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Autore Fabbricato rurale

sissy34

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 19:48

Ho la particella n. 51 censita come fabbricato rurale e derivante da un frazionamento del 1986. Su questa particella trovo graffate n. 5 sagome di corpi di fabbrica diversi. Come faccio ad assegnare un nuovo n. di particella ad uno dei fabbricati pur mantenendolo fabbricato rurale? Devo necessariamente fare un frazionamento appoggiato ai fiduciali o posso sperare in qualche deroga? grazie anticipatamente, stefano.[/img]

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Autore Risposta

sissy34

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03 Ottobre 2004

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2006 alle ore 20:37

spero non sia necessario rifare un rilievo visto che il fabbricato in oggetto è già definito in modo corretto sulla mappa (linea nera) da cui si possono prendere le coordinate dei vertici che delineano il contorno chiuso. Non è che si può operare con un mappale redatto in deroga? solo con il mod. censuario? deve restare fabbricato rurale perchè il committente intende solo meglio individuare questo fabbricato per escluderlo dal diritto di superficie costituito sulla particella originaria. grazie ancora

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manfredini

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sassuolo

 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 08:33

Non capisco quale sia la necessità di attribuire un nuovo numero, immagino che tu debba preparare il tutto per una atto di vendita di solo uno dei fabb. graffati???
cmq......
1- nell'adt dove lavoro abitualmente io non è possibile trattare una particella Fabb.Rurale senza portarla all'urbano.
2- se è tua intenzione non procedere ad uno stralcio d'area e se confermi come già detto la figura topografica esistente allora credo sia un tipo mappale in deroga dove assegni semplicemente un nuovo numero ad uno dei fabbricati (credo tu sia obbligato a dichiararlo 282) scorporandolo dal resto della particella.

non so se sono stato d'aiuto.
ciao e buon lavoro.

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Paolo_Campioni

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30 Gennaio 2006

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Piacenza

 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 11:03

Questo è un caso per cui nelle diverse Agenzie del Territorio si opera in maniera diversa in considerazione di diversi fattori, conviene quindi rivolgersi al tecnico di servizio oppure indicare di quale AdT si tratti per vedere se qualcuno conosce le procedure.

1) Il frazionamento dei fabbricati rurali è permesso solo con la contestuale presentazione delle relative schede al Catasto Fabbricati (salvo particolari casi di usucapione), però in alcuni catasti lo scorporo di un'intero fabbricato da una particella composta da più fabbricati graffati non viene inteso come frazionamento e quindi si può fare solo al catasto terreni.

2) Un frazionamento deve essere sempre predisposto con libretto pregeo ordinario e MAI in deroga. Però il togliere la graffatura senza aggiungere nuove righe in mappa da alcune AdT viene autorizzato in deroga battendo i vertici del fabbricato e comunque notificandolo in comune.

Ciao
Paolo

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sissy34

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03 Ottobre 2004

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2006 alle ore 19:38

perchè forse non spiegato bene nel precedente post, il notaio chiede che sia individuata tale p.lla in modo da escluderla da un diritto di superficie che verrà istituito sulle particelle intorno, per cui ho solo la necessità di attribuire un nuovo numero

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geobax

(GURU)

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Biella

 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2006 alle ore 09:00

la circ. 14063 del 22.02.2005 fa al caso tuo, al punto 11 recita:

Quando vi è la necessità di attribuire un numero identificativo catastale autonomo a fabbricati graffati alle particelle, occorre seguire le disposizioni appresso indicate:

La variazione catastale deve essere richiesta con un tipo di frazionamento, che, come tale, deve essere stato depositato preventivamente in comune;

La proposta di aggiornamento è obbligatoria; tale proposta può essere redatta sulla base di un libretto contenente le misure assunte sul terreno ovvero contenente le coordinate dei vertici del fabbricato indicate nelle righe di tipo 8; in entrambi casi, nel libretto delle misure dovrà essere presente una o più righe di vettorizzazione necessarie allo scorporo dell'area di sedime del fabbricato.


