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Deposito in comune proposta di frazionamento |

Lupin_1981
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Sto effettuando un frazionamento al comune di Fiumicino di un terreno di circa 5000 metri... a seguito di divisioni ereditarie, i proprietari hanno necessità di frazionare il terreno in 2 parti: una di 2000 e l'altra di 3000 metri... Ora... presento al comune di Fiumicino la proposta per il consueto "veto". Il tecnico mi dice che siccome il lotto minimo è 50000 metri e che la particella non puo' essere frazionata. Ora la situazione è strana: Il catasto non mi permette di creare un'area urbana di 3.000 metri in quanto è troppo grande... Il comune non mi permette di identificarla al catasto terreni... Come posso identificare questa particella?? Grazie
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VisualTAF
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Puoi non depositare il Tipo di frazionamento in comune, ai sensi dell'art. 30 comma 10 del DPR 06/06/2001 N. 380 (ex ultimo comma art. 18 L. 47/85) in quanto predisposto per divisione ereditaria. Ciao Beppe
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geoalfa
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"VisualTAF" ha scritto: Puoi non depositare il Tipo di frazionamento in comune, ai sensi dell'art. 30 comma 10 del DPR 06/06/2001 N. 380 (ex ultimo comma art. 18 L. 47/85) in quanto predisposto per divisione ereditaria. Ciao Beppe ciao Beppe! confermo la tua chiara ed esaustiva risposta, a ragion veduta, sopra riportata cordialità
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Trevisan
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MI incuriosisce sempre capire se i comuni abbiano titolo per non accettare un Tipo Frazionametno. Da quel che mi risulta c'è l'obbilgo di deposito e non c'é diritto di "veto" da parte dell'amministrazione. Ora per quieto vivere molte volte si soprassiede e si accontentano richieste fantascientifiche però non credo che siano legittime. A me è stata contestato un T.M. con stralcio d'area perché all'Amministrazione risultava che il fabbricato fosse abusivo (N.B. non lo era), non volevano accettarmene un'altro perché non sapevano se l'opera era condonabile, ... Non credo comunque sia legittimo questo comportamento, ma potrei sempre sbagliarmi. Ciao!
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topo
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"Trevisan" ha scritto: MI incuriosisce sempre capire se i comuni abbiano titolo per non accettare un Tipo Frazionametno. Da quel che mi risulta c'è l'obbilgo di deposito e non c'é diritto di "veto" da parte dell'amministrazione. Ora per quieto vivere molte volte si soprassiede e si accontentano richieste fantascientifiche però non credo che siano legittime. A me è stata contestato un T.M. con stralcio d'area perché all'Amministrazione risultava che il fabbricato fosse abusivo (N.B. non lo era), non volevano accettarmene un'altro perché non sapevano se l'opera era condonabile, ... Non credo comunque sia legittimo questo comportamento, ma potrei sempre sbagliarmi. Ciao! Ciao, anche a me incuriosiscono le P.A. adirittura mi riferiscono che nel Comune di Fiesole (FI) il tipo di frazionamento passa in Commissione Edilizia! Cose Turche!
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VisualTAF
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Verbania Piemonte Italia
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Dunque: L'obbligo di deposito del tipo di frazionamento presso il comune di competenza nasce con la Legge 47/85, successivamente modificata e integrata dal DPR 380/2001. Lo scopo è quello di consentire ai comuni di verificare preventivamente se nel proprio territorio si stanno compiendo delle lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. I comuni quindi hanno pieno titolo per apporre un "veto" su un tipo nel quale possa esserci un sospetto di lottizzazione non prevista dallo strumento urbanistico; alcune amministrazioni trasmettono alle proprie commissioni edilizie i tipi depositati proprio per verificarli in maniera più approfondita. Altre ancora, in caso il frazionamento di terreni aventi superficie maggiore a 5000 mq, richiedono una dichiarazione aggiuntiva a firma del tecnico redattore in cui deve essere specificato lo scopo del frazionamento. Gli articoli che trattano questa materia sono: Art. 18 della Legge 47/85 e Art. 30 del DPR 380/2001; personalmente ritengo che una lettura integrale di entrambi i testi non farebbe male anche a chi si occupa di solo "Catasto", soprattutto perchè (tra l'altro) si parla anche di nullità degli atti notarili e di confisca dei terreni lottizzati. Su Google si possono trovare i testi in tutte le salse, anche commentati: www.google.it/search?hl=it&q=legge+28%2F... http://www.google.it/search?hl=it&q=dpr+380%2F2001+ Il Catasto non sarà probatorio, ma i frazionamenti lo sono eccome, qundi SEMPRE attenti a quel che fate, perché le conseguenze a volte possono essere disastrose, per voi e per la committenza... Ciao, Beppe. P.S.: Geoalfa, ricambio cordialmente i saluti!
