"antonioisolani" ha scritto:
La regola sarebbe di almeno un punto quotato per ciascuna linea rossa trattata .
Ciao a tutti
No, quale regola. Non si viaggia a regole ma a circolari, disposizioni operative, istruzioni.
La circolare 10/2003 istituiva il pregeo 8 con le sue innovazioni tra cui l'altimetria. Per i dettagli tecnici si rimanda alla disposizione operativa sul pregeo 8 che al punto 3.2 dice :
"Sotto l'aspetto della predisposizione della documentazione tecnica inerente l’altimetria, i punti del rilievo che devono essere oggetto di misure altimetriche sono:
- i punti fiduciali;
- almeno un punto dell’oggetto del rilievo oltre i punti fiduciali.
Tali punti devono possedere le caratteristiche descritte ai paragrafi successivi."
Addirittura questa ultima parte, cioè che "Tali punti devono possedere le caratteristiche descritte ai paragrafi successivi." e cioè che i punti dovevano avere caratteristiche di stabilità altimetrica, avevano portato all'uscita di una ulteriore circolare che al momento non ritrovo ma che, in sostanza, diceva che se faccio un frazionamento in un campo ed i miei punti sono solo picchetti, mancando la stabilità altimetrica, non occorreva nemmeno il punto dell'oggetto del rilievo.
Se ritrovo la circolare l'aggiungo a questo post.
saluti
la modifico perchè ho trovato la circolare in questione :
si tratta del prot. 34902 del 1505/2006 "attivazione pregeo 9, ulteriori chiarimenti operativi"
al punto 11 componente altimetrica, si dice :
"In merito alla scelta del punto del rilievo che deve essere collegato altimetricamente ai punti fiduciali, si è posto il problema di individuare tale punto nel caso di un tipo di aggiornamento dove la linea dividente è materializzata con dei picchetti provvisori. In tal caso nessun punto dell'oggetto del rilievo ha le caratteristiche di permanenza nel tempo richieste al par. 3.2.2 della Disposizione operativa sull'utilizzazione della procedura pregeo 8 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastali, l'aggiornamento della cartografia catastale ed il trattamento dei dati altimetrici e GPS, conseguentemente, IN DEROGA alla disposizione sopraccitata, SI PUO' OMETTERE LA DETERMINAZIONE ALTIMETRICA DEL PUNTO DEL RILIEVO"
Ancora Saluti