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Argomento: buoni postali fruttiferi e quote agli eredi

Autore Risposta

gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2010 alle ore 20:33

"dado48" ha scritto:
"Gaetano59" ha scritto:
Non è che per caso sei a conoscenza di qualche sentenza,... di risposta a quesito,....di chiarimento dell'ADE,.... o altro che in modo "elementare" dice ciò?
L'ho cercata ma non l'ho trovata.


Ho trovato un'Istanza di Interpello:
www.strumentiperassociazioni.it/aipb/all...
che potrebbe chiarire e, forse, risolvere per similitudine il problema.
Altre scoperte ???
Ciao, buon lavoro.



Grazie dado48,
In effetti l'istanza di interpello che citi è riferita a somme maturate dal de cuius (TFR) che, ovviamente, non sono equiparabili a titoli di stato e quindi devono essere inserite in successione, che poi dovrà essere esibita all'ente erogante, ai sensi dell'art. 48 del TUS.

Lo spunto interessante che si ricava dalla nota che segnali è proprio su questo art. 48, il quale ai commi 2 e 3 dice...
2. Gli impiegati dello Stato e degli enti pubblici territoriali ed i
pubblici ufficiali, con esclusione dei giudici e degli arbitri, non possono
compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se non e' stata
fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni
di cui all'art. 27, comma 4, della dichiarazione della successione o
dell'intervenuto accertamento d'ufficio, e non e' stato dichiarato per
iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la
dichiarazione. I giudici e gli arbitri devono comunicare all'ufficio del
registro competente, entro quindici giorni, le notizie relative a
trasferimenti per causa di morte apprese in base agli atti del processo.
3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non
possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai
legatari e ai loro aventi causa, se non e' stata fornita la prova della
presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'art. 27,
comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con
l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti
, o dell'intervenuto
accertamento in rettifica o d'ufficio, e non e' stato dichiarato per
iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la
dichiarazione.
I debitori del defunto devono comunicare per lettera
raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni,
l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'art. 12, lettere d) ed e).

Mentre l'art. 12 recita:
Beni non compresi nell'attivo ereditario (Art. 11 DPR 637/1972. Art.
1 DPR n.952/1977. Art.4 L. n. 512/1982).
1. Non concorrono a formare l'attivo ereditario:
........
........
h) i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i
buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro;
i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, nonche'
ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall'imposta da norme di legge;
l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.

Quindi dalla lettura combinata dei due articoli, si deduce chiaramente che NON deve essere prodotta copia della successione all'ufficio postale per la riscossione dei buoni, in quanto gli stessi non concorrono a formare attivo ereditario e pertanto non sono crediti da inserire in successione, e quindi viene meno il presupposto di cui all'art. 48.

Altri pareri?
Saluti, gaetano

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dado48

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24 Novembre 2005

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 08:48

"Gaetano59" ha scritto:
... somme maturate dal de cuius (TFR) che, ovviamente, non sono equiparabili a titoli di stato e quindi devono essere inserite in successione ...


Riporto una parte dell'Istanza sopra citata, evidenziando alcune parti che, secondo me, sono quelle da prendere in considerazione per assimilazione con il tuo caso:

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’articolo 2122 del codice civile in deroga ai principi generali della successione mortis causa nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.
Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.
Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l’attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’ente previdenziale non è vincolato all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 48 del TUS prima di disporne il pagamento.


Spero sia utile.
Ciao, buon lavoro.

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neotopog

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28 Giugno 2007

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 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 10:50

cercando di non andare troppo fuori dal quesito principale, ma visto che è stato accennato, la richiesta (oltra alla successione) di un atto notorio presso la cancelleria del tribunale è una "simpatica invenzione" da parte degli istituti di credito oppure è rafforzata da qualche norma?...

la dichiarazione di successione sicuramente necessaria e richiesta per legge, non contiene già una dichiarazione in cui si elencano gli eredi?....