CIAO

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sissy34

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 08 Febbraio 2006 alle ore 12:18

stamattina mi è stato sospeso il tipo in oggetto. Ho eseguito un frazionamento derogando dall'appoggio dei fiduciali, inserendo in riga 8 le coordinate dei vertici del fabbricato da scorporare e procedendo comunque alla proposta di aggiornamento. Fin qui tutto ok, gli andava bene. Il problema sta nel fatto che secondo loro, sono obbligato a portare all'urbano la sagoma di questo fabbricato, necessariamente va trattato come tipo congiunto (TM+TF, per farmi pagare il doppio deglio oneri catastali). Per ottenere poi la classificazione F1 al NCEU devo dimostrare il rispetto dei requisiti di ruralità. Lasciando perdere quest'ultimo passaggio che per ora non mi interessa, è corretto secondo voi, o meglio, è legittimo che mi venga richiesto il trasferimento come ente urbano di questo fabbricato solo per la necessità di attribuire un nuovo identificativo?Grazie tante, Stefano.

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geom_luigi

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22 Luglio 2005

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MILANO

 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2006 alle ore 15:42

ciao, ho il tuo stesso problema, solo che il mio motivo è una successione testamentaria. Mi potresti dire come hai risolto il problema???
La mia pratica la devo presentare all'adt di milano.
ciao e grazie

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geobax

(GURU)

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17 Maggio 2005

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Biella

 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2006 alle ore 16:45

la circ. 96 del 09.04.1998 dice:
[...]
la trattazione delle denunce di fabbricati rurali (mod. 26) giacenti può essere limitata all'aggiornamento della mappa e dei relativi dati censuari del catasto terreni.
Nel caso in cui al mod. 26 sia allegato un idoneo rilievo topografico, la mappa sarà aggiornata in forma "ortodossa", avendo però cura di apporre una specifica annotazione negli atti censuari del c.t., attestante la circostanza che non è stato provveduto alla verifica dei requisiti per il riconoscimento della ruralità (PR=pende riconoscimento di ruralità)
[...]
in caso di aggiornamento con modalità speditive, tipo in deroga, si apporrà l'annotazione AR=aggiornamento metrico speditivo ai fini della costituzione del catasto dei fabbricati. Pende esame di ruralità.
[...]

Il tuo caso non tratta di tipo in deroga per cui sei nel primo caso contemplato dalla circolare. Il tuo frazionamento non entra nel merito delle caratteristiche del fabbricato (che abbia mantenuto o meno caratteristiche oggettive e/o soggettive di ruralità) per cui non sei tenuto a portara il f.r. a 282. Ricordati di apporre l'annotazione PR nel D.B. Censuario Mod. M31FU.

CIAO

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sissy34

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Firenze

 0 -  0 - Inviato: 22 Febbraio 2006 alle ore 18:49

alla fine ho lasciato perdere e il notaio si è arrangiato in altro modo. Mi obbligavano a passare tutto come 282 ma il committente non voleva e quindi...

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follia

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 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2006 alle ore 20:17

A mio parere, intervenendo una variazione oggettiva del bene (il FR viene frazionato in 2 parti), ai sensi del DM 28/1998 va integralmente censito al NCEU.

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geobax

(GURU)

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17 Maggio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2006 alle ore 09:15

"follia" ha scritto:
A mio parere, intervenendo una variazione oggettiva del bene (il FR viene frazionato in 2 parti), ai sensi del DM 28/1998 va integralmente censito al NCEU.



Non sono d'accordo. il dm 28/98, da te citato, riporta all'art. 27: fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto fabbricati di cui all'art. 26, per le mutazioni dello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto terreni.

Ora il frazionamento del f.r. non è una variazione dello stato di diritto, ma una variazione semplicemente geometrica. Per cui l'accatastamento in base al dpr 139/98 è normato dall'art. 1 per cui al comma 1per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri previsti dall'art. 2 si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto terreni

Per quanto concerne tali requisiti, ti rimando, per limiti di tempo, all'art. 2 del dpr 139/1998.

