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Argomento: TM approvato con errore

Autore Risposta

anonimo_leccese

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29 Ottobre 2009

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 17:44

"lanzadaniele" ha scritto:
certo chiaro il concetto. A sto punto domani chiamo in Adt e sento anche la loro "campana" poi vi faccio sapere.

Saluti.





Chiamo ? Io ti consiglio di cuore di andare a parlare direttamente ,...senti nu fessa, come si dice a Lecce

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 18:27

"lanzadaniele" ha scritto:
l'ho inviato telematicamente e quando mi viene chiesto se esiste la lettera di incarico ho cliccato no



appunto.....il concetto non torna!(mancanza di lettera d'incarico)

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lanzadaniele

Iscritto il:
10 Ottobre 2012 alle ore 17:10

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Villa del Conte (PD)

 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 19:28

perfetto allora procedo con l'istanza e faccio annullare la pratica agli atti. poi ne presento una di nuova modificandola opportunamente esatto? la procedura è corretta?

altro dilemma....e per quanto riguarda il DOCFA che riporta il numero del tipo "sbagliato" che io andrei ad annullare lì come risolvo?

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anonimo_leccese

Iscritto il:
29 Ottobre 2009

Messaggi:
7307

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 19:41

"lanzadaniele" ha scritto:
perfetto allora procedo con l'istanza e faccio annullare la pratica agli atti. poi ne presento una di nuova modificandola opportunamente esatto? la procedura è corretta?

altro dilemma....e per quanto riguarda il DOCFA che riporta il numero del tipo "sbagliato" che io andrei ad annullare lì come risolvo?





Aspetta,...aspetta,...vorresti dire che hai già presentato ed approvato anche il docfa ??????!!!! Bhe, non vorrei proprio essere nei tuoi panni !!! Ma scusa tanto,..ma quando hai fatto firmare i documenti sia pregeo che, a come ho capito, il docfa, perchè sta sottospecie di clienti non ti hanno fatto presente la cosa ? Come ho velatamente accennato all'inizio, mi sà che qualcuno se ne approfittato,... bhe può accadere anche a geometri con 50 anni di esperienza,...forse !!!

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jema

(GURU)

Iscritto il:
26 Aprile 2007

Messaggi:
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in giro in giro creek

 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 20:00

"lanzadaniele" ha scritto:
Qualche guru sa completare il ragionamento?



Informati in ogni caso presso la Tua AdT, ma secondo il mio modesto parere per il TM in questione ritengo che NON fosse necessaria la lettera di incarico prevista dalla circolare 49/96.



Aspettiamo, tutti, l'esito della vicenda.

Saluti

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anonimo_leccese

Iscritto il:
29 Ottobre 2009

Messaggi:
7307

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 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 20:19

Questa può essere utile:

www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm





Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

http://www.handylex.org/schede/interdizione.shtml




L'inabilitazione
Il legislatore prevede che chi è parzialmente incapace possa essere inabilitato.
L'inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall'interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, della autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all'inabilitato valutando l'opportunità degli stessi preventivamente con il giudice.
L'atto senza la firma del curatore è annullabile.
Valgono anche per l'inabilitato le stesse considerazioni fatte per l'interdetto, ossia il curatore non si occupa solo dell'aspetto patrimoniale. Egli deve certamente amministrare il patrimonio insieme all'inabilitato in modo oculato, ma lo accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita e firmerà insieme a lui tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il che costituisce una enorme protezione per l'incapace.
Anche in questo caso, soprattutto quando curatore è un terzo, il controllo del Tribunale sul suo operato e sulla sua condotta è una garanzia.







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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8840

Località
Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 14 Novembre 2012 alle ore 20:52

"anonimo_leccese" ha scritto:
Questa può essere utile:

www.camera.it/parlam/leggi/04006l.htm





Legge 9 gennaio 2004, n. 6

"Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali"

http://www.handylex.org/schede/interdizione.shtml




L'inabilitazione
Il legislatore prevede che chi è parzialmente incapace possa essere inabilitato.
L'inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall'interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, della autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme all'inabilitato valutando l'opportunità degli stessi preventivamente con il giudice.
L'atto senza la firma del curatore è annullabile.
Valgono anche per l'inabilitato le stesse considerazioni fatte per l'interdetto, ossia il curatore non si occupa solo dell'aspetto patrimoniale. Egli deve certamente amministrare il patrimonio insieme all'inabilitato in modo oculato, ma lo accompagnerà nelle scelte più importanti della sua vita e firmerà insieme a lui tutti gli atti di straordinaria amministrazione, il che costituisce una enorme protezione per l'incapace.
Anche in questo caso, soprattutto quando curatore è un terzo, il controllo del Tribunale sul suo operato e sulla sua condotta è una garanzia.






Questo è il sacrosanto concetto che cercavo di esprimere fin dall'inizio.......(mi mancavano i riferimenti legislativi).

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