frazionamento.
DPR 650/1972 Art.6
Nella redazione dei tipi di frazionamento le nuove linee dividenti devono
essere definite mediante misure prese sul terreno e riportate sul disegno.
Le misure devono essere rigorosamente riferite a punti o linee reali
stabiliti, esattamente identificabili sul terreno oltreche' riconoscibili
sulle mappe catastali; detti punti o linee oltre che indicati, devono essere
sinteticamente ma chiaramente descritti. Deve essere data preferenza ai
punti riportati sulle mappe originali d'impianto, di cui puo' essere a tal
fine richiesta la gratuita consultazione o ai punti di cui al successivo
articolo 11 o a punti appositamente concordati con l'ufficio tecnico
erariale.
Quando le nuove dividenti di possesso identificate sul disegno con le nuove
linee, sono materializzate con manufatti o particolari topografici, anche
questi devono essere sinteticamente descritti nel tipo di frazionamento
medesimo.
L'assunzione delle misure puo' essere effettuata con qualsiasi metodo
suggerito dalla buona tecnica: deve in particolare essere eseguito un
congruo numero di misure di controllo. Qualora queste diano risultati che
presentino, rispetto alle corrispondenti misure rilevate sulla mappa,
differenze eccedenti le tolleranze d'uso, deve esserne fatta esplicita
menzione.
Quando in particolare la configurazione delle particelle da dividere ricavata dalla mappa non corrisponde alla configurazione delle medesime particelle ricavata sul terreno, questa deve essere riprodotta, regolarmente quotata, in un disegno allegato al tipo e che ne forma parte integrante, eseguito in una scala avente denominatore non maggiore di quello della mappa corrispondente. Su di esso deve essere identificata, mediante le misure di cui al primo comma, la posizione delle nuove linee dividenti. Detta posizione sara' altresi indicata con la massima possibile approssimazione sul tipo di frazionamento eseguito sull'estratto della mappa in guisa che le superfici delle particelle da dividere risultino ripartite fra le particelle derivate dal frazionamento in proporzione delle superfici effettive. Nel caso previsto dal precedente comma la norma portata dall'ultimo comma del precedente art. 5 si intende riferita al disegno allegato al tipo. I grafici cui si riferisce la norma corrispondono:
- al libretto delle misure quale situazione reale dei luoghi;
- alla proposta di aggiornamento quale adattamento del rilievo sulla mappa.
Non mi pare che la norma impone il rilievo integrale delle p.lle al fine di dichiararne le differenze tra stato dei luoghi e mappa; tali differenze infatti possono essere anche parziali, nel caso in cui i confini non sono tutti stabilmente materializzati e il proprietario non ne ha richiesto il ripristino.
Altra cosa è invece dichiarare, con rilievo integrale, la situazione reale dei luoghi ai sensi dell'art.6 del DPR 650/1972, anche al fine di dichiarare la SR, in tolleranza o fuori tolleranza.
Buon lavoro