CIAO

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follia

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2006 alle ore 11:18

"geobax" ha scritto:
"follia" ha scritto:
A mio parere, intervenendo una variazione oggettiva del bene (il FR viene frazionato in 2 parti), ai sensi del DM 28/1998 va integralmente censito al NCEU.



Non sono d'accordo. il dm 28/98, da te citato, riporta all'art. 27: fino al completamento delle operazioni di formazione del catasto fabbricati di cui all'art. 26, per le mutazioni dello stato di diritto delle costruzioni rurali si applica la normativa di conservazione del catasto terreni.

Ora il frazionamento del f.r. non è una variazione dello stato di diritto, ma una variazione semplicemente geometrica. Per cui l'accatastamento in base al dpr 139/98 è normato dall'art. 1 per cui al comma 1per l'accatastamento delle nuove costruzioni riconosciute rurali in base ai criteri previsti dall'art. 2 si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto terreni

Per quanto concerne tali requisiti, ti rimando, per limiti di tempo, all'art. 2 del dpr 139/1998.

CIAO



Il DPR 139/1998 è stato modificato:

Regolamento recante norme per la revisione dei criteri di accatastamento
dei fabbricati rurali, a norma dell'articolo 3, comma 156, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
art. 1
Titolo:
Norme per l'accatastamento.

Testo: in vigore dal 01/01/2001
modificato da: L del 23/12/2000 n. 388 art. 64

1. Per l'accatastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di
costruzioni preesistenti, rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo
2, ovvero per le costruzioni gia' censite al catasto dei terreni, per le quali
vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralita', si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 2
gennaio 1998, n. 28.
2. (Soppresso).
3. Ai fini inventariali, le unita' immobiliari gia' censite al catasto
edilizio urbano non sono oggetto di variazione qualora vengano riconosciute
rurali, ai sensi dell'articolo 2.


Per quanto riguarda le variazioni soggettive concordo sul fatto che non obbligano al censimento al CEU; questo aspetto è stato chiarito con Risoluzione n. 87 del 31.05.1999 del Dipartimento del Territorio in cui è stato anche precisato che:

….”Tra gli adempimenti, previsti dalle richiamate disposizioni, rileva
l'accatastamento dei fabbricati:
. di nuova costruzione,
. gia' censiti al catasto dei terreni, ma oggetto di denuncia per variazione
nello stato,
. posseduti da un soggetto che abbia perso i requisiti per il riconoscimento
della ruralita',
cui necessita provvedere nel momento in cui si verifica una delle suddette
circostanze.”

L'unico aspetto che potrebbe far sorgere qualche dubbio à che nel caso in oggetto, se ho ben capito, siamo in presenza di una variazione oggettiva anomala: il fabbricato non è interessato da ampliamento e/o demolizioni o da una suddivisione interna (in subalterni). A mio avviso si tratta comunque di una variazione oggettiva - in quanto vengono costituite più unità - e pertanto è obbligatorio l'accastamento con le modalità del catasto urbano.

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follia

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2006 alle ore 11:23

Nella fretta ho dimenticato di salutare Geobax che trovo sempre ben preparato sulla normativa catastale e sui cui intervento mi trovo quasi sempre d'accordo.

La documentazione che ho citato è reperibile nel sito del Ministero delle Finanze (Finanze.it) alla cartella documentazione - ricerca avanzata - parore: fabbricato rurale.

Di nuovo SALUTONI

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geobax

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 0 -  0 - Inviato: 25 Febbraio 2006 alle ore 11:55

convengo che il dpr 139/98 è stato modificato con dpr 536/99, da te giustamente citato, ma la mia riserva, come la tua, resta sulla permanenza o meno dei criteri oggettivi del fabbricato (art. 3 dpr 139/98), che possono essere variati effettivamente in conseguenza del frazionamento e su quelli soggetti che, invece, possono benissimo essere rimasti inalterati. Non credo che il ns. collega debba entrare nel merito della questione (dipende dall'incarico che ha ricevuto), per cui, secondo me, può presentare frazionamento con annotazione PR a margine.

Salutoni anche a te.

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