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Argomento: Tipo in ampliamento su p.lla riportata al N.C.T. con ditte d

Autore Risposta

bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 08:48

"bioffa69" ha scritto:
"tipologia" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
"tipologia" ha scritto:




Chiedo: la risposta ti sembra che porti a una semplice u.i. graffata che lascia stare la Cartografia e con la quale concorderei?per




No.

La particella A ha già al suo interno porzioni con diritti diversi tra le varie UIU. Sono UIU che hanno lo stesso numero di particella in mappa e che non sono rappresentate singolarmente.

Perchè all'urbano la fusione sarebbe consentita con la graffatura e al terreni no ?? Il codice civile sempre quello è. Se non si può fare perche le porzioni sonon intestate a ditte diverse, deve valere sia per il terreni che per l'urbano. L'area di sedime sottostante l'edificio in condominio rimane sempre quella. In catasto non viene identificata l'area di sedime che è sempre comune per codice civile, come le fondamenta e tutto il resto. In mappa non vengono individuate le parti comuni di un lotto edificato.

Saluti





Hai ragione. La fusione non è consentita nè all'urbano nè ai terreni esattamente per quello che hai detto.

§4.3 Unità immobiliare edificata su particelle interessate da diritti reali non omogenei

allegato alla nota prot. 23646 del 12.6.2013

In questo modo le particelle rimangono evidenti in Cartografia con i loro confini ed evidenti nelle planimetrie.

Cordiali saluti.





Guarda che su questo non è prorpio d'accordo nessuno, ne Orlando, che parla di unità graffate (se non lo sai significa fonderle), ne per Simba, se tu pensi davvero quello che hai scritto, non ne capisci moto di catasto, o mi sbaglio?



Saluti





A questa non rispondi, ovviamente.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 08:54

"tipologia" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Sei tu che ti ritieni invincibile.

Non insistere.

Saluti.





Non insisto ma ti ricordo la partenza:


Tesi A)

Perchè dici che le ditte non coincidono?
Invece coincidono, infatti hai detto che l'UI sita al PT di proprietà di Tizio, si amplia su una p.lla del C.T. sempre di proprietà di Tizio.
Non ha alcuna importanza se sul fabbricato insistono altre UI di altre ditte.
Quindi: puoi senz'altro stralciare l'area di sedime dell'ampliamento e fonderla con la p.lla A.
Come ditta dichiarante è sòlo Tizio, precisando in relazione che l'ampliamento costituisce una UI con quella già esistente al PT, ambedue stessa ditta.



----------------------------------------------------------

Tesi B)

Premesso che le 5 u.i., salvo diversa disposizione di atto pubblico, risultano proprietarie per l'area, su cui insiste il fabbricato, in quote millesimali, e che la proprietà del mapp. B invece è interamente proprietà di una delle cinque U.I.: Al contrario di Giovanni, la fusione delle due particelle non è possibile farla, in quanto trattasi proprio di ditte diverse. Tu devi fare un solo tipo mappale che riguarda la particella B e con il quale inserirai in mappa il nuovo ampliamento.

-------------------------------------




Le particelle in questione appartengono alla stessa ditta oppure no secondo la normativa catastale, non per te o per bioffa?



Ovviamente la risposta non arriverà.

Quindi povera Cartografia pubblica aggiornata in base alle interpretazioni.

Cordiali saluti.





Tu continui a cercare una ditta iai terreni in una particella EU, peccato che le prorpietà per un EU , si vedano appunto all'urbano.

Pertanto se la corte che confina con il mio appartamento è comune, allora le ditte sono diverse e non può avvenire la fusione, mentre se esclusiva la fusione può avvenire, perchè tutto stessa ditta, non è tutto bianco o tutto nerop, come pensi, tu.



Penso tu sia l'unico in grado di capire le intestazioni di un eu, dalla mappa terreni, non ti sembra di essere un po confuso, e alla carotgrafia non succede niente, il fabbricato viene rappresdentato per quello che è, e le proprietà le vedi all'urbano, stiamo parlando di Enti Urbani, non fosilizzarti solo sui terreni, altrimenti non capirai mai la materia.



Saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 09:02

"bioffa69" ha scritto:
E' questo che non capisci, la parte ampliata sulla mia corte resta mia non del condominio, se la corte era mia esclusiva come potrebbe diventare condominiale?

Tu pensi di poter capire le proprietà di un fabbricato guardando la mappa, ma così non si è mai potuto, devi guardare l'urbano, ed approfondire la ricerca.



La parte del condominio che resterà di prorpietà di tutti è solo quella dove sorge il condominio, per interderci, più piani sovrapposti.



Ma scusa , non ti sembra assurdo, che, sempre a tuo avviso, i diritti cambino se il fabbricato è identificato con due numeri ai terreni piuttosto che uno?



Tu stai praticamente dicendo che abbiamo il potere, attraverso una fusione in mappa, di cambiare le prorpietà delle particelle, non l'avevo mai sentita qusta, le proprietà cambiano con una atto pubblico o sentenza, noi non possiamo, questo dovrebbe risolvere i tuoi dubbi.

Per me è questo assurdo, le proprietà si vedono all'urbano.



Saluti





Anche a questo non rispondi, pensi davvero che attraverso una fusione ai terreni, legittima peraltro, si possano cambiare i diritti su una o sull'altrta particella, ...hai davvero tanta confusione in testa.

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 11:11

"tipologia" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
Sei tu che ti ritieni invincibile.

Non insistere.

Saluti.





Non insisto ma ti ricordo la partenza:


Tesi A)

Perchè dici che le ditte non coincidono?
Invece coincidono, infatti hai detto che l'UI sita al PT di proprietà di Tizio, si amplia su una p.lla del C.T. sempre di proprietà di Tizio.
Non ha alcuna importanza se sul fabbricato insistono altre UI di altre ditte.
Quindi: puoi senz'altro stralciare l'area di sedime dell'ampliamento e fonderla con la p.lla A.
Come ditta dichiarante è sòlo Tizio, precisando in relazione che l'ampliamento costituisce una UI con quella già esistente al PT, ambedue stessa ditta.



----------------------------------------------------------

Tesi B)

Premesso che le 5 u.i., salvo diversa disposizione di atto pubblico, risultano proprietarie per l'area, su cui insiste il fabbricato, in quote millesimali, e che la proprietà del mapp. B invece è interamente proprietà di una delle cinque U.I.: Al contrario di Giovanni, la fusione delle due particelle non è possibile farla, in quanto trattasi proprio di ditte diverse. Tu devi fare un solo tipo mappale che riguarda la particella B e con il quale inserirai in mappa il nuovo ampliamento.

-------------------------------------




Le particelle in questione appartengono alla stessa ditta oppure no secondo la normativa catastale, non per te o per bioffa?



Ovviamente la risposta non arriverà.

Quindi povera Cartografia pubblica aggiornata in base alle interpretazioni.

Cordiali saluti.





Queste sulla cartografia catastale sono tue considerazioni su norme che tu interpreti molto male perchè non hai mai esercitato la professione. Si capisce che non hai esperienza in merito perchè riporti solo la normativa e non esprimi una tua opinione, anzi la chiedi a noi.



Comunque, l'hai detta la tua come noi abbiamo detto la nostra.



Adesso falla finita, torna al tuo effettivo lavoro se ce l'hai, oppure se sei un geometra che esercita vai a farti una ripassatina delle nozioni base sull'argomento catasto svolgendo una seria pratica presso studio di un professionista esperto dell'argomento, e non insistere perchè in questa discussione informazioni che ti possono servire non le recepisci.