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geoalfa
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meditate gente! meditate su quanto, giustamente, sostiene VisualTAF, che condivido pienamente: "VisualTAF" ha scritto: Dunque: L'obbligo di deposito del tipo di frazionamento presso il comune di competenza nasce con la Legge 47/85, successivamente modificata e integrata dal DPR 380/2001. Lo scopo è quello di consentire ai comuni di verificare preventivamente se nel proprio territorio si stanno compiendo delle lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. I comuni quindi hanno pieno titolo per apporre un "veto" su un tipo nel quale possa esserci un sospetto di lottizzazione non prevista dallo strumento urbanistico; alcune amministrazioni trasmettono alle proprie commissioni edilizie i tipi depositati proprio per verificarli in maniera più approfondita. Altre ancora, in caso il frazionamento di terreni aventi superficie maggiore a 5000 mq, richiedono una dichiarazione aggiuntiva a firma del tecnico redattore in cui deve essere specificato lo scopo del frazionamento. Gli articoli che trattano questa materia sono: Art. 18 della Legge 47/85 e Art. 30 del DPR 380/2001; personalmente ritengo che una lettura integrale di entrambi i testi non farebbe male anche a chi si occupa di solo "Catasto", soprattutto perchè (tra l'altro) si parla anche di nullità degli atti notarili e di confisca dei terreni lottizzati. Su Google si possono trovare i testi in tutte le salse, anche commentati: www.google.it/search?hl=it&q=legge+28%2F... http://www.google.it/search?hl=it&q=dpr+380%2F2001+ Il Catasto non sarà probatorio, ma i frazionamenti lo sono eccome, quindi SEMPRE attenti a quel che fate, perché le conseguenze a volte possono essere disastrose, per voi e per la committenza... ................ controllate che qualche personaggio, il quale bazzica assiduamente nei pressi dell'ufficio urbanistica del comune! chiunque esso sia! funzionario o tecnico! tenete conto che una lottizzazione si può anche fare stralciando da maggior consistenza, via via, vari appezzamenti di terreno che potrebbero essere edificati autonomamente! ma tenete conto che certi funzionari pubblici, non regolamenti troppo ! e solo a senso unico! controllate e non fatevi pestare sopra il callo, quello che fa male! chiudo qui, sennò divento troppo cattivo! ciao Beppe! cordialità
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gaetano59
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"Trevisan" ha scritto: MI incuriosisce sempre capire se i comuni abbiano titolo per non accettare un Tipo Frazionametno. Da quel che mi risulta c'è l'obbilgo di deposito e non c'é diritto di "veto" da parte dell'amministrazione. Ora per quieto vivere molte volte si soprassiede e si accontentano richieste fantascientifiche............ Quoto Trevisan. Da quel che mi risulta il deposito del tipo di frazionamento (obbligatorio nei casi previsti dalla legge) è un formalità squisitamente di tipo "ricettiva" da parte dei comuni, e questi non possono assolutamente rifiutarsi di attestare l'avvenuto deposito entro i tempi normali di risposta ad una pratica amministrativa (max 30 gg.) Poi, se ritengono che il tipo depositato, del quale ne sono venuti a conoscenza proprio per l'avvenuto deposito (questo lo spirito della legge), sia propedeutico ad una lottizzazione abusiva, debbono procedere nei modi e termini di legge alla, denuncia all'autorità giudiziaria, la quale se confermerà gli estremi della lottizzazione abusiva (quindi con una sentenza) potrà disporre la confisca dei beni e l'acquisizione al patrimonio del comune. E' chiaro che nessuno si vuole imbarcare in un procedimento di lottizzazione abusiva e quindi il buon senso e il "quieto vivere" ben vengano, il mio intervento è stato solo per rimarcare il fatto che i comuni non possono rifiutarsi di ricevere in deposito un tipo di frazionamento nè inventarsi arzigogoli o iter amministrativi perchè non devono, e non possono, autorizzare alcunché. Questo il mio pensiero, mi farebbe piacere sentire altri pareri. Saluti e buon lavoro
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geoalfa
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"gaetano59" ha scritto: "Trevisan" ha scritto: MI incuriosisce sempre capire se i comuni abbiano titolo per non accettare un Tipo Frazionametno. Da quel che mi risulta c'è l'obbilgo di deposito e non c'é diritto di "veto" da parte dell'amministrazione. Ora per quieto vivere molte volte si soprassiede e si accontentano richieste fantascientifiche............ Quoto Trevisan. Da quel che mi risulta il deposito del tipo di frazionamento (obbligatorio nei casi previsti dalla legge) è un formalità squisitamente di tipo "ricettiva" da parte dei comuni, e questi non possono assolutamente rifiutarsi di attestare l'avvenuto deposito entro i tempi normali di risposta ad una pratica amministrativa (max 30 gg.) Poi, se ritengono che il tipo depositato, del quale ne sono venuti a conoscenza proprio per l'avvenuto deposito (questo lo spirito della legge), sia propedeutico ad una lottizzazione abusiva, debbono procedere nei modi e termini di legge alla, denuncia all'autorità giudiziaria, la quale se confermerà gli estremi della lottizzazione abusiva (quindi con una sentenza) potrà disporre la confisca dei beni e l'acquisizione al patrimonio del comune. E' chiaro che nessuno si vuole imbarcare in un procedimento di lottizzazione abusiva e quindi il buon senso e il "quieto vivere" ben vengano, il mio intervento è stato solo per rimarcare il fatto che i comuni non possono rifiutarsi di ricevere in deposito un tipo di frazionamento nè inventarsi arzigogoli o iter amministrativi perchè non devono, e non possono, autorizzare alcunché. Questo il mio pensiero, mi farebbe piacere sentire altri pareri. Saluti e buon lavoro quoto gaetano59 ! tenete conto che una volta notificato, il comune ha tutto il tempo di fare le opportune verifiche, ed una volta accertato che è stata posta in essere una lottizzazione abusiva, può anzi deve, comunicare alle autorità competenti l'avvenuta infrazione, per i provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'annullamento del tipo di frazionamento! ogni altra operazione è puramente arbitraria di quel funzionario che ha posto in essere una paventata lottizzazione! e quando questo accade, non fate i frinquelli! non nascondetevi dietro la matita! smascherate questi funzionari che non si comportano con correttezza! cordialità
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rossa
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13 Aprile 2003
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Per fortuna non mi è mai capitato che un Comune si sia permesso di contestare preventivamente un mio frazionamento. Qualora ciò si fosse verificato avrei immediatamente sporto denuncia per abuso di potere perchè l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (e precedente L. 47/85) così recita: "5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune." Il Comune deve cioè attestare l'avvenuto deposito come atto dovuto e non gli è consentito rifiutare preventivamente tale attestazione, nè per presunta lottizzazione nè per lotto minimo od altre idiozie del genere di cui non vi è neppure riscontro nelle Leggi. Ovviamente, qualora il Comune riscontri una qualche violazione di Legge, potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la repressione dell'abuso. L'Italia è un bel Paese in cui la vita è resa difficile anche da una pletora di burocr***** che esercitano il potere del timbro con ignoranza e spesso per estorcere soldi. Non piegatevi mai per il quieto vivere perchè la volta successiva vi toccherà pagare per ottenere ciò che vi spetta di diritto. Saluti.
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gianni04
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"rossa" ha scritto: ...... l'art. 30 del D.P.R. 380/2001 (e precedente L. 47/85) così recita: "5. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune." Il Comune deve cioè attestare l'avvenuto deposito come atto dovuto e non gli è consentito rifiutare preventivamente tale attestazione, nè per presunta lottizzazione nè per lotto minimo od altre idiozie del genere di cui non vi è neppure riscontro nelle Leggi. Ovviamente, qualora il Comune riscontri una qualche violazione di Legge, potrà rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la repressione dell'abuso. .............. Non piegatevi mai............per il quieto vivere perchè la volta successiva vi toccherà .................. "geoalfa" ha scritto: ..... tenete conto che una volta notificato, il comune ha tutto il tempo di fare le opportune verifiche, ed una volta accertato che è stata posta in essere una lottizzazione abusiva, può anzi deve, comunicare alle autorità competenti l'avvenuta infrazione, per i provvedimenti sanzionatori, ivi compreso l'annullamento del tipo di frazionamento! ogni altra operazione è puramente arbitraria di quel funzionario che ha posto in essere una paventata lottizzazione! "visualTAF" ha scritto: ..... Dunque: L'obbligo di deposito del tipo di frazionamento presso il comune di competenza nasce con la Legge 47/85, successivamente modificata e integrata dal DPR 380/2001. Lo scopo è quello di consentire ai comuni di verificare preventivamente se nel proprio territorio si stanno compiendo delle lottizzazioni abusive di terreni a scopo edificatorio. I comuni quindi hanno pieno titolo per apporre un "veto" su un tipo nel quale possa esserci un sospetto di lottizzazione non prevista dallo strumento urbanistico; alcune amministrazioni trasmettono alle proprie commissioni edilizie i tipi depositati proprio per verificarli in maniera più approfondita. Altre ancora, in caso il frazionamento di terreni aventi superficie maggiore a 5000 mq, richiedono una dichiarazione aggiuntiva a firma del tecnico redattore in cui deve essere specificato lo scopo del frazionamento. Gli articoli che trattano questa materia sono: Art. 18 della Legge 47/85 e