ebbene si,
con la nuova Legge n.88 del 31.05.2005 in vigore dal 1 giugno, nella determinazione della rendita catastale per le "centrali elettriche" bisogna tener conto delle turbine e altri macchinari strutturalmente connessi anche se non incorporati al suolo (gli ex impianti mobili).
Con stima diretta si devono conteggiare gli impianti elencati nell'art. 10 della Legge n.843 del 11.07.1942 ovvero: fabbricati, aree, generatori di forza motrice (caldaie, turbine, motori), le dighe, i canali,rete di trasmissione e di distribuzione di merci , prodotti e servizi (gallerie e ponti??).
Mi sembra che secondo qualche altra legge o circolare min. che non ricordo, nell'elenco dell'art.10 manchino i serbatoi, le ciminiere, i carriponte e i montacarichi.
Vengo alla domanda, rivolta soprattutto a chi lavora in Catasto o all'ENEL:
Gli impianti che ho aggiunto io all'art 10 sono giusti?
Dovrei aggiungerne degli altri? E quali?
Secondo l'indirizzo delle sentenze uscite ultimamente (vedi ad es. la sentenza di Corte di cassazione n.21730) la massima dice".. per l'atrribuzione della R.C. .. di una centrale elettrica, le turbine quantunque amovibili.. costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa - sicchč questa senza quelle non potrebbe essere qualificata come tale... ed incompleta nella sua struttura, debbono computarsi nel calcolo della R.C.."
La domanda che mi viene allora č: secondo i dettati dela nuova Legge 88/05 e di questa sentanza come di altre simili, devo computare anche i trasformatori e le linee elettriche (sottostazione di distribuzione energia elettrica) e cmq tutti gli impianti che concorrono all'esistenza stessa della centrale elettrica?
Capirete che se mettiamo nel computo gli impianti elencati nell'art.10 la R.C. triplica se ne aggiungo altri la R.C. vā alle stelle.
Argomentaccio vero?
Purtroppo devo sviscerarlo e poi applicarlo per alcune ns. centrali elettriche.
Spero nei Vs. interventi.
grazie