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gaetano59

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04 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2010 alle ore 20:03

dado48 ha scritto:
[quote]Riporto una parte dell'Istanza sopra citata, evidenziando alcune parti che, secondo me, sono quelle da prendere in considerazione per assimilazione con il tuo caso:

Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e dell’articolo 2122 del codice civile in deroga ai principi generali della successione mortis causa nel caso di morte del dipendente in attività di servizio, il trattamento di fine rapporto o di fine servizio compete ai soggetti espressamente indicati nelle suddette norme, rispetto ai quali tali indennità, pur avendo natura di retribuzione differita, assolvono ad una funzione previdenziale.
Tali soggetti acquistano le indennità iure proprio, in forza di un diritto loro attribuito dalla legge.
Nella suddetta ipotesi il trattamento di fine rapporto non concorre a formare l’attivo ereditario, la sua corresponsione è indipendente dall’accettazione dell’eredità e l’ente previdenziale non è vincolato all’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 48 del TUS prima di disporne il pagamento.

Spero sia utile.
Ciao, buon lavoro.[/quote]

In effetti io ho puntato l’attenzione sulla fattispecie, “in caso di decesso”, che mi sembrava più calzante, visto che si discute di successione, dove viene chiarito che:
Nel caso di decesso a seguito del collocamento a riposo, infatti, la somma maturata a titolo di indennità di fine rapporto o di fine servizio entra a far parte dell’asse ereditario come ogni altro bene, e deve essere corrisposta agli eredi legittimi e/o testamentari in base agli ordinari principi che regolano la successione.
Alla luce dei chiarimenti forniti in precedenza, si ritiene che in riferimento alla fattispecie rappresentata, ’istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l’indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire, in ottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 48 del TUS il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell’interessato che non sussiste l’obbligo di ottemperare a tale adempimento.
Poi ho fatto tutto il ragionamento (art. 48 – art. 12 etc.) che mi portava a concludere che non ci fosse bisogno di inserire i buoni in successione, perché esenti.
QUESTO FINO A IERI………


Seconda puntata:

Stamattina, sempre per cercare di andare in fondo a questa storia, mi sono recato all’agenzia delle entrate per scambiare qualche opinione in merito con il funzionario responsabile delle successioni.

Mi ha detto che secondo lui vanno inseriti in successione, tanto comunque la successione la devo presentare perché ci sono gli immobili, e comunque sui buoni non si paga alcuna imposta, tanto vale metterli, così si evita qualsiasi incertezza da parte dell’ufficio postale, tanto ci vuole solo un po’ di pazienza per riportarne gli estremi in successione, in modo puntuale e preciso...mi raccomando, poi è arrivata un telefonata chilometrica, mi sono scocciato e me ne sono andato, ancora una volta senza approfondire.....

Se ci sarà una terza puntata vi informerò


Saluti, Gaetano

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dado48

(GURU)

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 07:54

"Gaetano59" ha scritto:
Mi ha detto che secondo lui vanno inseriti in successione bla, bla ... tanto comunque la successione bla, bla ... e comunque sui buoni non si paga alcuna bla, bla, bla .... me ne sono andato, ancora una volta senza approfondire.....

Hai fatto bene, poichè non vi erano i presupposti per un serio approfondimento.
Ciao, buon lavoro.

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bertone

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 0 -  0 - Inviato: 03 Febbraio 2010 alle ore 08:37

Secondo me ha ragione il funzionario dell'AdE, ed anch'io mi sono sempre comportato così. I buoni postali vanno messi nel quadro B4, e gli estremi ed il loro valore va messo solo nel campo "descrizione"; nel campo "valore/importo" metti 0,00, in quanto non vanno a formare asse ereditario.

Il problema non è se i buoni vanno messi o meno nella denuncia di successione (all'AdE non gliene frega niente), ma quando questi buoni dovranno essere riscossi alle Poste ti chiederanno un sacco di documenti tra cui la denuncia di successione con riportati i buoni postali.

Ciao Roberto

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geocape

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Cortona (AR)

 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2010 alle ore 16:33

Preciso che non voglio fare polemica però non capisco una cosa.

Leggendo il post sembra di capire che siamo tutti concordi che i buoni postali non vanno a formare asse ereditario (e questo già non è poco..) e allora mi chiedo che senso abbia metterli in successione!? Oltretutto a "0" come dice bertone!?
Mi sembra solo un doppio lavoro visto che comunque l'autocertificazione con indicazione di eredi e quote la devi fare comunque per presentarla poi all'ufficio postale.
Senza contare che oltretutto è un costo..perchè presentata la successione dopo l'AdE ti deve rilasciare il modello 240 (in bollo) ed è con quello che vado a prendere i soldi semmai (e quindi non con la copia della successione).

