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Autore Deposito TF per divisione ereditaria tra gli eredi di due fratelli

Giuseppebb

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17 Dicembre 2015 alle ore 16:18

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 0 -  0 - Inviato: 17 Dicembre 2015 alle ore 16:49

Buongiorno,

faccio prima un riassunto dell'accaduto e poi pongo il quesito.

redigo un frazionamento di un appezzamento di terreno non depositandolo al comune in quanto finalizzato allo scioglimento di una comunione derivante da n. 2 successioni ereditarie. l'atto viene prima approvato e poi annullato 2 giorni dopo poichè mi dicono essere necessario il deposito al comune.

vi riassumo brevemente la provenienza della intestazione:

fratello e sorella acquistano muoiono entrambi e succedono gli eredi per cui oggi l'intestazione non e' frutto di alcun atto di C/V ma derivante da 2 successioni e la comproprietà e' tra cugini in sostanza.

secondo voi in questo caso è necessario il deposito al comune? per il tecnico catastale si poichè sostiene che storicamente la comunione deriva da una compravendita.

il comma 10 art 30 del dpr 380 recita: "Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù"

voi che interpretazione date?

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Autore Risposta

Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 13:32

ha interpretato male, anzi malissimo, il tecnico catastale...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 14:40

Ha ragione il Catasto. I due fratelli hanno acquistato per compravendita il bene. A questo atto si deve far riferimento ed è a questo atto che si è costituita la comunione. Se i due fratelli fossero ancora vivi e si facesse la divisione tra loro, la comunione proviene da un atto di compravendita e quindi il frazionamento andrebbe appunto depositato in comune perchè non sarebbe una divisione ereditaria.

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 15:06

Non credo proprio, in ogni caso il tipo non va annullato...

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 17:03

Meno male che glielo annullano senza conseguenze penali.

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geoalfa

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 18:44

Ritorno al quesito originario e lo adatto alla mia risposta:

"Giuseppebb" ha scritto:
Provenienza della intestazione:
1) Fratello e sorella acquistano.
2) Muoiono entrambi ed a loro succedono i rispettivi eredi
Per cui oggi l'intestazione non e' frutto di alcun atto di C/V ma in sostanza derivante da 2 successioni e la comproprietà e' tra cugini .
3) Secondo voi in questo caso è necessario il deposito al comune?
Secondo il tecnico catastale sì, poichè sostiene che storicamente la comunione deriva da una compravendita.
4) il comma 10 art 30 del dpr 380 recita:
"Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il
17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai
testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù"
voi che interpretazione date?



CIRCA IL DEPOSITO-NOTIFICA DEL TF IN COMUNE da una semplice ricerca come questa:

cse.google.it/cse?cx=partner-pub-5056827...

si ricava:
www.geolive.org/guide/procedure-e-metodo...

La mia risposta sta nei link di sui sopra, e preciso:

1) e 2) Ok!

3) No! non è necessario! Al funzionario del comune, eventualmente sprovvisto della Legge citata, va consegnata una fotocopia perchè la legga e la metta in pratica!

4) c.s. !!!!

Saluti interi e non frazionati

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gaetano59

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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 21:54

Se, come mi sembra di aver capito, il frazionamento è propedeutico ad atto di scioglimento di comunione tra cugini, in quanto i due proprieteri originari pro indiviso (a seguito di compravendita) erano i due fratelli deceduti, non c'è dubbio che lo stesso debba essere depositato. Anche se non ti fosse stato annullato non credo che il notaio avrebbe stipulato senza il deposito. Ne hai parlato con il notaio?

Saluti, Gaetano

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 22:03

"geoalfa" ha scritto:


3) No! non è necessario! Al funzionario del comune, eventualmente sprovvisto della Legge citata, va consegnata una fotocopia perchè la legga e la metta in pratica!



Non è il comune ma il catasto che ha respinto il frazionamento.

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 22:16

totonno, se si applica quella "logica", tutte le particelle derivano da una compravendita.

ho dedotto questo che dico andando indietro, fino ad Adamo ed Eva.

ma per non fare sempre viaggi all'indietro, e incontrare sempre Noè, mi fermo all'articolo per come è scritto.

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 18 Dicembre 2015 alle ore 22:31

Salvatore.

Non importa che tu vada così lontano nel tempo.

Bastava che il bene l'avesse acquistato un solo fratello e i suoi eredi avrebbero acquisito il bene in comunione per successione.

Dice bene Gaetano. I cugini, la divisione ereditaria come nello specifico caso non la possono fare e il notaio lo sa, occorre contattarlo per togliersi il dubbio.

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 09:29

Bungiorno a tutti.

Sintetizzando: concordo con geoalfa (anche se lui voleva dire il tecnico del catasto e non del comune credo).

