1) CIRCOLARE N. 24
PROT. N° 5/1740
ENTE EMITTENTE: Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali
OGGETTO: Segni convenzionali e rappresentazione di particolari topografici nella mappa.
DESTINATARI: A tutti gli Uffici Tecnici Erariali - loro sedi
Roma, 5 Marzo 1956
Sono stati sottoposti a questa Direzione Generale alcuni quesiti riguardanti i criteri da seguire per la rappresentazione in mappa di fabbricati e linee topografiche, in casi particolari non considerati nelle istruzioni in vigore.
In proposito si impartiscono le seguenti disposizioni:
1. - Rappresentazione delle tettoie adiacenti ai fabbricati.
Sono da distinguere le tettoie pensili, aderenti ad un fabbricato, da quelle sostenute lateralmente o anteriormente da muri o da pilastri.
Nel primo caso dovrà essere rappresentata la proiezione orizzontale della tettoia, mediante linee tratteggiate e senza coloritura interna.
Nel secondo caso si otterrà la rappresentazione a linea intera, comprendendo la proiezione della tettoia nel perimetro del fabbricato ovvero rappresentandola e numerandola distintamente, a seconda che la tettoia medesima debba considerarsi come parte integrante del fabbricato o come attinenza coperta non disgiunta da esso.
2) Rif.to: Circolare 11/88
Aggiornamenti cartografici per i quali è ammessa la deroga dell'assoggettamento alla nuova normativa.
Per quanto riguarda l'oggetto del rilievo di aggiornamento si ribadisce che lo stesso deve essere definito e trattato secondo la normativa in oggetto, solamente per i tipi di frazionamento, mappali e particellari.
Gli aggiornamenti relativi ad immobili interrati ed in generale a tutti gli elementi che non hanno rilevanza di rappresentazione topografica (rappresentate cartograficamente a linea non continua) possono non essere soggette al trattamento con la nuova normativa.
Non rientrano, altresì, in tale applicazione gli aggiornamenti prodotti tramite modello 26 sia per la denuncia di variazione di coltura agraria che di fabbricati rurali.
In particolare per quanto attiene i tipi mappali si dispone che quelli inerenti la denuncia di sanatoria legata alla legge 47/1985 possono essere redatti e gestiti secondo l'attuale fase transitoria fino al 30 giugno 1989.
Per tale categoria di tipi mappali il tecnico professionista redattore dovrà indicare sul modello 3SPC gli estremi della denuncia per la richiesta della concessione in sanatoria presentata al Comune di pertinenza ed in particolare il numero del modello 47/1985 e/o il numero di protocollo e data di presentazione al Comune di pertinenza.
Anche i tipi mappali afferenti ampliamenti parziali di fabbricati rappresentati in mappa o solamente denunciati, possono essere redatti con la normativa vigente qualora l'ampliamento riguardi una superficie inferiore al 50% di quella esistente (originaria).
Pertanto, gli atti di aggiornamento eseguiti in deroga alla nuova normativa devono essere approvati e rappresentati in mappa secondo l'attuale prassi operativa.
La loro archiviazione seguirà l'iter in appresso specificato.
3) Rif.to: Decreto n.28/1998
Titolo I - Capo II - Conservazione del catasto dei fabbricati
Art. 6.Costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. Ai fini della applicazione delle modalita' semplificate di denuncia, di cui all'articolo 7, vengono definite di scarsa rilevanza cartografica o censuaria:
a) le costruzioni realizzate in aderenza a fabbricati gia' inseriti in mappa e comportanti un incremento di superficie coperta minore o uguale al cinquanta per cento della superficie occupata dal corpo di fabbrica preesistente;
b) le unita' afferenti fabbricati gia' censiti o nuove costruzioni aventi superficie minore o uguale a 20 m(elevato a)2 ; i manufatti precari in lamiera o legname, le costruzioni in muratura di pietrame a secco, le tettoie, le vasche e simili, purche' abbiano modesta consistenza planovolumetrica;
c) le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l'immobile e' censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilita' non e' conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria. In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas.
Art. 7. Modalita' semplificate per la denuncia delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria
1. La denuncia delle costruzioni, che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6, si effettua mediante la presentazione della documentazione prevista dalla normativa citata all'articolo 5, per l'accatastamento delle unita' immobiliari urbane. E' facolta' del tecnico di parte allegare, in luogo del tipo mappale, inquadrato sui punti fiduciali, un documento per l'aggiornamento cartografico redatto dal tecnico medesimo con la compilazione di un libretto delle misure, sulla base di elementi desunti da fonti cartografiche, ivi comprese le foto aeree, ovvero con misure atte a posizionare il fabbricato rispetto ai confini di particella o capisaldi della mappa.Al libretto di misure e' allegato un estratto di mappa con l'indicazione della costruzione. Nel caso di atto di aggiornamento gia' prodotto, ma non inserito in atti, in luogo della presentazione dell'estratto di mappa, e' sufficiente la citazione degli estremi di presentazione in catasto del suddetto atto.
saluti