota 321457 del 6 Ottobre 2020 si precisa che affinché le cantine o depositi o soffitte possano essere censite autonomamente, il loro accesso, deve avvenire o da corte comune o da via pubblica/privata (oppure, e aggiungerei in casi più rari, o da corte esclusiva degli stessi).
Se non altro, dovrei intendere che la corte comune di cui si parla….o è preesistente alla pratica di variazione oppure la si va a creare con la pratica stessa per oggettive necessità tecniche….in questo caso, di conseguenza, le due cantine andrebbero censite autonomamente.
Nel mio caso non ho esigenza tecniche per descrivere la corte con la costituzione di un BCNC….
Non avrebbe senso! Dovrei costituire un BCNC per andare poi a censire in maniera autonoma le cantine!?
Quindi io ricalcherei la rappresentazione avvenuta nel 40; un’unica scheda con la corte esclusiva e le cantine e legnaia come accessori.
Faccio infine presente che nella Circ. n. 2/E del 1 Febbraio 2016, al punto 3.3.1 si precisa che ove è presente una sola unità residenziale unitamente a cantine e autorimesse, l’eventuale area di corte va individuata di norma come area esclusiva dell’abitazione …..(può essere che questa norma sia riferita in modo particolare alle nuove denunce di accatastamento….ma non vedo perché in una pratica di variazione non deve vedersi applicata).
Ringrazio chi vorrà intervenire.
Saluti.