Saluti

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tipologia

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 14:36

Naturalmente Non insisto e considerata la tua, credo lunga, esperienza nel merito della materia catastale e delle fusioni ti chiedo:



Diversi colleghi mi hanno informato, per iscritto, che alcuni anni fa , per un certo periodo non meglio specificato, più o meno dal 1980 al 2000 ,:


- la normativa catastale ha consentito l'accorpamento di distinti mappali (o porzioni) intestati a ditte differenti se questi costituivano un unico organismo edilizio prevedendo una intestazione cumulativa al NCEU derivata dalla somma delle intestazioni delle varie particelle del NCT;

quindi in caso di titolarità non omogenee era possibile procedere alla relativa denuncia catastale prevedendo un'unica intestazione risultante dalla somma delle singole ditte iscritte a Catasto Terreni senza, ovviamente, indicazione di quote di possesso ma con la dicitura "ciascuno per i propri diritti"; dicitura già prestampata a pag. 3 del mod. 3SPC

inoltre che:

- l'ampliamento di un fabbricato, cioè la proposizione del tipo mappale per ampliamento, può essere verificato tramite strumenti quali Google Maps e Street View.



Non chiedo grandi spiegazioni ma chiedo se conosci quelle regole e se altri le conoscono e le hanno applicate in passato. Quello che ho scritto mi è stato scritto.

Ti ringrazio e ringrazio chiunque anticipatamente.

Cordiali saluti.



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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 16:15

"tipologia" ha scritto:
Naturalmente Non insisto e considerata la tua, credo lunga, esperienza nel merito della materia catastale e delle fusioni ti chiedo:



Diversi colleghi mi hanno informato, per iscritto, che alcuni anni fa , per un certo periodo non meglio specificato, più o meno dal 1980 al 2000 ,:


- la normativa catastale ha consentito l'accorpamento di distinti mappali (o porzioni) intestati a ditte differenti se questi costituivano un unico organismo edilizio prevedendo una intestazione cumulativa al NCEU derivata dalla somma delle intestazioni delle varie particelle del NCT;

quindi in caso di titolarità non omogenee era possibile procedere alla relativa denuncia catastale prevedendo un'unica intestazione risultante dalla somma delle singole ditte iscritte a Catasto Terreni senza, ovviamente, indicazione di quote di possesso ma con la dicitura "ciascuno per i propri diritti"; dicitura già prestampata a pag. 3 del mod. 3SPC





L'intestazione cumulativa all'NCEU, come la chiami tu, non è mai esistita e non esiste nemmeno adesso, tu vedi tutte le cose al contrario, la procedura permette la denuncia di più fabbricti insistenti su particelle diverse, se contigui, in carico a ditte diverse, a firma di tutti i proprietari, specificando ognuno per i propri diritti.

All'urbano le denunce sono evidentemente una per ogni proprietà, come si potrebbe mischiare l'intestazione, perchè hai proceduto ad un TM, pensi d'aver cambiato i diritti??? hai motla confusione, e dubito seriamente che colleghi ti abhbiano detto una cosa del genere, ripeto, noi non facciamo i notai, e non possiamo cambiare le proprietà dei singoli lotti, cosa tu non riesci a capire, pensando che sia la cartografia a determire la proprietà.




"tipologia" ha scritto:

inoltre che:

- l'ampliamento di un fabbricato, cioè la proposizione del tipo mappale per ampliamento, può essere verificato tramite strumenti quali Google Maps e Street View.








E questo cosa significa??? L'Agenzia verifica molte cose con la tecnologia attuale, ma questo non deve cambiare il modo di procedere nella denuncie.

Pertanto la tua sopra, rimane incomprensibile, cosa volevi dire?



P.S. Chiaramente a tutte quelle sopra che ho riportato, non può controbattere.

P.S Vedo da Antonio, che esisteva una procedura del genere, mai applicata, fortunatamente, in ogni caso non ha nulla a che fare con il quesito posto, non ti sembra un tantino diversa la cosa?

