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st-topos
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Scusami se insisto, prima di seguire il tuo consiglio "andare a studiare" mi spieghi che cosa volevi dire con questa affermazione. ". ...La categoria A6 non era presente in banca dati solo come classamento residuale dell'impianto catastale, che anzi successivamente ha assunto un ruolo specifico per l'imposizione fiscale. Anche se aveva 2 bagni......"?????? Altrimenti non so da quale pagina devo iniziare a studiare. grazie
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EFFEGI
f.g.
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Irpinia
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"AMOSTORTO" ha scritto: "st-topos" ha scritto: amstorto ha scritto "....La categoria A6 non era presente in banca dati solo come classamento residuale dell'impianto catastale, che anzi successivamente ha assunto un ruolo specifico per l'imposizione fiscale. Anche se aveva 2 bagni......"?????? Scusami ma non ho compreso cosa volevi precisare. -----------un A6 con due bagni??? Forse non hai letto il mio post precedente. L'u.i.u. tipo A/6 non aveva il bagno all'interno, tu parli di due bagni. Hai mai sentito parlare di unità tipo? Salve, Rimetti la data dell'orologio ce l'hai fermo al 1939. Sai cosa era una categoria A/6 fino al 2012? Ora hai tutti gli indizi, Non me ne volere tu e l'altro, Cordialmente. Secondo me è meglio che bevi un pò meno e rifletti e leggi un pò di più. Il mio era un esempio caso mai non l'hai capito su come sia dovuto il censimento in categoria "maggiore" mentre non vale il discorso contrario. Vabbe fa niente. Buona giornata.
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Latemar
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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29 Agosto 2022 alle ore 22:25
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Salve Va ricordato che nel 2004 c'è stata la Legge 311/2004 che riconosceva ai comuni la possibilità di procedere all'adeguamento dei beni immobiliari invitando l'utenza a procedere all'aggiornamento catastale qualora l'immobile presentasse una situazione reale non piu' congruente con i dati di classamento riportati in visura. Sia la circolare catastale citata 5/1992 (aggiornamento da parte del catasto) che il comma 336 (aggiornamento da parte dell'utente invitato dal comune) sono ancora in essere, tanto è che nel docfa è presente questa tipologia di denuncia per aggiornare quei beni i cui soggetti proprietari hanno ricevuto la notifica dal comune. La legge 30 dicembre 2004 n. 311 riconosce ai comuni uno strumento importante per l’adeguamento catastale alla reale situazione del patrimonio immobiliare. Norma strategica e di grande importanza anche per la valutazione del ruolo dei comuni è contenuta nel comma 336 dell’articolo 1. Legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 336 336. I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni 337. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del comune Cordialità
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st-topos
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Oramai su questo sito una discussione è diventata impossibile. Le è stato chiesto di chiarire quello che c...o ha affermato, facendo anche considerazioni poco nobili. Di grazia vuole essere così gentile da chiarire quello che ha scritto: ". ...La categoria A6 non era presente in banca dati solo come classamento residuale dell'impianto catastale, che anzi successivamente ha assunto un ruolo specifico per l'imposizione fiscale. Anche se aveva 2 bagni......"?????? altrimenti stia zitto. Adesso che c'entra con la mia domanda la circolare 5/1992. Si parlava delle A/6.
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AMOSTORTO
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Quanta veemenza, ma che ti avrei detto di così malefico? Mah?!! Vedo che hai la memoria corta, te e l'altro che ha condiviso il tuo pensiero, io bevo e lui si ubriaca. Un po' di storia normativa, ti aiuto ancora, penultima normativa,ma per farti leggere qualcosa di nuovo: .."omissis Art. 7 2-bis - Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo ..omissis" Anche queste A6 erano senza bagni? Detta questa norma, Googola e troverai le successive. Vive Cordialità
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vecchi_italo
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"AMOSTORTO" ha scritto: Art. 7 2-bis - Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo ..omissis" Anche queste A6 erano senza bagni? Grazie per l’opportunità di rileggere quella norma anche se ormai desueta (sostituita di fatto dal DM 26 luglio 2012). Ma anche nel caso di A/6 classe R, è preferibile oggi procedere con una variazione per assegnare la categoria catastale più coerente e, qualora si vuole il riconoscimento della ruralità, chiedere la relativa annotazione. In realtà tutto ciò giova poco al quesito iniziale, perché l’A/6 in questione è priva di planimetria e perciò è poco probabile che sia stata costituita nel periodo di validità di quella norma. Complimenti per il modo con cui hai sollecitato di approfondire l’argomento, poche righe molto più utili ed efficienti delle lunghe pergamene che riportato riferimenti e norme ormai superate.
