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Autore Frazionamento per Esproprio firme

severino
SEVERINO

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VENETO

 0 -  0 - Inviato: 15 Marzo 2023 alle ore 23:22

Assodato che in un frazionamento per esproprio firma il Comune incaricante, e si riporta una sola ditta proprietaria espropriata, chiedo alcune delucidazioni per la compilazione di pregeo:

- il frazionamento va comunque depositato in comune come daclassica procedura, anche se a firmare è il comune?

- pregeo dematerializazione :

- la ditta elencata sotto il comune può essee anche diversa da una persona fisica, es. una srl ?

- una volta inserito nel campo firme il comune si devono compilare i dati del firmatario scegliendo "inserisci dati", si indica il responsabile e in qualita' di, e si seleziona il ceck "Ente espropriante" ?

- nella schermata soggetti sottoscriventi c'è un chech "Atto finalizzato a procedimento ammministrativo d'ufficio" centra qualcosa nel caso di esproprio con piano particelllare? va selezionato?

- lettera d'incarico va selezionato "Per incarico d'ufficio" ? si o no

- oppure va selezionata un altra opzione, tipo la terza, indicando che c'è lettera d'incarico sottoscritta dal Comune ?

- allego la determina d'incarico al frazionamento quale lettera d'incarico ?

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Autore Risposta

severino
SEVERINO

Iscritto il:
16 Marzo 2005

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56

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VENETO

 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 09:04

"severino" ha scritto:
Assodato che in un frazionamento per esproprio firma il Comune incaricante, e si riporta una sola ditta proprietaria espropriata, chiedo alcune delucidazioni per la compilazione di pregeo:

- il frazionamento va comunque depositato in comune come daclassica procedura, anche se a firmare è il comune?

SI

- pregeo dematerializazione :

- la ditta elencata sotto il comune può essee anche diversa da una persona fisica, es. una srl ?

SI

- una volta inserito nel campo firme il comune si devono compilare i dati del firmatario scegliendo "inserisci dati", si indica il responsabile e in qualita' di, e si seleziona il ceck "Ente espropriante" ?

SI

- nella schermata soggetti sottoscriventi c'è un chech "Atto finalizzato a procedimento ammministrativo d'ufficio" centra qualcosa nel caso di esproprio con piano particelllare? va selezionato?

SI

- lettera d'incarico va selezionato "Per incarico d'ufficio" ? si o no

SI

- oppure va selezionata un altra opzione, tipo la terza, indicando che c'è lettera d'incarico sottoscritta dal Comune ?

NO

- allego la determina d'incarico al frazionamento quale lettera d'incarico ?



SI

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 09:10

Ottimo.

Hai risolto tutti i tuoi dubbi da solo.

E complimenti per averci resi edotti della procedura.

Saluti

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rilevando

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25 Febbraio 2013 alle ore 18:23

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 14:28

ti sei risposto correttamente

per quanto riguarda l'ultimo punto: "allego la determina d'incarico al frazionamento quale lettera d'incarico ?"
non è necessario allegarlo, ma devi tenerene una copia nel tuo archivio cartaceo con tutta la documentazione inerente la pratica, compresa la richiesta da parte dell'ente espropriante di avvalersi dell’art. 1 della Legge n. 1149 del 21/11/1967, e art.22 del DPR n.642 del 26/10/1972 per l'esenzione dal pagamento di diritti e tributi

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DM502

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22 Marzo 2023 alle ore 14:34

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 14:54

Mi aggancio alla discussione per chiedere un vostro autorevole parere su un caso occorsomi.

Frazionamento per esproprio. Fra le particelle interessate ve ne sono alcune intestate ad un Consorzio di Bonifica che ha preteso di firmare anche lui il frazionamento come accettazione.

Ho predisposto come sempre l'aggiornamento con la sequenza elencata da severino aggiungendo però in firma anche il Consorzio di Bonifica.