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 30 Agosto 2019 alle ore 16:25

"tipologia" ha scritto:
Naturalmente Non insisto e considerata la tua, credo lunga, esperienza nel merito della materia catastale e delle fusioni ti chiedo:



Diversi colleghi mi hanno informato, per iscritto, che alcuni anni fa , per un certo periodo non meglio specificato, più o meno dal 1980 al 2000 ,:


- la normativa catastale ha consentito l'accorpamento di distinti mappali (o porzioni) intestati a ditte differenti se questi costituivano un unico organismo edilizio prevedendo una intestazione cumulativa al NCEU derivata dalla somma delle intestazioni delle varie particelle del NCT;

quindi in caso di titolarità non omogenee era possibile procedere alla relativa denuncia catastale prevedendo un'unica intestazione risultante dalla somma delle singole ditte iscritte a Catasto Terreni senza, ovviamente, indicazione di quote di possesso ma con la dicitura "ciascuno per i propri diritti"; dicitura già prestampata a pag. 3 del mod. 3SPC

inoltre che:

- l'ampliamento di un fabbricato, cioè la proposizione del tipo mappale per ampliamento, può essere verificato tramite strumenti quali Google Maps e Street View.



Non chiedo grandi spiegazioni ma chiedo se conosci quelle regole e se altri le conoscono e le hanno applicate in passato. Quello che ho scritto mi è stato scritto.

Ti ringrazio e ringrazio chiunque anticipatamente.

Cordiali saluti.






Con la circolare Circolare AdT 9 del 26.11.01 avente per oggetto l' attivazione della procedura DOCFA 3.0 veniva stabilito nel merito:


.a seguito della codifica dei diritti non e' piu' possibile variare e
fondere unita' immobiliari aventi titolarita' diverse che - nella
prassi comune - venivano caricate ad una nuova ditta avente come
titolarita' "ciascuno per i propri diritti";


In pratica dal momento della nuova codifica dei diritti è stata abrogata la titolarità "ciascuno per i propri diritti". In passato il catasto inseriva proprio questo titolo perchè l'ufficio, ma anche i tecnici esterni, non avevano gli strumenti per stabilire con certezza l'effettivo titolo sui beni, visto anche che le trascrizioni venivano inserite con notevole ritardo e non si era quindi in grado nessuno di ricostruire per certi immobili antichi la storia giuridica.


Riguardo l'ampliamento del fabbricato da google maps il catasto può verificare la presenza di manufatti sul territorio, la loro forma e superficie di massima. Quindi è possibile sempre in linea di massima verificare se l'ampliamento proposto dal tecnico rientra veramente nel 50% dell'area occupata dal fabbricato originario come dichiarato nell'atto di aggiornamento ed evitando così il rilievo agganciato ai PF, oppure l'ufficio può anche controllare sulle immagini di google la veridicità delle dichiarazioni di conformità di mappa.


Saluti

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tipologia

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2019 alle ore 11:58

"bioffa69" ha scritto:
"tipologia" ha scritto:
Naturalmente Non insisto e considerata la tua, credo lunga, esperienza nel merito della materia catastale e delle fusioni ti chiedo:



Diversi colleghi mi hanno informato, per iscritto, che alcuni anni fa , per un certo periodo non meglio specificato, più o meno dal 1980 al 2000 ,:


- la normativa catastale ha consentito l'accorpamento di distinti mappali (o porzioni) intestati a ditte differenti se questi costituivano un unico organismo edilizio prevedendo una intestazione cumulativa al NCEU derivata dalla somma delle intestazioni delle varie particelle del NCT;

quindi in caso di titolarità non omogenee era possibile procedere alla relativa denuncia catastale prevedendo un'unica intestazione risultante dalla somma delle singole ditte iscritte a Catasto Terreni senza, ovviamente, indicazione di quote di possesso ma con la dicitura "ciascuno per i propri diritti"; dicitura già prestampata a pag. 3 del mod. 3SPC





L'intestazione cumulativa all'NCEU, come la chiami tu, non è mai esistita e non esiste nemmeno adesso, tu

vedi tutte le cose al contrario, la procedura permette la denuncia di più fabbricti insistenti su particelle diverse, se contigui, in carico a ditte diverse, a firma di tutti i proprietari, specificando ognuno per i propri diritti.

All'urbano le denunce sono evidentemente una per ogni proprietà, come si potrebbe mischiare l'intestazione, perchè hai proceduto ad un TM, pensi d'aver cambiato i diritti??? hai motla confusione, e dubito seriamente che colleghi ti abhbiano detto una cosa del genere, ripeto, noi non facciamo i notai, e non possiamo cambiare le proprietà dei singoli lotti, cosa tu non riesci a capire, pensando che sia la cartografia a determire la proprietà.