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AMOSTORTO
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Carissimo, Ti posso consigliare una visita oculistica? RI-Leggi bene tutto per bene dall'inizio. La planimetria c'era. La norma che ho volutamente citato era superata. La categoria A6 non fu soppressa nel 1992 come anche Rossa ha scritto. Appunto di natura tecnica: non è 'preferibile oggi procedere con una variazione..' ma é invece obbligatorio. Cordialmente
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vecchi_italo
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"AMOSTORTO" ha scritto: Carissimo, Ti posso consigliare una visita oculistica?........ No comment!
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geoalfa
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3L
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Lecce S
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"Appunto di natura tecnica: non è 'preferibile oggi procedere con una variazione.. ' ma é invece obbligatorio." Ai fini catastali posso dire, per esperienza diretta, che a richieste dell'Ufficio Territorio di chiarimenti/aggiornamenti in merito ad u.i.u. censite in cat. A/5, formulate per due volte negli ultimi 10 anni, un mio cliente ha riscontrato dichiarando che le u.i. in questione non avevano subito alcuna modifica e che quindi non necessitavano di variazioni catastali. Le predette unità sono tutt'oggi censite in A/5. Non essendo sicuro di aver ben interpretato quanto riportato negli interrventi precedenti in merito alla obbligatorieta' di dover variare categorie censite come A/5 e/o A/6 e che conservano ancora le caratteristiche originarie, mi chiedo se l'obbligo scatterebbe solo in caso di traferimento, come peraltro richiede il quesito iniziale (rif. normativo?). Grazie
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Latemar
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"3L" ha scritto: "Appunto di natura tecnica: non è 'preferibile oggi procedere con una variazione.. ' ma é invece obbligatorio." Ai fini catastali posso dire, per esperienza diretta, che a richieste dell'Ufficio Territorio di chiarimenti/aggiornamenti in merito ad u.i.u. censite in cat. A/5, formulate per due volte negli ultimi 10 anni, un mio cliente ha riscontrato dichiarando che le u.i. in questione non avevano subito alcuna modifica e che quindi non necessitavano di variazioni catastali. Le predette unità sono tutt'oggi censite in A/5. Non essendo sicuro di aver ben interpretato quanto riportato negli interrventi precedenti in merito alla obbligatorieta' di dover variare categorie censite come A/5 e/o A/6 e che conservano ancora le caratteristiche originarie, mi chiedo se l'obbligo scatterebbe solo in caso di traferimento, come peraltro richiede il quesito iniziale (rif. normativo?). Grazie La dichiarazione della proprietà, il tecnico incaricato di verificare la regolarità catastale in caso di compravendita del bene, non la deve considerare. Nel caso di compravendita, se l'immobile, modifiche apportate o meno, dichiarazione o meno, non ha i requisiti per essere censita in A5 (è un impresa, oggi, averli e trovare un immobile così poverissimo), è obbligatorio adeguare la categoria allo stato dei luoghi. Per l'A6, che sono abitazioni rurali, quindi oltre all'elemento oggettivo, cioè che l'abitazione deve avere i requisiti di bene strumentale, c'è pure quello soggettivo e cioè che l'abitazione deve appartenere a imprenditore agricolo. L'abitazione quindi non può essere ceduta separatamente, ma rimanere all'interno dell'azienda agricola con tutti i terreni. Se l'autore del post Chicchi_cat non vende un azienda agricola, l'adeguamento catastale è obbligatorio. Cordialità
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