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Autore Rifiuto Frazionamento redatto ai sensi del c.10 dell'art.30 del DPR 380/01

CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 10:20

Tre soggetti diversi nell'anno 2007 acquistano con atto di compravendita comune ed indiviso un appezzamento di terreno di mq. 10.000. Il soggetto "A" è proprietario della quota pari ai 500/1000 dell'intero, il soggetto "B" è proprietario della quota pari ai 250/1000 dell'intero ed il soggetto "C" è proprietario della quota pari ai 250/1000 dell'intero.

Detti soggetti oggi (2017) di comune accordo non intendono sciogliere la comunione, ma bensi procedere alla donazione dei rispettivi millesimi di proprietà ai rispettivi figli quantizzandoli e delimitandoli sul posto (lotto di mq. 5.000 corrispondenti al soggetto "A", lotto di mq. 2.500 corrispondenti al soggetto "B" e lotto di mq. 2.500 corrispondenti al soggetto "C").

Preciso che il frazionamento del lotto viene eseguito in quanto successivamente all'atto di donazione, i nuovi proprietari (figli di A, B, C) devono fra di loro stipulare contratti di locazione agraria, quindi ai fini della registrazione dei predetti contratti occorrono nuovi identificativi catastali.

Premettendo che il Tipo di Frazionamento non può essere depositato in Comune, in quanto il lotto minimo poderale in zona agricola deve essere di mq.5.000, redigo l'atto di aggiornamento ai sensi del comma 10 dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. (appunto perchè predisposto per donazione fra coniugi e fra parenti in linea retta).

Il tipo mi viene rifiutato due volte e come motivazione l'Ufficio mi risponde testualmente: "Occorre il deposito in Comune poichè il bene è stato acquistato in comune ed indiviso nell'anno 2007. Quindi per fare la donazione occorre sciogliere prima la comunione e poi procedere con la donazione".

Io non voglio insistere e per tali motivi chiedo all'Ufficio la Noramtiva (catastale e/o non) applicata. L'Ufficio non mi risponde...... perchè evidentemente non la conosce e/o rimane sui suoi principi (è così è basta).

Qualcuno di buona volontà e/o se è capitato un caso simile può darmi qualche riferimento normativo più preciso?

Come mi devo comportare e/o cosa posso fare?

Grazie

CESKO

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Autore Risposta

CESKO

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07 Novembre 2006

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8726

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 12:42

Resto in attesa di eventuali suggerimenti e/o consigli in merito.

Grazie

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robertopi

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16 Dicembre 2004

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3534

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 13:28

Al di là dell'interpretazione farlocca, mi correggo, corretta dello zelante tecnico, non vedo per quale motivo non devi depositare.

Tranquillo deposita e fraziona regoalrmente.

Saluti

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CESKO

Iscritto il:
07 Novembre 2006

Messaggi:
8726

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 13:31

"robertopi" ha scritto:
Al di là dell'interpretazione farlocca dello zelante tecnico, non vedo per quale motivo non devi depositare.

Tranquillo deposita e fraziona regoalrmente.

Saluti



Ciao Roberto, purtroppo il Tipo non può essere depositato per le ragioni di cui sopra (lotto minimo di mq. 5000).

Può l'Ufficio respingere il Tipo in mancanza di deposito? Quale è la norma a cui fa riferimento (mistero ???)

saluti

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topogeo

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01 Febbraio 2003

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Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 14:43

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif]Il Tipo si PUO' SEMPRE e ribadisco SEMPRE DEPOSITARE ..che poi il Comune ai sensi delle proprie disposizioni urbanistiche ritenga che quanto effettuato evidenzi un REATO ..quella è un’altra cosa ..[/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif]Come nel tipo mappale .. tu puoi benissimo depositare un Tipo di un fabbricato ABUSIVO. Certo che tale deposito equivale ad una Autodenuncia e quindi l’Ufficio Tecnico partendo proprio dalla AUTO segnalazione inizierà l’iter opportuno.[/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif]Quindi SI PUO' SEMPRE depositare: fallo anche con PEC (ci sono comuni come Bra -CN- per i quali l’UNICA MODALITA’ di deposito è quella via PEC.).. Leggi la nota 55516 del 22-05-2014 dell’Agenzia del Territorio.[/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif] [/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif]Che poi sia una mossa alla TAFAZZI. nel tuo caso è evidente.[/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif]Non vedo però l’INDIPENSABILITA' di tale frazionamento se PER SOLI FINI DI REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI AGRARI. Dalle nostre parti (Prova di Cuneo) sono innumerevoli i contratti (specie con grandi proprietari come le Opere Pie, Gli istituti sostentamento clero ecc) ove i fondi NON corrispondono esattamente a interi mappali per cui la stessa particella è compresa in diversi contratti.[/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana, sans-serif] [/size]Piercarlo

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robertopi

Iscritto il:
16 Dicembre 2004

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NAPOLI

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 16:07

Non mi risulta esista una norma che vieti i frazionamenti, i lotto minimo è comunque legato all'edificabilità del fondo e nulla ha che vedere con la fattibilità o meno del frazionamento stesso.

E comunque, a pesarci bene, il tecnico ha ben interpretato l'ultimo comma dell'art.30 dpr380/01.

A mio avviso puoi frazionare tranquillamente previo deposita, eventualemente, se il comune lo riterrà opportuno avvierà i dovuti controlli previsti per legge, che comunque non statuiscono l'esistenza o meno di lottizzazione abusiva.

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 16:33

CESKO nel tuo caso non è applicabile la normativa dell'ultimo comma dell'art. 30 del DPR 380/01 poichè non trattasi di donazione e/o divisione fra parenti in linea retta.