"tipologia" ha scritto:

inoltre che:

- l'ampliamento di un fabbricato, cioè la proposizione del tipo mappale per ampliamento, può essere verificato tramite strumenti quali Google Maps e Street View.







E questo cosa significa??? L'Agenzia verifica molte cose con la tecnologia attuale, ma questo non deve cambiare il modo di procedere nella denuncie.

Pertanto la tua sopra, rimane incomprensibile, cosa volevi dire?



P.S. Chiaramente a tutte quelle sopra che ho riportato, non può controbattere.




P.S Vedo da Antonio, che esisteva una procedura del genere, mai applicata, fortunatamente, in ogni caso non ha nulla a che fare con il quesito posto, non ti sembra un tantino diversa la cosa?





Ti ringrazio della risposta.


Quello che ho scritto non lo penso di certo e soprattutto non l'ho scritto io, lo hanno scritto e sottoscritto altri colleghi.

Se vuoi ti potrei far avere quello scritto per dimostrarti che non sono un.....

L'intestazione cumulativa al NCEU derivata dalla somma delle intestazioni delle varie particelle del NCT : NON è OPERA MIA!

Ti chiedo:

considerata la tua esperienza, se quella procedura, sfortunatamente, fosse stata davvero applicata quali sarebbero, oggi, tutte le conseguenze pratiche in catasto?

Grazie, cordiali saluti.

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2019 alle ore 13:23

"bioffa69" ha scritto:


P.S Vedo da Antonio, che esisteva una procedura del genere, mai applicata, fortunatamente, in ogni caso non ha nulla a che fare con il quesito posto, non ti sembra un tantino diversa la cosa?





Ciao Fabio.

La procedura dell'utilizzo di google maps la applicano gli uffici del catasto, nell'esaminare i tipi di aggiornamento approvati in automatico e quindi già inseriti in atti, soprattutto per verificare la veridicità delle dichiarazioni allegate ai tipi per conforma di mappa.

So che non c'entra niente con l'argomento, ma Tipologia, ignorando la materia, confonde i diritti con quanto è rappresentato in mappa e quindi coglie i discorsi di altri soggetti per dimostrare sue tesi, che sono però infondate per tutti i vari motivi che abbiamo ampliamente sviluppato in questa discussione.



Saluti

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tipologia

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 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2019 alle ore 14:48

"totonno" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:


P.S Vedo da Antonio, che esisteva una procedura del genere, mai applicata, fortunatamente, in ogni caso non ha nulla a che fare con il quesito posto, non ti sembra un tantino diversa la cosa?





Ciao Fabio.

La procedura dell'utilizzo di google maps la applicano gli uffici del catasto, nell'esaminare i tipi di aggiornamento approvati in automatico e quindi già inseriti in atti, soprattutto per verificare la veridicità delle dichiarazioni allegate ai tipi per conforma di mappa.

So che non c'entra niente con l'argomento, ma Tipologia, ignorando la materia, confonde i diritti con quanto è rappresentato in mappa e quindi coglie i discorsi di altri soggetti per dimostrare sue tesi, che sono però infondate per tutti i vari motivi che abbiamo ampliamente sviluppato in questa discussione.



Saluti





Sei d'accordo o no con questo?:

la normativa catastale ha consentito l'accorpamento di distinti mappali (o porzioni)

intestati a ditte differenti

se questi costituivano un unico organismo edilizio

prevedendo una intestazione cumulativa al NCEU

derivata dalla somma delle intestazioni delle varie particelle del NCT;



e con questo?:



quindi in caso di titolarità non omogenee

era possibile procedere alla relativa denuncia catastale

prevedendo un'unica intestazione

risultante dalla somma delle singole ditte iscritte a Catasto Terreni

senza, ovviamente, indicazione di quote di possesso

ma con la dicitura "ciascuno per i propri diritti";

dicitura già prestampata a pag. 3 del mod. 3SPC


Cordiali saluti.

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