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Riserva e titolarità in tipo mappale |

camomillo
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Ciao ragazzi, sto accatastando per la prima volta un impianto fotovoltaico in una particella intestata a due fratelli proprietari entrambi per 1/2: - Tizio proprietà per 1/2 - Caio proprietà per 1/2 Posto che l'impianto è di proprietà di Caio, quando vado a intestare il mappale devo mettere la riserva 1 e intestare: Tizio proprietà per l'area per 1/2 Caio proprietà per l'area per 1/2 Caio proprietà superficiaria per 1/1 ? E' corretto fare così?Scusate ma non sono esperto e non ho trovato soluzioni nel forum. Grazie
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camomillo
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16 Gennaio 2009
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Ragazzi, vi prego, aiutatemi!
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bioffa69
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prova a dare un'occhiata alla nota 23646/2013. anche se ti consiglierei di parlare con il tecnico della tua Agenzia, perche' presso la mia e' quasi impossibile che accettino un'intestazione con l'apposizione della Ris1. Saluti
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geoalfa
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La circolare 36E, la trovi qui: www.geolive.org/normativa/circolari/2013... Però rileggendo il tuo quesito, " impianto fotovoltaico in una particella intestata a due fratelli proprietari entrambi per 1/2" ma non ti viene un dubbio: se la particella è intestata in parti uguali ad entrambi i fratelli come è possibile intestare ad un fratello soltanto l'impianto? non è forse meglio e più logico intestare ad entrambi la uiu dove insiste l'impianto e poi regolamentare il tutto con rogito notarile oppure con un contratto?
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bioffa69
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Ciao Gianni, certo che sarebbe piu' sensato , ma mi sembra di capire, visto che e' stato Caio a pagare l'impianto, che potrebbe ricadere nel caso di Caio che costruisce su prop. diversa, la nota prevede l'inserimento della ditta per la prop. dell'area e prop. sup., con Ris .....sempre che l'agenzia l'accetti. Saluti
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geoalfa
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Ho sempre ritenuto che nè i tecnici professionisti nè i catastali possono in via normale modificare le titolarietà di un bene, quindi chi può farlo sono solo i giudici in ocasione di una sentenza oppure le parti in comune accordo in occasione di rogito da stipulare davanti ad un notaio! La intestazione con riserva, in questo caso è solo un palliativo, del resto fra le parti si può sempre predisporre una scrittura che attesti il pagamento dell'impianto e che l'altra parte ha acconsentito la costruzione unilaterale! Solo, in caso di rettifiche, l'UP dell'AdE-T possono rettificare qualcosa apponendo giustamente le riserve RIS ! Però diffido, perchè dopo i canonici venti anni le riserve posso essere con facilità rimosse,.... quindi , in questo caso, il diritto va a farsi friggere! E io questo lo aborro! E ritengo preferibile la strada maestra! Sbaglio? Saluti
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bioffa69
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BRESCIA
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no, sono in linea di massima d'accordo con te, soprattuto se si trattasse di un immobile. In questo caso , trattandosi di due fratelli, senza problemi fra loro, almeno mi e' parso per come e' stato posta la domanda, e trattandosi di un impianto che forse fra anni sara' dismesso, a differenza di un fabbricato, mi e' sembrato corretto segnalare la nota dell'Agenzia, che prevede tale procedura. Saluti
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snorky
