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Argomento: tm di fabb. costruito su p.lle con ditte diverse
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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non approvato per la quinta volta con questa motivazione. "La Circolare 1 del 2007 recita letteralmente che l’atto deve trattare fabbricati appartenenti a ditte diverse insistenti su di un’unica particella o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle.” Quindi, per inviarlo per la sesta volta, alla aggiunta fatta ieri alla relazione (vedi post indietro): Il presente tipo mappale tratta due distinte particelle, ognuna appartenente a ditta diversa (diversa titolarità dei mappali trattati) in linea con quanto disposto e permesso dal paragrafo 3.4 della Circolare Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare n. 1 del 15/01/2007, la quale specifica che non in sede di tipo mappale, ma solo in sede di presentazione con docfa delle unità immobiliari urbane l’Ufficio deve verificare la correttezza di ogni ditta intestata ad ogni singola unità immobiliare urbana. ho aggiunto quanto segue (in corsivo e in verde la motivazione di rifiuto dell'Ufficio): L'atto geometrico rientra in una recente interpretazione che è stata motivazione del 5° errato rifiuto: “ La Circolare 1 del 2007 recita letteralmente che l’atto deve trattare fabbricati appartenenti a ditte diverse insistenti su di un’unica particella o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle.” Quindi, si precisa che questo atto geometrico tratta fabbricati insistenti su un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle correttamente intestate a due ditte diverse. così è stato inviato stasera venerdì 20/11/2015 per la sesta volta. a lunedì...
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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è fondamentale riferire le proprie esperienze al forum, a giovamento della produttività di tutti. stamattina sono riuscito - finalmente - a parlare con il responsabile pregeo e la faccenda si è risolta con solo quattro minuti al telefono. è stato inviato per la settima volta ed è stato approvato dopo solo 25 minuti dall'invio. ma "non c'è tanto da stare allegri", per quello che vi dirò nel post successivo. in questo post metto le immagini necessarie a comprendere. LOTTI Clicca sull'immagine per vederla intera RELAZIONE (stralcio) Clicca sull'immagine per vederla intera MODELLO PROPOSTO Clicca sull'immagine per vederla intera MODELLO APPROVATO (come quello proposto) Clicca sull'immagine per vederla intera
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Salvatore_B.
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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47
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Juneau
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in pratica il responsabile pregeo sosteneva che i casi della circolare 1/2007 sono ammessi sotto certe condizioni(*), una è quella che sulle due particelle, oltre che contigue, deve starci un unico fabbricato, e senza corte o corti. rientrando in questo caso (il fabbricato da un punto di vista costruttivo è unico, fu fatta una sola unità strutturale in c.a.) e non essendoci corti, gli ho detto di bocciare subito il sesto invio e che in relazione avrei dichiarato, come fatto, questa circostanza del fabbricato unico (vedi stralcio realzione sopra; tutta quella pappardella che ho riportato nei post precedenti è stata tolta nella relazione approvata). nel modello censuario il fabbricato non viene affatto unificato (il fabbricato non può risultare su una sola particella a causa della non omogeneità della titolarità), dovendo ogni titolare "muoversi" con le proprie unità immobiliari dentro la propria area (la propria particella). io rimango dell'idea che anche se i due fabbricati (di ditte diverse) fossero stati costruiti in anni diversi e non in aderenza, il tipo rientra nel caso del paragrafo 3.4 della circ. 1/2007. solo che certe volte quando si controbbatte a voce (come accadde stamattina), la parte che sbaglia si rende conto che ha male interpretato la norma e cerca di porvi rimedio. Secondo e importante risultato: i 109 euro sono rimasti a me, per pagare un anno di canone TV a Renzi & Co.. @robertopi: come ti va? chi l'ha dura/o la/o vince. non mollare. (*) condizioni che a suo dire non sono di natura provinciale, ma da note esplicative mandate a tutti gli Uffici provinciali e che noi non abbiamo (ma non ci credo proprio che hanno istruzioni che noi non abbiamo già).
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geoalfa
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Mi fa piacere che con il dialogo hai risolto! Avrei preferito risponderti prima, ma non ho potuto! Ti avrei detto di riportare interamente l’intero paragrafo della circolare 1 del 15gen2015. che fra l'altro troviamo qui: http://www.geolive.org/normativa/circo... 3.4 Tipo mappale riguardante più fabbricati dichiarati da ditte diverse, allineate o meno con l’intestazione di catasto dei terreni. I tipi mappali riguardanti più fabbricati appartenenti a ditte diverse, insistenti su di un’unica particella originaria o comunque su di un appezzamento continuo di terreno interessante più particelle, con la circolare 2/2006 erano stati esclusi dalla trattazione con procedura Pregeo 9. Si evidenzia ora che tali tipologie di atti di aggiornamento possono essere completamente trattati con l’attuale versione della procedura (SP n. 2). Per la predisposizione di tali tipologie di documenti di aggiornamento, nella pagina Informazioni Generali, sono da riportare tutti i titolari di diritti reali delle particelle interessanti l’atto di aggiornamento cartografico oltre i soggetti dichiaranti per le ditte non allineate. Per i lotti con ditta non allineata, si dovrà indicare nella pagina Informazioni sui soggetti, la ditta da intestarsi al N.C.E.U. per ogni nuova particella o lotto urbano costituito. In deroga a quanto previsto al paragrafo n. 8.2 della circolare n. 2 del 9 marzo 2006, alla verifica della coerenza dell’intestazione catastale indicata dalla parte ed all’apposizione di eventuali riserve, si provvederà al momento dell’accettazione della pratica DOCFA e non nella fase di approvazione del tipo mappale. Pertanto la ditta dichiarata sull’atto di aggiornamento cartografico non formerà oggetto di variazione, qualora impropriamente indicata dal tecnico redattore. Così come ho fatto qui sopra, in maniera da dirimere, subito sul nascere, l’inconveniente! Saluti
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