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Argomento: Denuncia all'urbano di fabbricato rurale non subalternato
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giogeo
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Domanda per tutti i colleghi intervenuti alla discussione: Chi sono, per legge, gli obbligati all'accatastamento del fabbricato in oggetto, i possessori, o la ditta catastale? In surroga di chi e con oneri a carico di chi procederebbe l'Agenzia del Territorio in caso di accatastamento d'ufficio?
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it9gvo
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trappeto
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Legge 1/10/1969, n.679, art.8: L'obbligo della denuncia di un nuovo fabbricato fa capo al "possessore"; è evidente che, nella norma, il possessore è anche "legalmente proprietario" in forza di un atto pubblico. L'Ufficio, in caso di surroga, non potendo sapere a priori se il "possessore" è diverso dal "proprietario", inviterà quest'ultimo ad adempiere agli obblighi di Legge. Se l'intestario catastale dichiarerà che non ha il "possesso" dell'immobile e non è in grado di comunicare il reale "possessore", l'Ufficio dovrebbe attivarsi a reperire in sopralluogo tale nominativo (soggetto obbligato per la suddetta Legge). Buon lavoro a tutti
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giogeo
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"it9gvo" ha scritto: Legge 1/10/1969, n.679, art.8: L'obbligo della denuncia di un nuovo fabbricato fa capo al "possessore"; è evidente che, nella norma, il possessore è anche "legalmente proprietario" in forza di un atto pubblico. L'Ufficio, in caso di surroga, non potendo sapere a priori se il "possessore" è diverso dal "proprietario", inviterà quest'ultimo ad adempiere agli obblighi di Legge. Se l'intestario catastale dichiarerà che non ha il "possesso" dell'immobile e non è in grado di comunicare il reale "possessore", l'Ufficio dovrebbe attivarsi a reperire in sopralluogo tale nominativo (soggetto obbligato per la suddetta Legge). Buon lavoro a tutti Ed in tal caso, secondo il tuo parere, sarebbe logico o coerente da parte dell'Ufficio, da un lato, considerare il possessore, e non il proprietario/ditta catastale, il responsabile del fabbricato dal punto di vista fiscale (giustamente, perchè conforme alla legge da te citata e perchè in linea con con la storia del catasto che ha sempre fatto, ed ancora oggi fa, riferimento alla figura del possessore), dall'altro, non consentire poi allo stesso di intestarsi catastalmente il bene. Inoltre, e questa è una mia considerazione sulla quale ti invito a riflettere, se è vero, come è vero, che l'iscrizione catastale di un immobile ad un determinato intestatario, stà semplicemente ad indicare che tale soggetto è tenuto a pagare tasse ed imposte gravanti sullo stesso, ma non fornisce prova giuridica del diritto di proprietà (principio della non probatorietà del catasto), viceversa, perchè a chi effettivamente paga I.C.I. e quant'altro(dato ampiamente dimostrabile), si dovrebbe impedire l'intestazione catastale (con riserva) dell'immobile? In ogni caso ritornando alle origini di questa discussione, che ha preso poi altre pieghe, "giogeo" ha scritto: Buongiorno a tutti, ................................ In realtà, però, detto fabbricato si costituisce di due piccoli appartamenti, uno a piano terra, l'altro a piano primo, posseduti pacificamente, ininterrottamente e da oltre un ventennio da due ditte diverse. Domanda: Se redigo un unico tipo mappale, indicando come ditta dichiarante entrambe le ditte posseditrici, mi sarà concesso poi all'urbano di intestare (con riserva), ad ognuna di esse il rispettivo appartamento, oppure sarò costretto, come da T.M., a cointestare il tutto? In alternativa, ................................................? Se, per ipotesi, la particella in questione avesse altra qualità, diversa da fabbricato rurale, redigendo T.M. cointestato ai due possessori, potrei poi all'urbano intestare (con riserva) ad ogni ditta il rispettivo appartamento?
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it9gvo
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trappeto
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Ritengo che al Catasto Fabbricati ambedue gli appartamenti debbano essere cointestati ai due possessori, con titolarità "proprietà" - per i propri diritti (RIS 1), e agli intestati risultanti al C.T. con titolarità "oneri", per i propri diritti. (questo in base alla normativa vigente). In proposito, devo dire che taluni Uffici Prov.li non hanno più usato cointestare al C.F. anche gli intestatari risultanti al C.T., probabilmente per una non corretta interpretazione della circ. 15232/2002. A dare ragione (...e conforto) a quegli Uffici che sono andati contro corrente continuando a cointestare "per i propri diritti" (vedi circ. 2/1984), è arrivata la recentissima circolare n.1/2009 con la quale l'intestazione, nel caso suesposto, dovrà essere: generalità possessore, con titolarità "per il fabbricato" (RIS.1); generalità intestato al C.T. con titolarità "per l'area". Tale disposizione richiama i paragrafi 18 e 205 della "Istruzione XIV.a" (vecchio vangelo del tecnico catastale). Buon lavoro a tutti
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giogeo
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Scusami se ne approfitto it9gvo, ma volevo chiederti un'altra cosa. Due ditte, come ad esempio 1) Tizio - Proprietà RIS 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico Caio - Oneri (per i propri diritti) 2) Tizio - Proprietà RIS 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico Sempronio - Oneri (per i propri diritti) sono comunque da considerarsi non omogenee? Mi spiego meglio. Se Tizio costruisce un fabbricato, ricadente in parte sulla particella 100 (ditta catasto terreni Caio) ed in parte sulla particella 200 (ditta catasto terreni Sempronio), le due particelle possono essere fuse in un unico lotto, con conseguente costituzione all'urbano della ditta Tizio - Proprietà RIS 1 - Ditta priva di titolo legale reso pubblico Caio - Oneri (per i propri diritti) Sempronio - Oneri (per i propri diritti) oppure bisogna anche in tal caso lasciare separate le due porzioni?
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it9gvo
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trappeto
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In base alla normativa vigente occorre costituire un sòlo lotto e al CF si presentano due U.I. con le rispettive ditte (intestazione per porzioni divise, ma unite di fatto...). Con Pregeo 10, come detto nella circolare n. 1/2009, sembra che occorrerà costituire due lotti affinchè il Pregeo possa costituire automaticamente due U.I. provvisorie al C.F. con categoria F6 (fabbricato da dichiarare). Buon lavoro
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