Mah..mi devo essere perso il passaggio da "repubblica" a "repubblica federale".....

Buon lavoro a tutti...

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gaetano59

Iscritto il:
04 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 05 Febbraio 2010 alle ore 19:56

A seguito di ulteriori approfondimenti sulla questione, riporto le mie considerazioni, che magari possono essere di aiuto a chi deve affrontare casi simili:
1)E’ pacifico che i buoni postali fruttiferi non concorrono a formare attivo ereditario e pertanto non c’è obbligo di inserirli in successione, in quanto equiparati ai titoli di stato, perché “garantiti dallo Stato”
“I buoni fruttiferi postali emessi dalla Cdp S.p.A. beneficiano dell’esenzione dall’imposta di successione in quanto sono assistiti dalla garanzia dello Stato, come previsto dall’art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.”

2)Per la riscossione dei buoni postali sono previste due procedure, una per gli importi fino a 10.000 € e una per gli importi superiori.
a) Per gli importi inferiori a 10.000 € è sufficiente presentare il certificato di morte e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa da uno degli eredi, dalla quale si evinca chi sono gli eredi.
b)Per gli importi superiori a 10.000 € euro è necessario il certificato di morte e un atto notorio che certifichi chi sono gli eredi. PERO’….… qualora gli eredi siano in grado di produrre denuncia di successione, (nei casi in cui la successione comprenda immobili o diritti reali immobiliari) la dichiarazione sostitutiva potrà essere accettata qualunque sia il valore dei titoli che rientrano nel patrimonio ereditario.

3)CONCLUSIONI.
Siccome la procedura dell’atto notorio è abbastanza scocciante, oltre che dispendiosa (atto notorio, nel quale due persone, che non devono essere parenti degli eredi né interessati in qualche modo all'atto, si presentano davanti al notaio o alla cancelleria del tribunale per dichiarare sotto giuramento chi sono gli eredi del defunto, avendone diretta conoscenza.) a mio avviso, nel caso che comunque la successione debba essere presentata per la presenza di beni immobili, è senz’altro conveniente riportare buoni nella stessa e utilizzare la semplice dichiarazione sostitutiva resa da uno degli eredi.

Saluti, Gaetano

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geocape

Iscritto il:
24 Marzo 2006

Messaggi:
283

Località
Cortona (AR)

 0 -  0 - Inviato: 26 Febbraio 2010 alle ore 09:31

Linko questo collegamento per utilità.

www.cassaddpp.it/cdp/Risparmiatori/FAQ/S...

Buon lavoro a tutti...

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barabba

Iscritto il:
22 Agosto 2006

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476

Località
Varese

 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 17:02

"bertone" ha scritto:
Secondo me ha ragione il funzionario dell'AdE, ed anch'io mi sono sempre comportato così. I buoni postali vanno messi nel quadro B4, e gli estremi ed il loro valore va messo solo nel campo "descrizione"; nel campo "valore/importo" metti 0,00, in quanto non vanno a formare asse ereditario.

Il problema non è se i buoni vanno messi o meno nella denuncia di successione (all'AdE non gliene frega niente), ma quando questi buoni dovranno essere riscossi alle Poste ti chiederanno un sacco di documenti tra cui la denuncia di successione con riportati i buoni postali.

Ciao Roberto





Riprendo questo vecchio post e chiedo se la procedura indicata da Bertone è tuttora valida o sono intervenute modifiche. La richiesta nasce dal fatto che Poste Italiane non rilascia alcuna certificazione da allegare alla successione in merito ai vecchi Buoni Postali e volevo capire come comportarmi. Seguendo la risposta di Bertone io indicherei gli estremi dei Buoni intestati al de cuius ed il loro valore nominale, omettendo qualsiasi indicazione nel campo "valore".

Grazie

Marco

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

Messaggi:
717

Località

 0 -  0 - Inviato: 29 Aprile 2014 alle ore 23:38

Alle poste per ritirarli devi fare una pratica di richiesta da parte di un erede..

Hanno documentazione propria e non richiedono altro che autocertificazioni..



Cosi ho fatto io personalmente per valori sotto i 10.000€ , ma con ciò ho dovuto passare da più sportelli comunali della Posta. ma mi ero studiato l'iter e anche se ti fanno storie, un solo erede con autodichiarazione può riscuotere i buoni postali (scadenza del buono durata del buono + 10 anni)

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