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Rendita presunta e NOTA Prot.n° 30707 del 03/06/2009 |

CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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Buon pomeriggio a tutti gli amici del forum.... espongo brevemente la mia problematica: su un fondo di mq. 4000 insiste un corpo di fabbrica della superficie di circa mq. 25 oggetto di attribuzione di rendita presunta da parte dell'Ufficio. Ora faccio una mia considerazione al caso: è possibile stralciare l'area occupata dal corpo di fabbrica dalla restante porzione del fondo applicando le disposizioni di cui alla NOTA Prot.n°30707 del 03/06/2009 - IPOTESI "C"? (nel mio caso ci sono i presupposti per l'applicazione del caso "C", ovvero definizione del lotto senza area pertinenziale) più precisamente: A) per quanto riguarda l'area occupata dal fabbricato è possibile confermare il numero del mappale attribuito dall'ufficio? B) per quanto riguarda la restante porzione del fondo è possibile confermare il numero del mappale esistente? - infatti nel'allegato 2 della circolare 1/2007 c'è scritto testualmente: "Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, si procede alla conferma del numero di mappa esistente, per la particella eventualmente residuale ed afferente i fabbricati non oggetto dell'atto di aggiornamento" Personalmente penso: 1) mi sembra assurdo portare all'urbano una superficie di mq.4000 (se non ricordo male la superf.massima consentita per le categorie ordinarie si aggira intorno ai mq. 2000, discorso a parte per le categorie speciali)per un minuscolo casotto di campgna di circa mq. 25; 2) se non erro non ho trovato riscontri/collegamenti tra la nota sopra indicata del 2009 e la Circolare n.7/2011; 3) la qualità è rimasta "SEMINATIVO IRRIGUO" invece di "FU D'ACCERTARE" in quanto la soglia è superiore ai mq 3000(vedere allegato 1 della circolare 7/2011), quindi se il caso "C" della nota del 2009 fosse applicabile, non dovrei successivamente redarre alcun docte per ripristinare la qualità esistente(giustamente). Si accettano pareri e considerazion in merito Grazie
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BOJINOV
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Alta Valdera (PI)
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Io ho affrontato da poco un caso identico, ed ho operato così: -TM con stralcio dell'area occupata dal solo corpo di fabbrica (nota prot.30707 del 03/06/2009 - ipotesi C); non occorre deposito in Comune in quanto trattasi di semplice TM. -tipologia P9 (come prescrive la circ. 7/2011) -Mod. censuario: TIPO MAPPALE O 150 S 150 C AAA (nuovo n. attribuito alla p.lla che resta a C.T.) C N. ATTRIBUITO DALL'UFFICIO (che trovi sulla visura al C.F.) SR qualità 282 Non occorre redarre nessun DOCTE Tutto chiaro?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"BOJINOV" ha scritto: Io ho affrontato da poco un caso identico, ed ho operato così: -TM con stralcio dell'area occupata dal solo corpo di fabbrica (nota prot.30707 del 03/06/2009 - ipotesi C); non occorre deposito in Comune in quanto trattasi di semplice TM. -tipologia P9 (come prescrive la circ. 7/2011) -Mod. censuario: TIPO MAPPALE O 150 S 150 C AAA (nuovo n. attribuito alla p.lla che resta a C.T.) C N. ATTRIBUITO DALL'UFFICIO (che trovi sulla visura al C.F.) SR qualità 282 Non occorre redarre nessun DOCTE Tutto chiaro? NO perchè la particella che resta ai terreni deve mantenere il numero del mappale originale(c'è scritto chiaramente nell'allegato 2 della circolare 7/2011) e quindi non va costituita come AAA TI RISULTA?
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PIZZOLO
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"BOJINOV" ha scritto: Io ho affrontato da poco un caso identico, ed ho operato così: -TM con stralcio dell'area occupata dal solo corpo di fabbrica (nota prot.30707 del 03/06/2009 - ipotesi C); non occorre deposito in Comune in quanto trattasi di semplice TM. -tipologia P9 (come prescrive la circ. 7/2011) -Mod. censuario: TIPO MAPPALE O 150 S 150 C AAA (nuovo n. attribuito alla p.lla che resta a C.T.) C N. ATTRIBUITO DALL'UFFICIO (che trovi sulla visura al C.F.) SR qualità 282 Non occorre redarre nessun DOCTE Tutto chiaro? Concordo, identica procedura. Saluti
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BOJINOV
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Alta Valdera (PI)
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No. Rileggi perbene la Circolare: mantiene il n. originale se è già a partita 1. Nel ns. caso non è a partita 1. Saluti
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jema
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in giro in giro creek
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"CESKO" ha scritto: ... allegato 2 della circolare 1/2007 c'è scritto testualmente: "Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, si procede alla conferma del numero di mappa esistente, per la particella eventualmente residuale ed afferente i fabbricati non oggetto dell'atto di aggiornamento" Si segnala che si tratta di un refuso, come correttamente indicato da CESKO nell'intervento successivo: "CESKO" ha scritto: ... (c'è scritto chiaramente nell' allegato 2 della circolare 7/2011) ... Per quanto riguarda il tema proposto, pur non avendo ancora avuto occasione di affrontare l'argomento direi che nell'allegato 2 della Circolare 7/2011 si conferma quanto evidenziato da CESKO: Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i47.servimg.com/u/f47/12/8...