Mi spiego meglio con un esempio:

1°) TIZIO compra la particella di terreno 100, e il rogito viene regolarmente stipulato;

2°) Muore TIZIO e gli succedono i due eredi che sono due FRATELLI;

3°) In successione viene inserita la particella 100 (intera) e quindi i due eredi (fratelli) diventano comproprietari al 50% della suddetta particella;

Fin qui tutto torna, condividete giusto?

4°) i due comproprietari dopo la successione decidono di sciogliere la comunione EREDITARIA, perchè di comunione ereditaria si tratta e non di altro tipo di comunione (esempio acquisto in comproprietà, comunione giudiziale etc);

5°) Per fare questo scioglimento di comunione ereditaria, i due eredi, incaricano un tecnico per la redazione del tipo di frazionamento di questa particella 100;

6°) il tecnico redige il TF per divisione ereditaria, spuntanto l'opzione di "mancato deposito per divisione ereditaria";

7) Il tipo viene prima approvato e poi annullato.

E voi dite che questo annullamento sia legittimo?

Io credo proprio che sia ILLEGITTIMO poichè l'atto che DOVRA' SEGUIRE al tipo di frazionamento sarà di DIVISIONE e non di cessione di diritti, donazione o altro.

Ai due eredi la provenienza con relativa trascrizione è pervenuta per successione di morte e non per rogito di qualsiasi natura.

A poco importa la provenienza della proprietà in capo al DE CUIUS, conta solo il titolo di provenienza di coloro che vanno a stipulare l'atto di divisione, e quindi, la successione di morte del loro dante causa.

Tant'è che a seguito di frazionamento nel caso di mancato deposito il catasto appone nelle annotazione di stadio delle particelle derivate la seguente annotazione: "particella generata ai soli fini dell'ultimo comma dell'art. 30 del DPR 380/01".

Ricorso che questo comma del DPR suddetto recita: "Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù".

Se così non fosse ha ragione Salvatore_B il quale dice che tutte le particelle derivano prima o poi da una compravendita, a nulla contanto il periodo temporare in cui questo è avvenuto.

Quindi se al tipo di frazionamento seguirà un atto di divisione tra gli attuali comproprieari il tipo di frazionamento può non essere depositato in comune; in caso contrario si occorre il deposito in comune.

P.S. questo è quello che fino ad ora ho sempre fatto, e non ho mai trovato alcun notaio (o tecnico catastale) che mi abbia mai contestato alcunchè.

Saluti cordiali

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gaetano59

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04 Gennaio 2007

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 09:45

EFFEGI,

Il tuo ragionamento è perfetto, solo che forse ti è sfuggito un particolare: la comunione tra i due fratelli proviene da atto di compravendita (acquisto pro indiviso) e non da successione.

Almeno questo è quello che io ho capito!

Saluti

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 09:49

Effegi, nella tua ricostruzione hai ragione sarebbe illegittimo, ma non è questo il caso proposto.

Si tratta di due successioni parallele, non consecutive.

Sulle prime leggendo anch'io non avevo colto la differenza, poi chiarita rileggendo per bene il post (è questa l'insidia dei forum). La comunione non viene creata per successione come nel tuo caso, bensì in origine da una compravendita di due soggetti diversi al 50% (che siano fratello e sorella sono ininfluenti, anzi aiutano l'insorgere dell'equivoco). Le successioni successive non rimescolano mai la proprietà, ma procedono parallele mantenendo differenziate le due quote originarie, ecco perchè non si può parlare di divisione ereditaria.

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EFFEGI
f.g.

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 09:51

"Giuseppebb" ha scritto:
... vi riassumo brevemente la provenienza della intestazione:

fratello e sorella acquistano muoiono entrambi e succedono gli eredi per cui oggi l'intestazione non e' frutto di alcun atto di C/V (Compravendita ndr) ma derivante da 2 successioni e la comproprietà e' tra cugini in sostanza.



Giao Gaetano.

Ti riporto quanto detto da Giuseppebb dal quale si evince che la comproprietà è derivata da successione e non da atti di compravendita.

Questo è quello che ho inteso io.

Se non fosse così considerate completamente nullo il mio precedente intervento in quanto decadrette totalmente quanto da me asserito.

Saluti cordiali di nuovo.



PS. aggiunta a seguito del precedente intervento di Samsung inviato contemporaneamente al mio:

Anche se sono due successioni (quella del fratello e quello della sorella per esempio) non importa perchè la provenienza agil attuail comproprietari è data sempre a seguito di mortis causa (e quindi ereditaria).

Ciao.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 19 Dicembre 2015 alle ore 10:03

"EFFEGI" ha scritto:

Anche se sono due successioni (quella del fratello e quello della sorella per esempio) non importa perchè la provenienza agil attuail comproprietari è data sempre a seguito di mortis causa (e quindi ereditaria).



Questo punto merita un approfondimento. E' una prospettiva interessante.

PS: però rileggendo: nello specifico caso di Giuseppebb, non riesco a vedere la comunione ereditaria tra le due famiglie.

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