Dunque, da quello che ho capito leggendo la circolare 7/2007 e la varia normativa sull'argomento ho "dedotto" quanto segue:
1) - tutti i fabbricati, siano essi fabbricati rurali o no dovranno prima o poi essere censiti al catasto fabbricati con le usuali metodologie (pregeo e Docfa). I fabbricati rurali attualmente in possesso dei requisiti di ruralità non hanno l'obbligo immediato ma la variazione sarà fatta al momento in cui si deve intervenire sul fabbricato per qualsiasi ragione (variazione, perdita dei requisiti ecc.).
2) - nel caso di passaggio al catasto dei fabbricati gli immobili ad uso abitativo saranno classati nella usuale categoria A e le relative pertinenze nelle categorie C. Gli altri fabbricati, a seconda delle loro caratteristiche, sranno classati in D10 "nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono originariamente costruite" (testo ripreso dalla circolare 7/2007) altrimenti nella categoria C.
3) - il possesso dei requisiti di ruralità è diverso se si tratta di un fabbricato di abitazione o di un fabbricato strumentale alle attivtà agricole (rimessa, stalla, fienile, magazzino, agriturismo ecc.).
4) i fabbricati di abitazione (che saranno censiti nelle usuali categorie A con esclusione della categoria A1 e A8 nel qual caso non potranno avere i requisiti di ruralità) devono essere posseduti ed utilizzati come abitazione dall'imprenditore agricolo a titolo principale iscritto alla Camera di Commercio o da un pensionato con trattamento di pensione derivante da attività agricola oltre ad altri requisiti riguardanti il terreno asservito ecc.; si veda a riguardo il paragrafo 3.1 della circola 7/2007 dove tutto è ben dettagliato.
4) gli altri fabbricati (annessi, stalle ecc.) presenteranno i requisiti rurali, A PRESCINDERE DAL LORO CLASSAMENTO CATASTALE (D10 O C) nel caso in cui: "le attività svolte nei complessi in questione siano sicuramente riconducibili all’attività dell’impresa agricola o, di contro, possano essere correlate ad attività di tipo industriale o commerciale. In ossequio pertanto ai principi dettati dal Testo Unico delle Imposte Dirette, deve valutarsi – a prescindere dalla natura e caratteristiche, nonché dalla possibilità o meno di destinarli ad una funzione diversa senza radicali trasformazioni- se gli immobili siano strumentali “per destinazione” alle attività agricole di cui all’ art. 2135 c.c.. Pertanto , unico elemento discriminante per definire la concreta strumentalità all’attività agricola effettivamente praticata ed, in ultima analisi, la ruralità del fabbricato, risiede quindi nella compatibilità delle caratteristiche tipologico-funzionali con l’effettiva produzione del fondo al quale è asservito, nonché di quelle ubicazionali (insistenza delle costruzioni su terreni agricoli costituenti l’azienda) circostanza, quest’ultima, che deve, quindi, costituire oggetto di specifica verifica ai fini del corretto classamento." (il testo virgolettato è ancora ripreso dalla circolare 7/2007)
Ritengo che la cosa sia abbastanza chiara per quanto attiene ai fabbricati di abitazione mentre sia più problematica per quanto attiene ai fabbricati strumentali in quanto non si evince se gli stessi DEBBANO essere posseduti da imprenditori agricoli o a nulla è rilevante la qualifica del possessore.
Personalmente credo che il fabbricato è strumentale e quindi avente requisiti di ruralità a prescindere dal titolo del possessore in quanto non si capisce perchè la stessa norma lo indica chiaramente nel caso delle abitazioni mentre tace nel caso degli immobili strumentali. Questa che sembra una disquisizione di poco conto può essere rilevante in molte aree rurali riguardo all'imposizione ICI relativamente a piccoli annessi facenti parti di appezzamenti di terreno di proprietà e non facenti parte di aziende agricole vere e proprie.
Scusate la lunghezza, mi piacerebbe approfondire l'argomento, se possibile.
Buon lavoro.