Se il fondo è cointestato a tre soggetti diversi e poi si vanno a creare tre lotti che vengono donati in via esclusiva occorre a monte procedere allo scioglimento della comunione che essendo il titolo di provenienza una compravendita (e quindi non ereditaria) non si può procedere al frazionamento del terreno senza il propedeutico deposito del tipo presso il comune.

Infine, come fai a donare in via esclusiva un singolo lotto? C'è per caso qualche dichiarazione di possesso ultraventennale?

Infine concordo con topogeo sulla non necessità di dover frazionare per stipulare dei contratti di fitto agrario, se poi ci sono altre motivazioni....



Saluti

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CESKO

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07 Novembre 2006

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 16:53

"EFFEGI" ha scritto:
CESKO nel tuo caso non è applicabile la normativa dell'ultimo comma dell'art. 30 del DPR 380/01 poichè non trattasi di donazione e/o divisione fra parenti in linea retta.

Se il fondo è cointestato a tre soggetti diversi e poi si vanno a creare tre lotti che vengono donati in via esclusiva occorre a monte procedere allo scioglimento della comunione che essendo il titolo di provenienza una compravendita (e quindi non ereditaria) non si può procedere al frazionamento del terreno senza il propedeutico deposito del tipo presso il comune.

Infine, come fai a donare in via esclusiva un singolo lotto? C'è per caso qualche dichiarazione di possesso ultraventennale?

Infine concordo con topogeo sulla non necessità di dover frazionare per stipulare dei contratti di fitto agrario, se poi ci sono altre motivazioni....



Saluti



premesso che i singoli lotti non vengono donati in via esclusiva, ma in millesimi di proprietà, ripeto per la seconda volta che la formazione dei lotti viene eseguita solo al fine della successiva redazione di contratti di locazione agraria tra i nuovi proprietari!

cosa vuol dire che il titolo di provenienza derivi da un atto di compravendita????

ed infine.....

quale è la norma (catastale e/o non) che mi dice che prima devo procedere allo scioglimento della comunione e poi predisporre il tipo (senza deposito) per donazione in linea retta (tesi che sposa l'Ufficio)???

Non sono d'uro di comprendonio! ma vorrei capire solo i riferimenti normativi che mi vietano l'applicabilità dell'ultimo comma!

Per il momento (come la vedo io) sono solo interpetrazioni e/o modi di pensare ....

** P.S. i contratti di fitti agrari devono essere stipulati tra di loro (nuovi proprietari), in quanto le attività svolte (coltivazioni) sono diverse!

saluti

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PERINOT

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07 Febbraio 2017 alle ore 09:33

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 16:59

il tizio A dona 500/1000 al tizio D, il tizio B dona 250/1000 al tizio D, il tizio C dona 250/1000 al tizio D, D diviene proprietario del lotto, previo frazionamento in tre lotti. Perchè sciogliere la comunione?

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:01

"PERINOT" ha scritto:
il tizio A dona 500/1000 al tizio D, il tizio B dona 250/1000 al tizio D, il tizio C dona 250/1000 al tizio D, D diviene proprietario del lotto, previo frazionamento in tre lotti. Perchè sciogliere la comunione?



perchè devo formare 3 lotti propedeutici alla stipula di contratti di locazione agraria!

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:05

La norma che chiedi è il dpr 380/01, e in questo caso non è applicabile l'ultimo comma dell'art.30, non ci sono i presupposti.

Ciò detto, davvero non capisco la ritrosia al deposito, ripeto, non esiste nessuna norma che vieti il frazionamento.

Saluti



ps. da dove lo deduci che non si può frazionare?

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:17

"robertopi" ha scritto:
La norma che chiedi è il dpr 380/01, e in questo caso non è applicabile l'ultimo comma dell'art.30, non ci sono i presupposti.

Ciò detto, davvero non capisco la ritrosia al deposito, ripeto, non esiste nessuna norma che vieti il frazionamento.

Saluti



ps. da dove lo deduci che non si può frazionare?



dal Regolamento Edilizio Comunale dove si parla di lotto minimo poderale di mq. 5.000 in zona Agricola! Quindi il Tipo non può essere assolutamente depositato.

"robertopi" ha scritto:
La norma che chiedi è il dpr 380/01, e in questo caso non è applicabile l'ultimo comma dell'art.30, non ci sono i presupposti.



perchè non è applicabile? visto che "A", "B" e "C" donano i propri millesimi di proprietà ai propri figli e la formazione dei lotti serve solo per delimitare e quantizzare il terreno effettivamente coltivato?

La norma quale è???

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robertopi

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:34

La norma è quella, così facendo la aggiri, sarebbe facile per chi vuole fare lottizzazioni comprare un terreno in comunione e donarlo per aggirare il controllo.

Puoi dire il comune, vorrei leggere il regolamento o postarlo qui?

Saluti

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CESKO

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 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:41

"robertopi" ha scritto:
La norma è quella, così facendo la aggiri, sarebbe facile per chi vuole fare lottizzazioni comprare un terreno in comunione e donarlo per aggirare il controllo.



ma resta il fatto che ad essere donati sono i millesimi di proprietà e non i singoli lotti!

anche se i nuovi proprietari (figli di A, B e C) volessero sciogliere la comunione fra di loro mediante atto di divisione, la cosa non sarebbe fattibile in quanto in visura comparirebbe l'annotazione!

come la vedo io a me non sembra un raggiro in quanto nel D.P.R. 380/01 (non so se esistono sentenze e/o altra norma) non c'è nessun riferimento specifico al mio caso!

Diversamente non saprei come operare....

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CESKO

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Agro Nocerino Sarnese

 0 -  0 - Inviato: 07 Febbraio 2017 alle ore 17:41

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