Il tipo è stato approvato e dopo qualche giorno annullato con la seguente motivazione: "NEL CASO DI PREDISPOSZIONE DI PRATICA PER PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO L'ATTO DI AGGIORNAMENTO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO UNICAMENTE DALL'ENTE ESPROPRIANTE".

Analizzando la circolare 1 del 15/01/2007 al punto 3.5, che fra l'altro avevo consultato prima di ultimare l'aggiornamento, non trovo traccia dell'obbligo di sottoscrizione esclusiva da parte del solo ente epropriante che invece per l'ufficio ha scaturito l'annullamento dopo l'approvazione automatica.

Cosa ne pensate?

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 15:12

Concordo con l'ufficio in caso di esproprio l'atto deve essere sottoscritto eslcusivamente dall'ente espropriante . Il consorzio di bonifica non ha titolo per sottoscrivere . Altrimenti bisogna predisporre l'atto in maniera diversa e non finalizzato all'esproprio .

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DM502

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22 Marzo 2023 alle ore 14:34

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 15:41

"Orlando1973" ha scritto:
Concordo con l'ufficio in caso di esproprio l'atto deve essere sottoscritto eslcusivamente dall'ente espropriante . Il consorzio di bonifica non ha titolo per sottoscrivere . Altrimenti bisogna predisporre l'atto in maniera diversa e non finalizzato all'esproprio .



Grazie della tua considerazione ma quello che mi rende dubbioso è che nella circolare del 2007 che ho menzionato non c'è alcun richiamo all'esclusiva sottoscrizione dell'ente espropriante.

Si parla che è sufficiente (e quindi non vincolante dico io) riportare il nominativo di uno solo dei titolari di diritti reali, che va allegata la lettera di incarico che autorizza il procedimento, nulla di più.

Scusa la mia ostinazione ma dove si evince l'obbligo sottosctrittivo da parte del solo ente esproriante. In ogni caso è evidente che si tratta di procedura espropriativa.

Mah!

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 16:39

Non ho capito perchè devi piegarti ad una pretesa di un consorzio di bonifica che non ha alcuna competenza in materia catastale . Io rifarei tranquillamente l'atto senza indicare e consultare il consorzio e procederi con l'invio .

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DM502

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22 Marzo 2023 alle ore 14:34

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 16:47

Il problema Orlando è che il tipo è stato annullato e ora devo rifare tutto.

Al di là delle considerazioni tue che condivido sulle motivazioni del Consorzio nell'apposzione della firma che non capisco neanche io il punto è: esiste la norma che evinca in mnaiera inoppugnabile l'obbligo della firma del frazionamento da parte del solo ente espropriante?

Io sommessamente ho forti dubbi.

Ciao.

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rilevando

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 16:55

mi capita spesso di dover redigere TF a seguito di procedure espropriative, ma un caso come il tuo non mi è mai capitato.
Nei documenti che ho redatto ha sempre firmato esclusivamente l'ente espropriante anche nei casi in cui gli espropriati erano altri enti pubblici.

Credo che in questo caso ci sia semplicemente un problema di pagamento dei tributi, l'ente espropriante che firma in quanto tale ha diritto all'esenzione, mentre il consorzio che firma in quanto proprietario è soggetto al pagamento.
Credo sia questo il motivo che ha portato il tecnico catastale ad annullare la pratica.

Prova a dire al direttore del consorzio che se vuole apporre la firma è costretto a pagere i tributi, vedrai che sarà ben lieto di non firmare e "farsi espropriare"
Se invece insiste nel voler firmare , credo tu sia costretto a redigere due tipo frazionamento distinti , ma non è la prassi corretta in questo caso.

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 17:07

"DM502" ha scritto:
Il problema Orlando è che il tipo è stato annullato e ora devo rifare tutto.

Al di là delle considerazioni tue che condivido sulle motivazioni del Consorzio nell'apposzione della firma che non capisco neanche io il punto è: esiste la norma che evinca in mnaiera inoppugnabile l'obbligo della firma del frazionamento da parte del solo ente espropriante?