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"bioffa69" ha scritto: Ciao Gianni, certo che sarebbe piu' sensato , ma mi sembra di capire, visto che e' stato Caio a pagare l'impianto, che potrebbe ricadere nel caso di Caio che costruisce su prop. diversa, la nota prevede l'inserimento della ditta per la prop. dell'area e prop. sup., con Ris .....sempre che l'agenzia l'accetti. Saluti Salve! Posso chiedere spiegazioni della frase: "sempre che l'agenzia l'accetti." ???? per una pratica che mi hanno passato ora, sono andato a cercarmi la circolare adatta e mi son letto la 23646/2013 e non riesco a capire come un tecnico catastale possa infischiarsene di una circolare uscita solo un anno fa (e mai modificata, credo... Cerco info in tal senso...) Nel mio caso un confronto col tecnico è necessario visto l'errato accatastamento di 40 anni fa... Ma nel caso in oggetto mi sembra che, strumenti alla mano (circolari) il tecnico abbia tutte le carte in regola per inserire le titolarità come scritto nel primo messaggio Chiedo lumi Grazie
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agri78
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Capo d'Orlando (ME) -
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Salve. Mi riallaccio a questa discussione per le analogie che presenta con ciò con cui mi sono imbattuto. Nel 1997 il signor X acquista in comunione dei beni, ma senza che la moglie Y intervenga alla stipula, nè tantomeno vengono riportante le generalità di quest'ultima, un terreno seminativo. Nel 2008 X ed Y con atto notarile, passano al regime di separazione dei beni. Dopo qualche mese, sul terreno acquistato nel 1997, viene inserito in mappa un fabbricato e sul tipo mappale compare il solo signor X proprietario per 1/1 in reg. comunione dei beni. Si originano due particelle, una che resta ai terreni con la stessa ditta e l'altra, che con successivo docfa, viene intestata ad entrambi i coniugi per 1/2 ciascuno in separazione dei beni. Attualmente questa è l'intestazione del fabbricato. Adesso, tenuto conto che la signora Y ha sostenuto per conto suo le spese per la costruzione (o meglio, mi ha fornito le fatture intestate a solo a lei) e che la concessione edilizia è stata rilasciata solo a suo nome, mi viene chiesto di rettificare (per motivi che ignoro) la ditta come di seguito : - signor X proprietà per l'area 1/2 in reg. com. dei beni - signora Y proprietà per l'area 1/2 in reg. com. dei beni - Signora Y proprietà superf. 1/1 in reg. separaz. dei beni. Io in effetti mi trovo in difficoltà, in quanto in prima battuta non mi spiego come sia stato possibile approvare il docfa con ditta diversa dal tm; secondo, concordando con geoalfa, e cioè la via maestra sarebbe stata correttamente un'altra, un rogito notarile, dubito che dopo 7 anni, mi accettino la rettifica e dubito che sia fondamentalmente corretta. Qualche altra opinione in merito? Grazie anticipatamente Saluti
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geoalfa
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@agri78: Rispondo riportando il tuo quesito modificandolo secondo la mioa abitudine per evidenziarne le peculiarità : 1 -) Nel 1997 il signor Xavier acquista in regime di comunione dei beni, ma senza che la moglie Ylenia intervenga alla stipula, nè tantomeno vengono riportante le generalità di quest'ultima, un terreno seminativo. 2 -) Nel 2008 Xavier ed Ylenia con atto notarile, passano al regime di separazione dei beni ( per 1/2 ciascuno ? ). 3 -) Dopo qualche mese, sul terreno acquistato nel 1997, viene inserito in mappa un fabbricato sul TM compare il solo signor Xavier proprietario per 1/1 in regime di comunione dei beni [!!!!]. Si originano due particelle: 3a -) una che resta ai terreni con la stessa ditta: Xavier proprietario per 1/1 in regime di comunione dei beni [!!!!] , 3b -) l'altra, che con successivo DocFa, viene intestata ad entrambi i coniugi ( PP per 1/2 ciascuno ? ) in separazione dei beni [!OK!]. Attualmente questa è l'intestazione del fabbricato. 4 -) Adesso, tenuto conto che la signora Ylenia ha sostenuto per conto suo le spese per la costruzione (o meglio, mi ha fornito le fatture intestate a solo a lei) e che la concessione edilizia è stata rilasciata solo a suo nome, mi viene chiesto di rettificare (per motivi che ignoro) la ditta come di seguito : - signor Xavier proprietà per l'area 1/2 in regime di comunione dei beni [!!!!] - signora Ylenia proprietà per l'area 1/2 in regime di comunione dei beni [!!!!] - Signora Ylenia proprietà superficiaria 1/1 in regime di separazione dei beni.