Art. 30 del DPR 380/2001; personalmente ritengo che una lettura integrale di entrambi i testi non farebbe male anche a chi si occupa di solo "Catasto", soprattutto perchè (tra l'altro) si parla anche di nullità degli atti notarili e di confisca dei terreni lottizzati. Su Google si possono trovare i testi in tutte le salse, anche commentati: www.google.it/search?hl=it&q=legge+28%2F... http://www.google.it/search?hl=it&q=dpr+380%2F2001+ Il Catasto non sarà probatorio, ma i frazionamenti lo sono eccome, qundi SEMPRE attenti a quel che fate, perché le conseguenze a volte possono essere disastrose, per voi e per la committenza... quoto.............! è ora che qualcuno si ponga un freno ! ma prima vada a fare i corsi serali........!!!! pensate solo a quello che succederà se il catasto passerà effettivamente ai comuni...! si prepareranno.....i tempi per gli avvocati !? quindi facciamo attenzione e stiamo in guardia!!!!! cari saluti
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lello59
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08 Agosto 2003
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torrance
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Col D.P.R. 380 il legislatore è stato più chiaro rispetto ai suoi predecessori, facendo cessare, per gran parte, gli abusi che molti U.T.C. perpretavano sin dall'entrata in vigore della L. 47/85. Innanzitutto, l'inaccettabile prassi di trattenere il tipo per mesi con la motivazione di dover effettuare controlli non meglio specificati. Spulciando tra i fatti e misfatti d'Italia mi è capitato di leggere, con non poca meraviglia, di lottizzazioni abusive e di coinvolgimento di uffici comunali proprio in quei Comuni in cui i TF avevano vita difficile. Oggi, sembra che le cose si muovano un pò meglio (resistenze a parte), anche se credo dipenda più da un cambio generazionale ai vertici degli U.T.C. Di recente, ho trovato colleghi dipendenti più inclini al ragionamento, specie sulla questione dei lotti minimi in zona agricola. Secondo loro il problema si pone quando dal TF derivano particelle con lotti di poco superiori alla superficie del lotto minimo fissato dal vigente strumento urbanistico, quando queste hanno una forma regolare e quando generano una disposizione in sequenza. Insomma, quando assumono una vera e propria sagoma planimetrica di lottizzazione, anche se ottenuta con più tipi proposti a distanza di lungo tempo fra loro. Proprio per questo, con lodevole serietà professionale, effettuano controlli sulla mappa ma sempre dopo aver rilasciato l'attestazione di avvenuto deposito, tanto non c'è fretta. A tal proposito ricordo dei seminari fatti da luminari del diritto amministrativo, quali il napoletano Abamonte ed il romano Giannini, in occasione della promulgazione della legge 47/85 i quali ribadivano che, condoni a parte, per il reato penale di omicidio c'è una prescrizione, per il reato amministrativo di abuso edilizio no! E' chiaro che l'impianto accusatorio cade - in ogni caso - se trattasi di divisione ereditaria, per la quale non vi è obbligo di deposito ma che è preferibile fare per agevolare eventuali cessioni future senza che il proprietario ripassi per il nostro studio. Pace e saluti.
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giovannitenuta
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19 Ottobre 2006
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per poter fare un frazionamento senza deposito al comune (ovvero per divisione ereditaria), non c'è bisogno di alcun atto vero? Suppongo che l'atto per la divisione ereditaria si debba fare dopo il frazionamento... E nel redigere il censuario che operazione devo fare? Un collega mi ha detto di inserire un codice con il modello ausiliario... :roll: Illuminatemi! un'altra domanda... nelle particelle derivate è poi possibile effettuare nuove operazioni (tipo un accatastamento) prima che le particelle stesse vengano divise ?
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sim81
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13 Agosto 2009
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A proposito di deposito in Comune. Sto preparando un Tipo misto (frazionamento+mappale) che ho depositato in Comune e poi ho presentato telematicamente. Il Tipo mi è stato rifiutato per via di un PF sostituito (in pratica ho battuto 4 PF di cui però uno è stato sostituito da un altro). Verificando lo schema di rilievo ho visto che sono sufficienti i 3 PF già battuti per cui vorrei ripresentare il Tipo eliminando dal libretto il PF sostituito. La domanda è questa: Devo ridepositare il Tipo considerando che la proposta di aggiornamento non cambia? Grazie
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geoalfa
(GURU)
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02 Dicembre 2005
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No! devi solo conservare insieme alla copia che invierai quella già firmata e depositata. cordialità
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