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CESKO
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"jema" ha scritto: "CESKO" ha scritto: ... allegato 2 della circolare 1/2007 c'è scritto testualmente: "Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, si procede alla conferma del numero di mappa esistente, per la particella eventualmente residuale ed afferente i fabbricati non oggetto dell'atto di aggiornamento" Si segnala che si tratta di un refuso, come correttamente indicato da CESKO nell'intervento successivo: "CESKO" ha scritto: ... (c'è scritto chiaramente nell' allegato 2 della circolare 7/2011) ... Per quanto riguarda il tema proposto, pur non avendo ancora avuto occasione di affrontare l'argomento direi che nell'allegato 2 della Circolare 7/2011 si conferma quanto evidenziato da CESKO: Clicca sull'immagine per vederla intera ">[img]http://i47.servimg.com/u/f47/12/8...
concordo pienamente! Grazie Jema
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BOJINOV
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La parte evidenziata da Jema si riferisce al SECONDO CASO dell'allegato 2 (fabbricati da intestatare anche a soggetti diversi dagli intestatari catastali es. stabilimenti balneari... su p.lla intestata al demanio); in tal caso vi dò ragione, si procede alla conferma del n. di mappa esistente ai terreni. Da quello che ho capito (poi CESKO dimmi se sbaglio) sembra però che tu debba trattare un caso non inerente a detta casistica. Io, in un TM identico, ho operato come ti ho illustrato sopra: (l'atto rientrerebbe nella nuova tipologia 14/b ma, trattandosi di fabbr. fotoidentificato, non può essere utilizzata in quanto la circ 7/2011 ti impone di presentarlo in modalità P9; il mod. censuario però in casi similari è quello lì... non si scappa). Pizzolo pure, ha operato così. Poi sei libero di confermare il numero della porzione residua ai terreni, ma la logica suggerirebbe di cambiarlo.
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"BOJINOV" ha scritto: La parte evidenziata da Jema si riferisce al SECONDO CASO dell'allegato 2 (fabbricati da intestatare anche a soggetti diversi dagli intestatari catastali es. stabilimenti balneari... su p.lla intestata al demanio); in tal caso vi dò ragione, si procede alla conferma del n. di mappa esistente ai terreni. Da quello che ho capito (poi CESKO dimmi se sbaglio) sembra però che tu debba trattare un caso non inerente a detta casistica. Io, in un TM identico, ho operato come ti ho illustrato sopra: (l'atto rientrerebbe nella nuova tipologia 14/b ma, trattandosi di fabbr. fotoidentificato, non può essere utilizzata in quanto la circ 7/2011 ti impone di presentarlo in modalità P9; il mod. censuario però in casi similari è quello lì... non si scappa). Pizzolo pure, ha operato così. Poi sei libero di confermare il numero della porzione residua ai terreni, ma la logica suggerirebbe di cambiarlo. 1) parliamo di rendita presunta, quindi nessuna tipologia va bene in modalità Pregeo 10, pertanto il Tipo deve essere codificato per forza in modalità Pregeo 9; 2) io mi baso su quello della che dice l'allegato 2 della Circolare 7/2011(è scritto in modo chiaro) quindi se in deroga alla normativa catastale vigente posso confermare il numero del mappale precedente ........nessuno me lo vieta(anzi è la procedura corretta da seguire); 3) la tesi di cui al punto n. 2 è stata confermata anche dall'ufficio; 4) a mio avviso nel tuo caso(simile al mio - rendita presunta) hai sbagliato ad attribuire un nuovo identificativo alla restante porzione del fondo, ed ha sbagliato anche chi ti approvato il tipo. Saluti e Buon Lavoro
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lucanto
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Per la particella che rimane ai terreni deve essere costituito un nuovo numero. Ad eccezione del caso in cui rimangono sulla stessa dei fabbricati oggetto di rendita presunta, ma non oggetto dell'atto di aggiornamento come nella situazione riportata nella circolare. Esempio: sulla stessa particella, insiste un fabbricato del privato proprietario ed un fabbricato posseduto dal comune, demanio etc.. Tutti le altre ipotesi dette sopra sono a mio parere errate, inoltre coloro che hanno mantenuto il numero, si ritrovano in visura l'annotazione che sulla particella insiste un fabbricato oggetto di rendita presunta etc., annotazione che impedirà loro di frazionare, stipulare un atto etc..