[!!!!] Mi trovo in difficoltà, in quanto: A - in prima battuta non mi spiego come sia stato possibile approvare il docfa con ditta diversa dal TM; B - secondo, concordando con geoalfa, e cioè la via maestra sarebbe stata correttamente un'altra, ( un rogito notarile ), Dubito che : - C - dopo 7 anni, mi accettino la rettifica - D - che sia fondamentalmente corretta. RISPOSTA: L ’errore evidente è stato commesso con l’operazione 3a -) perché è stata platealmente sbagliata la ditta che sarebbe dovuto essere quella stessa generata con il rogito del 2008 Xavier ed Ylenia coniugi in regime di separazione dei beni (per 1/2 ciascuno ?). Così come riportato nel CU con l’operazione descritta al punto 3b -). Quindi le difficoltà che ti sei posto di cui al punto A non dovresti averle per la ditta corretta riportata nel DocFa, bensì per la ditta riportata erroneamente nel TM . Quindi per risolvere il caso è sufficiente rettificare l’errore pacchiano commesso per la estrema disattenzione e non essendo intervenuto alcun atto successivamente la ditta proprietaria è rimasta la stessa formatasi con l’atto del 2008 e non un nuovo rogito! Concludo: Il dubbio di cui al punto C, non deve esistere per nessuna ragione! Il dubbio di cui al punto D, è LEGITTIMO e, secondo me, devi operare come detto e, ove i proprietari dovessero preferire questo tipo di intestazione dovrebbero in questo caso ricorrere senz’altro ad un notaio, non potendo tu fare altrimenti ! Saluti
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agri78
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Capo d'Orlando (ME) -
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Ciao, innanzitutto grazie per l'attenzione. Mi sono dimenticato, nella descrizione del quesito, che nell'atto di separazione del 2008 è specificatamente riportato che i suoi effetti non vanno ad intervenire su quanto acquistato in precedenza, che quindi permane in comunione..a questo punto, secondo te è ancora errata l'intestazione della particella rimasta ai terreni e quindi necessita di rettifica? In prima battuta, per la mia poca esperienza, direi che è corretta l'intestazione in comunione dei beni..per questo chiedo lumi. Quindi, mi confermi che per il fabbricato io non posso richiedere la rettifica?
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geoalfa
(GURU)
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Questo è un motivo per il quale è doveroso esporre i questi in modo completo ed esauriente! Per evitare di ricevere risposte incomplete che possono portare a conclusioni diametralmente opposte! Tu ci scrivi: 1 -) Nel 1997 il signor Xavier acquista in regime di comunione dei beni, ma senza che la moglie Ylenia intervenga alla stipula, nè tantomeno vengono riportante le generalità di quest'ultima, un terreno seminativo. 2 -) Nel 2008 Xavier ed Ylenia con atto notarile, passano al regime di separazione dei beni ( per 1/2 ciascuno ? ). 3 -) Dopo qualche mese, sul terreno acquistato nel 1997, viene inserito in mappa un fabbricato sul TM compare il solo signor Xavier proprietario per 1/1 in regime di comunione dei beni [!!!!]. ora integri la descrizione: nell'atto di separazione del 2008 è specificatamente riportato che i suoi effetti non vanno ad intervenire su quanto acquistato in precedenza, che quindi permane in comunione.... Ma non mi sembra tanto praticabile una soluzione del genere e pertanto dovresti essere il più dettagliato possibile e dirci su quali beni hanno stipulato di passare alla separazione dei beni. Poi provvederò correggere ed integrare la risposta. Saluti
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agri78
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Capo d'Orlando (ME) -
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Allora, premesso che regime di separazione dei beni per 1/2 ciascuno l'hai scritto tu nella tua abituale modifica..rileggiti il mio quesito iniziale.. nell'atto del 2008, per cercare di essere più chiaro, i due coniugi hanno solo cambiato il loro regime patrimoniale, da comunione a separazione dei beni..viene precisato, però che tutti gli immobili acquistati in precedenza ed in costanza di matrimonio dovranno restare in comunione di beni.
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