Premesso che
con riferimento al deposito di frazionamento effettuato il 25/08/2015 con nota prot.n. 62990;
con nota prot.n. 73483 del 01/10/2015 è stato disposto la sospensione del frazionamento;
con nota prot.n. 80364 del 27/10/2015 il Geom. Olivetti ha chiesto la sospensione
dei termini per l'attivazione delle procedure previste dall'art. 30 del D.P.R. 380/2001,
allegando una nota del Notaio;
con nota prot.n. 89957 del 25/11/2015 è stata presentata una ulteriore comunicazione
del Notaio Dr. ; .
con nota prot.n. 92565 del 02/12/2015 è stato richiesto un parere legale all'Ufficio
Avvocatura del Comune;
con nota prot.n. 92599 del 02/12/2015 sono stati interrotti i termini previsti dal comma 5
dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 per l'acquisizione del parere dell'ufficio Avvocatura del
Comune;
In data 17/12/2015 prot.n. 97771 è pervenuto il parere dell'Ufficio Avvocatura;
Con nota prot. 8484 del 29.01.2016 sulla scorta del parere espresso dall'Ufficio Avvocatura
del Comune è stato avviato il procedimento di annullamento del deposito di
frazionamento, ricevuto dai sigg.ri in data 03.02.15- 04.02.15 e 23.02.15;
In data 12/02/2016 prot.n. 12449, l'Avv. in nome e per conto dei sigg.ri
ha presentato memorie avverso l'avvio del procedimento di annullamento del
deposito di frazionamento;
In data 18/02/2016 prot.n. 13978 è stato richiesto all'Ufficio Avvocatura del Comune un
ulteriore parere sulle memorie difensive dell'Avv;
In data 17/03/2016 prot.n. 22112, è stato acquisito il parere definitivo dell'Ufficio
Avvocatura del Comune;
Considerato che
trattasi di frazionamento catastale di lotti di terreni in zona agricola di P.R.G. al di sotto del
lotto minimo consentito dall'art. 55 della L.R. 38/99 e s.m.i.;
Ritenuto che
l'art. 58 della L.R. 38/99 e s.m.i. dispone al comma 2:
"le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'art. 55
della L. 38/99" Visto:
l'art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i;
l'art. 55 della L. 38/99 e s.m.i;
l'art. 58 comma 2 della L. 38/99 e s.m.i;
l'art. 7 della 241/90 e s.m.i;
i pareri espressi dall'Ufficio Avvocatura del Comune prot. 97771/2015 e prot. 22112/2016;
Si comunica ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e s.m.i, l'annullamento del deposito di
frazionamento, codice PREGEO n. 4.861.867, effettuato il 25/08/2015 prot.n. 62990 poiché
trattandosi di frazionamento in zona agricola di P.R.G. al disotto del lotto minimo consentito e sulquale grava un vincolo di non edificazione, contrasta con il disposto dall'art. 55 e 58 della L.R.
[size= 11.5pt]38/99 [/size][size= 12.5pt]e [/size]s.m.i.
Awerso il prowedimento , è ammesso il ricorso al TAR del Lazio entro GO (sessanta) giorni dal
ricevimento e/o notificazione del presente atto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dallo stesso termine iniziale fissato per il
ricorso giurisdizionale.
La presente comunicazione viene inviata per opportuna conoscenza all'Agenzia delle Entrate
per l'adozione dei prowedimenti di competenza.
Distinti saluti.