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"lucanto" ha scritto: inoltre coloro che hanno mantenuto il numero, si ritrovano in visura l'annotazione che sulla particella insiste un fabbricato oggetto di rendita presunta etc., annotazione che impedirà loro di frazionare, stipulare un atto etc.. 1) sopprimendo la particella originaria con la sottostante annotazione(rendita presunta etc...) e "ricostituendola ex novo" l'annotazione scompare, a mio avviso e a parere dell'Ufficio come innanzi detto il numero va confermato. 2) mi permetto di insistere in quanto se analizziamo attentamente l'allegato 2 della Circolare 7/2011 in un passaggio c'è scritto testualmente: "Tale fattispecie si riscontra nel solo caso di atto di aggiornamento relativo a fabbricati da intestare (anche) a soggetti diversi dagli intestatari catastali e costituenti entità reddituali autonome (ad esempio nei casi di stabilimenti balneari in concessione, su particella intestata al Demanio dello Stato). In tali casi, l'atto di aggiornamento, con la rappresentazione parziale delle geometrie esistenti in loco, deve contenere i seguenti elementi: * la dichiarazione di "Ente urbano", nel caso di particella non ancora individuata a "partita speciale 1" e l'assegnazione, alla particella interessata dai fabbricati oggetto di dichiarazione, del numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale..... Inoltre, in deroga alle disposizioni vigenti, si procede alla conferma del numero di mappa esistente, per la particella eventualmente residuale ed afferente i fabbricati non oggetto dell'atto di aggiornamento. In conclusione, a conferma di quanto sopra riportato la nota "lascia intendere" che l'intestazione oltre agli intestatari catastali riguarda anche soggetti diversi(esempio: stabilimenti balneari in concessione, su particella intestata al Demanio). Saluti
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geoalfa
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anche io interpreto la facceda come Cesko! ma, benedetti ragazzi, anzichè ritirare in ballo un allegato di Jema, che bastava ed avanza, perchè non allegate qualche porzione di estratto e/o qualche altro allegao che chiarisca esattamente tutta la faccenda?
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CESKO
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"geoalfa" ha scritto: anche io interpreto la facceda come Cesko! ma, benedetti ragazzi, anzichè ritirare in ballo un allegato di Jema, che bastava ed avanza, perchè non allegate qualche porzione di estratto e/o qualche altro allegao che chiarisca esattamente tutta la faccenda? detto, fatto..... Clicca sull'immagine per vederla intera ---- La p.lla n. 899 (fabbricato oggetto di dichiarazione) viene assegnata quale numero di mappa prenotato d'ufficio in fase di registrazione dell'aggiornamento catastale - desumibile dalla visura censuaria del Catasto Terreni --- La p.lla n. 560 (fondo residuale) viene confermata quale numero di mappa esistente in deroga alle disposizioni vigenti Adesso credo che la faccenda sia abbastanza chiara! Saluti
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lucanto
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ho il dubbio che ho capito male il quesito, allora lo ripropongo: Fabbricato mai dichiarato della superficie di mq. 25 che insiste su di una particella di 4000. La domanda è: se è possibile individuare il solo fabbricato, senza distacco di corte, con il mappale già attribuito all'urbano. La risposta è si, il tecnico deve operare concettualmente come per qualsiasi altra pratica. Seconda domanda: Si deve lasciare il numero di particella originario alla porzione che rimane ai terreni. La Risposta è ASSOLUTAMENTE NO, oltretutto la particella 560 ha un'annotazione che rimarrebbe agli atti, non consentendo la predisposizione di tipi di frazionamento, atti notarili etc. I casi in cui la particella restante ai Terreni DEVE VARIARE e non essere soppressa, sono altri e spiegati chiaramente nell'allegato 2. Buon lavoro
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BOJINOV
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Alta Valdera (PI)
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"lucanto" ha scritto: ho il dubbio che ho capito male il quesito, allora lo ripropongo: Fabbricato mai dichiarato della superficie di mq. 25 che insiste su di una particella di 4000. La domanda è: se è possibile individuare il solo fabbricato, senza distacco di corte, con il mappale già attribuito all'urbano. La risposta è si, il tecnico deve operare concettualmente come per qualsiasi altra pratica. Seconda domanda: Si deve lasciare il numero di particella originario alla porzione che rimane ai terreni. La Risposta è ASSOLUTAMENTE NO, oltretutto la particella 560 ha un'annotazione che rimarrebbe agli atti, non consentendo la predisposizione di tipi di frazionamento, atti notarili etc. I casi in cui la particella restante ai Terreni DEVE VARIARE e non essere soppressa, sono altri e spiegati chiaramente nell'allegato 2. Buon lavoro Anch'io la circolare "intendo" esattamente come te, tant'è che ho già operato così e l'Ufficio non ha mai fatto problemi. CESKO, come la tratti la 560 nel mod.censuario? Se la sopprimi e la ricrei ex-novo PREGEO ti segnala un messaggio di errore.. Secondo me, o fai così: O 560 V 560 C 899 (ma non sono sicuro che l'annotazione in visura scomparisca) o altrimenti la 560 va soppressa. Comunque procedi come ritieni più opportuno, e facci sapere come va a finire...
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