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Autore Accatastamento scuola provinciale

studionobruno

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 12:39

Salve a tutti, cortesemente, avendo avuto incarico di accatastare una scuola costruita 30 anni fa su particelle di diversi proprietari e mai fatti degli atti pubblici, volevo sapere come procedere. Grazie a tutti :

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Autore Risposta

geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 13:02

"studionobruno" ha scritto:
Salve a tutti, cortesemente, avendo avuto incarico di accatastare una scuola costruita 30 anni fa su particelle di diversi proprietari e mai fatti degli atti pubblici, volevo sapere come procedere. Grazie a tutti :



penso che, dal momento che la provincia ha costruito un edificio pubblico, prima di dare inizio ai lavori, avrà fatto un piano particellare di esproprio, con tutto quel che ne consegue.

oppure avrà avuto la promessa di cessione bonaria del terreno necessario!

se così è, occorre rintracciare gli atti detti alche alla ex conservatoria, e regolarizzare prima, la posizione della proprietà superficiaria, quindi potrai procedere alla redazione del tipo mappale, prima e del DocFa poi, infine preparare la fattura per il giusto compenso!

cordialità

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studionobruno

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:00

Ti ringrazio per la risposta ma volevo aggiungere che, purtroppo, furono fatte delle cessioni volontarie da parte di possessori, che non risultano più da nessuns parte, nemmeno dagli intestatari al Catasto Terreni, credo che dovrò rinunciare all'inarico, Grazie per eventuali risposte, saluti.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:11

"studionobruno" ha scritto:
Ti ringrazio per la risposta ma volevo aggiungere che, purtroppo, furono fatte delle cessioni volontarie da parte di possessori, che non risultano più da nessuna parte, nemmeno dagli intestatari al Catasto Terreni, credo che dovrò rinunciare all'incarico, Grazie per eventuali risposte, saluti.



innanzi tutto, ritengo troppo drastica la tua decisione di rinunciare all'incarico!

dal momento che l'amministrazione provinciale ti chiede di regolarizzare la posizione catastale,
quello devi fare,
ma per farlo occorre che la stessa ti metta a disposizione gli strumenti utili per assolvere il tuo incarico, e questi sono anche copia degli atti di cessione e delibera di acquisizione.

comunque devi fare le visure nell'archivio della provincia ed anche presso la ex conservatoria e presso l'AdE, dopodichè chiedere al capo ufficio provinciale dell'AdT , per concordare la linea di azione che riterrà più consona per risolvere il caso.

cordialità

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dado48

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Terzo pianeta del Sistema Solare

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:21

"Studionobruno" ha scritto:
... furono fatte delle cessioni volontarie da parte di possessori, che non risultano più da nessuna parte ...


Non vi è la possibilità che l'Ente pubblico acquisisca il terreno, o i terreni se appartenenti in origine a diversi proprietari, con l'Accessione invertita ???
A questo link di Wikipedia si trovano esaurienti spegazioni:
it.wikipedia.org/wiki/Accessione_inverti...
Ciao a tutti, buon lavoro.

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studionobruno

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:38

Ringrazio per le vostre risposte, ma per cercare di spiegarvi meglio vi faccio l'esempio pratico.
La scuola fu edificata nel 1976;
Il corpo del fabbricato di una superficie di circa 3200 mq compresi un campetto sportivo il tutto recintato e ben delimitato, ricadono su 6 porzioni di particelle ed ognuna ci sono almeno 5-10 intestatari a diversi titoli;
Quando fu costruita la scuola fu corrisposto un relativo inennizzo a qualche possessore che vantava la proprietà il tutto come si faceva allora (sotto elezioni per intenderci).
Il mio problema come faccio l'intestazione per il catasto?
Grazie, Ciao

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:45

"dado48" ha scritto:
"Studionobruno" ha scritto:
... furono fatte delle cessioni volontarie da parte di possessori, che non risultano più da nessuna parte ...


Non vi è la possibilità che l'Ente pubblico acquisisca il terreno, o i terreni se appartenenti in origine a diversi proprietari, con l'Accessione invertita ???
A questo link di Wikipedia si trovano esaurienti spiegazioni:
it.wikipedia.org/wiki/Accessione_inverti...
Ciao a tutti, buon lavoro.



