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Frazionamento aree urbane |

geomeli
Iscritto il:
17 Maggio 2003
Messaggi:
45
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Scusatemi, ma avrei la necessità di conoscere gli esatti riferimenti normativi, che regolarizzano il frazionamento delle aree urbane. Nella fattispecie mi tovo ad operare dentro una raffineria, già censita nel catasto fabbricati come d1, la società proprietaria deve vendere ad altra società una porzione d'area (circa 10.000 mq) da destinare a un nuovo insediamento (es. centrale elettrica). Io sostengo che l'operazione va fatta mediante presentazione del TF al catasto terreni e successiva variazione docfa con costituzione di area urbana, i tecnici del catasto mi sostengono che è possibile presentare una variazione solo all'urbano, corredata da elaborato planimetrico, costituend l'area urbana a cui verrebbe attribuito il subalterno numerico. Mi chiedo, trattandosi di società diverse non è opportuno presentare il tf, per costituire un atto probante circa la posizione dei confini??? L'elaborato planimetrico mi dà le stesse garanzie??? Io penso di no Grazie per la collaborazione
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eziomil
(FONDATORE)
Iscritto il:
02 Gennaio 2003
Messaggi:
593
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A portata di mano non ho i riferimenti normativi ma a memoria posso dirti con certezza che i tecnici catastali ti hanno detto bene che è possibile dividere un'area urbana con l'elaborato planimentrico attribuendo dei sub.numerici. Per quanto riguarda la posizione dei confini ti ricordo che l'elaborato planimetrico può essere anche quotato. Mi riservo di comunicarti la circolare che regolamenta il caso Ciao
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geommax
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24 Febbraio 2005
Messaggi:
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Trodica di Morrovalle, (MC)
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essendo catasto fabbricati devi procedere con l'elaborato planimetrico, magari anche quotato. Comunque puoi sempre fare con un tipo mappale, frazionando la parte che ti interessa e assegnando un nuovo mappale. Poi procedi alla variaziazione catastale sia dell'immobile per stralcio di bene comune sia al nuovo accatastamento dell'area urbana derivata. Successivamente se necessario puoi chiedere lo scarico al catasto terreni.....
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mapo55
Iscritto il:
27 Novembre 2003
Messaggi:
332
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cagliari
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per me hai ragione tu.. ritengo si debba frazionare l'area. se per esempio la nuova ditta vuole accendere un mutuo sull'area in questione, la banca graverà l'ipoteca sull'intera particella ai terreni... (è capitato!!!) cmq vedi questa circolare.. CIRCOLARE N. 7 Prot. n. 352338 del 27 Luglio 1992 Trattamento tipi mappali - Modifica circ.15/85 Come è noto, l'applicazione delle recenti disposizioni impartite con la circolare n. 5 del 1989, in materia di conservazione dei tipi di frazionamento e tipi mappali, impone che il risultato dell'atto di aggiornamento geometrico venga reso definitivo, con conseguente immediata registrazione delle variazioni nella partita di pertinenza. Nel particolare caso della costituzione di aree destinate quali attinenze di fabbricati o porzioni di essi stralciate da maggiore consistenza particellare - ora trattate nell'ambito applicativo espresso nella circolare 15/85 - verrebbero a crearsi stati di fatto riconducibili al frazionamento di lotti, complementari alla denuncia di cambiamento di cui all'art.8 della legge n. 679 del 1° ottobre 1969, per i quali la possibile certificabilità degli elementi censuari, definitivamente acquisiti negli archivi catastali, potrebbe presumere il graduale compimento di illeciti, in materia di lottizzazioni abusive. Pertanto, nella preminente esigenza di evitare il verificarsi della anzidetta circostanza, si dispone, ritenendo superato il concetto espresso nella citata circolare 15/85, che vengano assoggettati alle norme che regolano i tipi di frazionamento (art. 18 legge 47/85) anche i tipi mappali utilizzati per acquisire, oltre l'individuazione dei lotti su cui é stato edificato, anche la definizione delle porzioni di aree scoperte, implicitamente venute a configurarsi nell'atto di aggiornamento. Restano valide tutte le procedure di denuncia al catasto previste nella circolare n. 2/84 e seguenti nonché nella circolare n. 2/88 e seguenti, sempreché non rientrino nella fattispecie contemplata nell'art.12 della legge 31 maggio 1990, n. 128. Gli uffici Tecnici Erariali sono invitati a trasmettere, nel comune interesse, copia della presente circolare negli ordini e Collegi professionali delle rispettive province
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geomeli
Iscritto il:
17 Maggio 2003
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Concordo con te mapo55, infatti avevo dimenticato di sottolineare l'aspetto urbanistico che riveste il problema, infatti il visto di deposito previsto dalla 47/85 è obbligatorio, in caso di mancato deposito come nella fattispecie della sola presentazione al catasto fabbricati, si incorrerebbe nella lottizzazione abusiva. Infine volevo far presente - a sostegno della mia tesi - che l'ultima circolare emanata dall'ADT la n° 14063 del 22-02-05 prevede al punto 11 (Attribuzione di identificativo ai fabbricati graffati) prevede il deposito obbligatorio del TF al comune, cosa alquanto significativa circa l'indirizzo e la modalità operativa circa la questione in oggetto. Grazie per la collaborazione.
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