Io sommessamente ho forti dubbi.

Ciao.





Boh , non capisco il tuo atteggiamento da tecnico , non metti in minimo dubbio quanto preteso dal consorzio , che non alcun titolo alla firma , e contesti quanto richiesto dal catasto , non che questo abbia sempre ragione , ma sicuramente è piu' attendibile di un privato (che poi questo caso sia il motivo per cercare il riferimento normativo e' un'altra storia ).

Anzi la motivazione del rifiuto sarebbe da esibire al consorzio per dimostrare che non deve firmare l'atto.

Poi come detto io non consulterei piu' il consorzio e procederei alla sistemazione come richiesto dal catasto .

Oppure ccome detto da rilevando lo fai normalmente e paghi i diritti .

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DM502

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22 Marzo 2023 alle ore 14:34

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 17:25

Semplicemente Orlando mi fa arrabbiare la situazione che a fronte di un annullamento con tutto ciò che ne consegue esiste o non esiste una norma chiara che lo giustifichi a chiiare lettere? Io ancora non l'ho capito ma alla fine farò come fan tutti, mi adeguerò come sempre a qualcosa in cui la prassi è così o come dicono gli uffici si fa "di norma".

Grazie anche a rilevando per le sue considerazioni.

Buon lavoro.

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Orlando1973

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04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 17:38

OGGETTO: Articolo I. comma 8, del decreto Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n° 701.



Con riferimento alle disposizioni indicate in oggetto, vengono di seguito forniti alcuni indirizzi interpretativi ed operativi, al fine di una uniforme applicazione degli adempimenti previsti in merito alla sottoscrizione dei tipi di frazionamento e dei tipi mappali.

Come è noto, la norma prevede testualmente che i "I tipi di frazionamento o i tipi mappali di cui al comma 4, ad eccezione di quelli finalizzati a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritti dai soggetti che hanno la titolarità di diritti reali sui beni interessati dalle variazioni e dal tecnico che li ha redatti. Di tali elaborati viene fatta menzione negli atti traslativi, costitutivi o estintivi di diritti reali sulle particelle individuate dagli elaborati medesimi, nonché nelle relative note di trascrizione".

Al riguardo sembra opportuno osservare preliminarmente come la corretta interpretazione delle disposizioni in argomento, sia da individuare - oltre che sulla base di una indagine letterale - soprattutto alla luce della ratio complessiva del provvedimento e dalle finalità di semplificazione procedurale dallo stesso perseguite.

Queste rilevano con evidenza dalla lettura delle disposizioni sopra richiamate, ove si consideri in particolare la innovativa previsione della semplice menzione del documento tecnico nell'atto traslativo e nella correlata nota di trascrizione, in luogo dell'obbligo di allegazione del documento stesso, con sottoscrizione degli interessati, previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente d... .

Non appare dubbio infatti che la suddetta previsione comporti la esigenza di pervenire alla correttezza e completezza dell'atto tecnico anche sotto il profilo civilistico e pubblicistico, sin dal momento della sua presentazione all'ufficio, ed a questo fine la norma prevede la sottoscrizione del tipo da parte dei soggetti titolare dei diritti reali sull'immobile, unitamente a quella del tecnico professionista redattore.

Per le esposte considerazioni, mentre nulla si osserva in merito alla firma del documento da parte del tecnico, si precisa che, di norma, la firma dei titolari di diritti reali sul bene oggetto di variazione deve essere apposta da tutti i soggetti interessati, prima che l'atto venga ricevuto dagli uffici.

Non di meno, - nel caso in cui detto obbligo ,per fondate motivazioni, non possa essere compiutamente assolto - è consentita deroga alla procedura sopra richiamata purché l'utenza professionale alleghi una lettera di incarico, nella quale uno ovvero alcuni dei soggetti, titolari di diritti reali sull'immobile, dichiarino di essere stati autorizzati al conferimento del mandato anche dagli altri contitolari. Questi ultimi devono essere individuati distintamente nella lettera di incarico attraverso i rispettivi dati anagrafici e codici fiscali, nonché la natura e la quota dei relativi diritti reali. La dichiarazione deve, inoltre, essere sottoscritta anche dal tecnico redattore.