OK Dado48!
potrebbe essere anche un percorso da fare, ma in questo specifico caso si verificherebbe una forzatura per l'acquisto illegittimo del bene!

come pure non consiglierei l'usucapione!

a monte c'é stata una cessione volontaria, quindi donazione!

secondo la mia esperienza, ritengo che quello che la provincia deve fare è convocare i vecchi possessori e con atto del segretario, stipulare l'atto pubblico di cessione, se non è stato ancora fatto, quindi volturarlo e poi accatastarlo.

mi piacerebbe conoscere le avverse opinioni.

cordialità

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Silvano

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Padova

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:47

piano, non dimentichiamo che il catasto non probatorio ha in archivio una ditta posseditrice, non una ditta proprietaria. Se la particella AAA ha come intestati Mario Rossi e Giuseppina Verdi non vuol dire che questi siano i proprietari. Lo sappiamo tutti, però a volte ce ne dimentichiamo. In pratica che è più facile, ma non impossibile, che gli atti siano stati fatti e le volture del caso siano rimaste ferme per svariati motivi.
In ogni caso è necessario che l'ente preposto abbia certezza della sua proprietà. Andare all'ex conservatoria come suggerisce Geoalfa è vero a metà: che cerchi? Non è che si possa andare a cercare per immobile come facciamo al beneamato catasto, lì si cerca l'atto, non quello che tratta. Gli estremi dell'atto dovrebbe dirteli l'ente pubblico in questione. Se poi effettivamente nulla è mai stato fatto l'ente dovrà procedere ex-novo con le pratiche di accessione (in questo caso invertita come suggerito da dao48).

Sarà una cosa alquanto lunga, ma credo che per te sia una buona opportunità di entrate per il tuo lavoro, non spaventarti prima del tempo. Credo anche che sia nostro dovere, quando capita come in questo caso, per insistere con le pubbliche amministrazioni affinchè sanino le molte situazioni sospese: è come se i carabinieri andassero in giro con le lampadine delle macchine bruciate...

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studionobruno

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 16:59

Cari colleghi il problema e che, attualmente non c'è nessuno che rivendica quella proprietà, non sono più rintracciabili nessun vecchio proprietario e non esiste nessun atto da cercare, riguardo l'accessione invertita bisognerebbe fare prima i frazionamenti e delimitare l'area di occupazione? Successivamente si dovrebbe far ricorso al tribunale?Grazie, ciao.

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Silvano

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Padova

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 17:11

Capisco le tue perplessità, ma geoalfa ha ragione: con che titolo hanno costruito questo edificio?

In ogni caso dovrebbero procedere come per l'esproprio: dichiarazione per pubblica utilità, avviso ai proprietari, frazionamento, cessione... ma a te manca una parte. In ogni caso in un atto giuridico ci deve essere un avente titolo che cede (o viene obbligato a cedere in caso di decreto) il suo diritto di proprietà: se questo avente titolo non esiste (se non ho capito male ti trovi in questa situazione) non c'è negozio giuridico che possa farti acquisire quel diritto.

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damikele

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Vibo Valentia

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 17:48

Secondo me basterebbe effettuare un frazionamento+tipo mappale e nella intestazione del tm della scuola e area asservita inserire come ditta l'amministrazione provinciale con riserva 1 e uno degli intestatari di una qualsiasi particella (come si fa per le pratiche di esproprio x pubblica utilità).
In questo modo la provincia (visto che i prorietari non ci sono) acquisisce la proprietà (solo la parte che le spetta) tramite usucapione eliminando quindi la riserva 1, mentre le particelle derivate dal frazionamento rimangono ai vecchi proprietari già intestatari.

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PIZZOLO

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provincia di Vibo Valentia

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 17:52

Un caso analogo è capitato ad un collega con il quale collaboro, che deve accatastare degli immobili per il comune, il comune ha costruito i vari immobili a partire dagli anni 70, non avendo provveduto a regolarizzare gli espropri, il collega sta provvedendo a rilevare le particelle occupate dai fabbricati e dalle are di pertinenza e frazionarle, il comune una volta individuate le particelle definitive provvederà a regolarizzare li espropri se non ho capito male tramite una sanatoria, poi andrà a redigere i vari mappali. Se è cosi sembra facile. Saluti.

