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frazionamento eu caso E |
giobiccio
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Classico caso di frazionamento di area scoperta da annettere a lotto limitrofo. Il mio caso specifico: Pier luigi e Palmira sono due fratelli proprietari in parti uguali del lotto urbano particella 100; Palmira e il marito X;Y sono proprietari, in parti uguali, del lotto limitrofo particella 101; Al frazionamento seguirà atto di divisione fra i due fratelli, per cui il relitto di ente urbano AAA verrà trasferito a Palmira ma non potrà essere fuso con il lotto 101 di ditta differente se non con un ulteriore atto di cessione di diritti fra Palmira e il marito X;Y, atto che ovviamente, vogliono evitare. In sostanza il relitto di ente urbano AAA costituirà l’effettiva parte della corte del lotto urbano particella101 senza fusione con quest’ultimo. Mi scrivono dalla mia agenzia del territorio: [size= 11pt]Buongiorno, [/size] [size= 11pt]in riferimento al quesito posto a nostro parere, poiché la derivata AAA rappresenta la corte di un edificio e non un terreno agricolo, il corretto caso da indicare è il Caso E. [/size] [size= 11pt]Si fa presente inoltre che, dopo l’atto di divisione tra i fratelli, con successivo tipo mappale potrà anche fondere la derivata al mappale 101 (anche se avente ditta diversa, sempreché al CF individui correttamente le ditte catastali delle aree di corte).[/size] Sogno o son desto? Posso fondere con TM due lotti facenti capo a ditte diverse?
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Autore |
Risposta |
Manero
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11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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"giobiccio" ha scritto: Classico caso di frazionamento di area scoperta da annettere a lotto limitrofo. Il mio caso specifico: Pier luigi e Palmira sono due fratelli proprietari in parti uguali del lotto urbano particella 100; Palmira e il marito X;Y sono proprietari, in parti uguali, del lotto limitrofo particella 101; Al frazionamento seguirà atto di divisione fra i due fratelli, per cui il relitto di ente urbano AAA verrà trasferito a Palmira ma non potrà essere fuso con il lotto 101 di ditta differente se non con un ulteriore atto di cessione di diritti fra Palmira e il marito X;Y, atto che ovviamente, vogliono evitare. In sostanza il relitto di ente urbano AAA costituirà l’effettiva parte della corte del lotto urbano particella101 senza fusione con quest’ultimo. Mi scrivono dalla mia agenzia del territorio: [size= 11pt]Buongiorno,[/size] [size= 11pt]in riferimento al quesito posto a nostro parere, poiché la derivata AAA rappresenta la corte di un edificio e non un terreno agricolo, il corretto caso da indicare è il Caso E.[/size] [size= 11pt]Si fa presente inoltre che, dopo l’atto di divisione tra i fratelli, con successivo tipo mappale potrà anche fondere la derivata al mappale 101 (anche se avente ditta diversa, sempreché al CF individui correttamente le ditte catastali delle aree di corte).[/size] Sogno o son desto? Posso fondere con TM due lotti facenti capo a ditte diverse? E' da sempre così. Hai idea di quanti lotti urbani ci sono formati da tante unità immobiliari diversamente intestate in unica particella ?
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fabrik
Iscritto il:
29 Aprile 2005
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A me non sembra sia così. A prescindere dalla definizione di particella catastale che e' "porzione continua di terreno, posta in uno stesso comune, avente la medesima qualità, classe o abbia la stessa destinazione ed appartenga allo stesso possessore", le istruzioni per il rilevamento particellare del 1953 al paragrafo 3 citano testualmente: "Nel caso di fabbricati, l'area coperta da ciascuno di essi e quella delle sue attinenze scoperte, se non disgiunte, costituiscono nel loro insieme unica particella, allorchè sull'una e sull'altra esistano, pro indiviso, i medesimi diritti di proprietà". Quindi non capisco come possa fondere due particelle con diritti di proprietà non omogenei sebbene diventino ente urbano.
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Manero
Iscritto il:
11 Agosto 2022 alle ore 12:24
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Certo, fabrik, se sono due terreni agricoli non si possono fondere. Ma non è questo il caso. La fusione non la puoi fare, poi, all'urbano, se non come unione di fatto ai fini fiscali secondo la circolare 15232, esattamente come è stato suggerito a giobiccio dall'Agenzia.
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