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Argomento: Pregeo 10.6-Ampliamento
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LOGICA
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12 Novembre 2014 alle ore 23:14
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Piove di Sacco
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Salve Carissimo Antonio come ti ho già spiegato in privato ma è duoopo che lo ripeta anche quì, Il TM della versione 1060 contempla il TM e basta. Che prima era codificato in alcune parti (tipologia 8-9-10) e non in altre, comprese le deroghe. Ora tutto è sotto la vecchia P9 che ora si chiama 1060. Tutto è più libero ma le prerogative di prima si ripetono per la Modesta entità ancora oggi. La legge non è cambiata. La circolare 2/2011 non faceva altro che ulteriormente, sopratutto per i tecnici del catasto, rimarcare che c'era anche quella possibilità. Le problematiche urbanistiche non centrano. Se costruisci in aderenza ne hai facoltà poichè l'edificazione a confine di un fabbricato rilascia imploixcitamente il diritto, da codice civile, anche al confinante di fare lo stesso. E non serve la firma del confinante se si è solo citata la particella confinante per giustificare l'ampliamento di un fabbricato esistente. Nello specifico si tratta di NUOVA costruzione se la guardiamo relativamente alla particella in cui insiste l'ampliamento, ma per ciò che riguarda i fabbricati di scarsa rilevanza è un ampliamento di edificio esuistente. Il problema che ha il catasto a recepire la normativa è del catasto ma la legge è fin troppo chiara. cordialmente
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SIMBA964
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
Iscritto il:
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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"LOGICA" ha scritto: Simba, simba, sei cecato? hai letto bene l'articolo 2? SI Prima cita i fabbricati isolati minori di 20 mq e poi, gli ampliamenti inferiori al 50%. Parla proprio di nuove costruzioni inferiori al 50% dell'esistente. Per te OVVERO cosa significa? cordialmente ps ma ne hai mai fatti di questi tipi? SI, credo più di mille (ma li dovrei contare tutti dal 88 al 2015) IO si. Io capisco che l'art. 2 di cui tu accenni parla esclusivamente in ogni caso di fabbricati o ampliamenti fino ad un max di 20 mq. e mai superiori, per cui ne deduco che qualsiasi casistica che intendeva quell'art. 2 è riferita esclusivamente al max dei 20 mq.. Che poi nel tempo sia stato quasi consolidato (da vari uffici) di appliccare quel'art. 2 anche agli apliamenti più grandi 20 mq. è un'altro discorso. Credo non esista circolare che mi smentisca, se la trovi fammela vedere così mi aggiorno. Saluti, Stefano
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LOGICA
Iscritto il:
12 Novembre 2014 alle ore 23:14
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Piove di Sacco
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Salve L'articolo 2 dice : In modo analogo possono essere trattati i gli atti di aggiornamento relativi alle nuove costruzioni isolate inferiori a 20 mq, OVVERO, REALIZZATE IN ADERENZA A FABBRICATI GIà INSERITI IN MAPPA, COMPORTANTI UN INCREMENTO DI SUPERFICIE COPERTA MINORE O UGUALE AL CINQUATA PER CENTO DELLA SUPERFICIE OCCUPATA DAL CORPO DI FABBRICA PREESISTENTE. Non vedo il preesistente minore di 20 mq. Il corpo di fabbrica preesistente, come è sempre stato per i TM può essere di qualsiasi superficie. Solo se è isolato deve essere minore di 20 mq. Infatti le ex codificate contemplavano 8 = 20 mq 9 apliamento dell'8 10 apliamento minore del 50% dell'ESISTENTE ( aggiungo io, di qualsivoglia superficie). Come è sempre stato per i TM. cordialmente
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maxbera
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05 Giugno 2014 alle ore 09:38
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qualcuno può aiutarmi ? sto facendo un ampliamento fabbricato in aderenza con meno del 50% e ho messo la sagoma del fabbricato con punti 8 le cui coordinate ho ricavato dal wegis poi cerco di agganciare con un rilievo ai pf e quando mando in elaborazione il libretto mi cancella i puntoi 8 non agganciati .... se faccio il libretto solo con punti 8 arrivo alla proposta di aggiornamento ma il sistema me la scarta in quanto dice non si possono citare Pa senza PF ...se qualcuno mi indica la strada grazie
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samsung
Iscritto il:
29 Ottobre 2005
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C'è riga 8 e riga 8. "Distrattamente" avrai dichiarato uno o più punti "ausiliari". Cambia tipologia del punto.
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