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damikele

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24 Luglio 2006

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Vibo Valentia

 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 18:12

Esattamente quello che è capitato a me.
Ho fatto prima il frazionamento
poi l'amm. ha provveduto all'esproprio e una volta intestate le p.lle occupate, ho fatto il tm.
tutto qua

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ValluzziAntonio

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22 Aprile 2007

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 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2009 alle ore 21:52

dopo aver identificato l'area effettivamente occupata dall'Ente Pubblico con frazionamento si può seguire la procedura prevista dall'art. 43 del D.P.R. 327/2001 riportato di seguito:

Art. 43
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
2. L'atto di acquisizione:
a) puo' essere emanato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione gia' proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprieta';
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene puo' chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorita' che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorita'. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, nonche' quando sia imposta una servitu' di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e' determinato:
a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2009 alle ore 08:23

"ValluzziAntonio" ha scritto:
dopo aver identificato l'area effettivamente occupata dall'Ente Pubblico con frazionamento si può seguire la procedura prevista dall'art. 43 del D.P.R. 327/2001 riportato di seguito:

Art. 43
Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità - che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità - puo' disporre che esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.

2. L'atto di acquisizione:
a) può essere emanato - anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio -, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera o il decreto di esproprio;
b) da' atto delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area, indicando, ove risulti, la data dalla quale essa si e' verificata;
c) determina la misura del risarcimento del danno e ne dispone il pagamento, entro il termine di trenta giorni, senza pregiudizio per l'eventuale azione già proposta;
d) e' notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili;
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;
f) e' trascritto senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari;
g) e' trasmesso all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. (L)

3. Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2 ovvero, sia esercitata una azione volta alla restituzione di un bene utilizzato per scopi di interesse pubblico, l'amministrazione che ne ha interesse o chi utilizza il bene può chiedere che il giudice amministrativo, nel caso di fondatezza del ricorso o della domanda, disponga la condanna al risarcimento del danno, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo. (L)

4. Qualora il giudice amministrativo abbia escluso la restituzione del bene senza limiti di tempo ed abbia disposto la condanna al risarcimento del danno, l'autorità che ha disposto l'occupazione dell'area emana l'atto di acquisizione, dando atto dell'avvenuto risarcimento del danno. Il decreto e' trascritto nei registri immobiliari, a cura e spese della medesima autorità. (L)

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, anche quando un terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica, agevolata e convenzionata, nonché quando sia imposta una servitù di diritto privato o di diritto pubblico ed il bene continui ad essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale. (L)

6. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, nei casi previsti nei precedenti commi il risarcimento del danno e' determinato:
- a) nella misura corrispondente al valore del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7;
- b) col computo degli interessi moratori, a decorrere dal giorno in cui il terreno sia stato occupato senza titolo. (L)



ringrazio antonio,
per aver riesumato il dpr 327/2001 ( che non disponevo ) !
dunque io cercherei di interpretare il caso proposto da studionobruno utilizzando il presente articolo, passo passo _:

comma 1. )
a-....che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità
-> il provvedimento di esproprio non c'é, per effetto della cessione volontaria, quindi occorrerebbe l'atto pubblico di trasferimento, che può essere stipulato anche dal segretario provinciale o da un notaio.

b-....può disporre che, esso vada acquisito al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario vadano risarciti i danni.
-> in questo caso i danni non ci sono e non va risarcito nulla.

comma 2. )
a, b, c, d, -.... non ricorre alcuna caso.
e) comporta il passaggio del diritto di proprietà;

-> è il caso che ricorre.
f) e' trascritto ........;
-> è il caso che ricorre.
g) e' trasmesso..........
-> è il caso che ricorre.

comma 3. )
Qualora sia impugnato uno dei provvedimenti indicati nei commi 1 e 2
-> non ricorre nessun caso.

commi 3. 4. 5. 6. )
-> non ricorre nessun caso.

per i motivi sopra esposti, sostengo che in questo caso occorre, rintracciare gli intestatari e far stipulare loro l'atto di donazione, oppure ricorrere al giudice perché disponga la intestazione dell'area a favore della Provincia !

ovviamente, è ben accetta ogni altra interpretazione della norma, diversa dalla mia!

cordialità

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