Come si rileva chiaramente dalla lettura della norma in esame, sono esonerati dagli adempimenti sopra richiamati solo gli atti di aggiornamento relativi a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio: tra questi, particolare rilevanza presentano i tipi di frazionamento finalizzati a procedimenti di espropriazione per causa di pubblica utilità. In tali fattispecie, come l'esperienza pregressa ha posto in evidenza, l'eventuale obbligo di sottoscrizione dell'atto geometrico da parte dei soggetti titolari di diritti reali, avrebbe potuto costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo della procedura.

Peraltro, qualora l'atto di aggiornamento sia eseguito da tecnico professionista, sarà a cura di questi la presentazione della nota di incarico da parte dell'Ente promotore del procedimento amministrativo.

Da ultimo, sembra opportuno rammentare che le esposte procedure si applicano anche agli atti geometrici concernenti la definizione del lotto edificato per stralcio da un più ampio appezzamento individuato da una o più particelle, le cui modalità di redazione e di presentazione sono state rese conformi ai tipi di frazionamenti dal disposto dell'art.1 comma 5, del decreto in argomento, efficace dalla data di pubblicazione sulla G.U. del decreto stesso.

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DM502

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22 Marzo 2023 alle ore 14:34

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 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 18:15

Orlando, grazie del tuo richiamo, sei molto gentile con la disamina.

Faccio però un appunto, giuro è l'ultimo altrimenti sembra che sia una battaglia personale che si avvicina all'ostinazione. Se tu leggi con attenzione quanto tu hai riportato in grassetto io intendo, e penso che lo puoi confermare anche tu, che la deroga alle firme da parte dei titolari di diritti reali nel caso di esproprio per pubblica utilità è applicata perchè "avrebbe potuto costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo della procedura". E' uno snellimento procedurale che però non obbliga o preclude ad altro. Infatti basta solo pensare di far firmare il tipo a tutti gli espropriati sarebbe materialmente impossibile ed è su tale spirito che sicuramente l'analisi si fonda. Nulla vieta, ed infatti non viene miniamente menzionato, che sia con ciò assolutamente obbligatorio la firma del solo ente espropiriante.

Grazie e buon lavoro

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rubino
.
(GURU)

Iscritto il:
04 Febbraio 2005

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3823

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Italia Meridionale

 0 -  0 - Inviato: 22 Marzo 2023 alle ore 18:26

Nella normativa non c'è scritto il caso specifico, oltretutto questa di aggancia al testo unico sulle espropriazioni in cui l'onere dell'individuazione degli identificativi e delle superfici da apprendere spettano all'ente titolare degli della procedura espropriativa, e questo non è certo il consorzio che non ha nessun titolo a firmare: non ha appaltato l'opera, non ha nessun obbligo e prerogativa di pubblica utilità, non è tenuto a compiere le procedure espropriative e le conseguenti attività di pubblicità immobiliare o, quanto meno, non ne ha più di un altro qualsiasi altro intestatario di una qualsiasi altra particella interessata dall'espropriazione anzi, ci potrei anche vedere la possibilità di una interferenza con la procedura espropriativa. Chiedi all'ufficio legale dell'Ente e sta attento a non far scadere i tempi entro cui va chiusa tutta la procedura.

Aggiungo: il consorzio non deve firmare perchè, in questo momento e per l'area prevista nel titolo originario con cui sta procedendo l'ente espropriante e che viene individuata e nominata con il frazionamento, non è proprietario avendo subito un procedimento di limitazione della proprietà per causa di pubblica utilità, a far data dal giorno di immissione in possesso da parte dell'ente espropriante, di solito coincidente con la data di redazione dello stato di consistenza del fondo.

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