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Cantine interrate sotto altre proprietà |

emily
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asti
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Ciao a tutti, scrivo perchè avrei bisogno di un aiuto per un tipo mappale abbastanza particolare. Dovremmo mettere in mappa due cantine interrate, scavate nel tufo nel 1880 e mai dichiarate, in quanto la proprietà deve essere venduta. Il problema è che queste cantine insistono in parte sulla particella di proprietà dei clienti in parte finiscono sotto a una strada comunale e su un altro appenzamento di altra proprietà. Ho cercato sul forum casi simili e trovato altri forum in cui discutevano di interrati sotto altre proprietà, così ho provato a redigere il tipo mappale inserendo le cantine con linea puntinata e chiedendo in relazione che venisse aggiunto il simbolo "coda di rondine" per graffare le porzioni Il tipo mappale è stato respinto e consultandomi con il tecnico del catasto mi ha detto che dovrei procedere con questi passaggi: - Frazionamento a superficie "0" delle porzioni che insistono sulle altre proprietà - Fare un atto ricognitivo di proprietà - Infine procede con il tipo mappale. Secondo voi come dovremmo procedere? è la prima volta che ci capita un caso simile. Grazie per gli aiuti
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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Con il TF , frazioni l'area, non penso che il tuo cliente diventerà prop. anche del suolo sopra la sua cantina. Io penso invece che il tuo cliente debba fare un atto per acquisire il diritto di sottocostruire, con i prop. delle aree sotto le quali ha costruito la cantina. Dopo l'atto puoi procedere al tipo dove firmano sia i prop. delle aree, sia il tuo cliente, dopo di che all'urbano costituisci la tua cantina intestata al tuo cliente, citando l'atto. Sicuramente non è una cosa che riesci a mettere a posto solo con il catasto, il tuo cliente deve acqusire i diritti, per cui serve un notaio. Saluti
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gaetano59
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Hai verificato nell'atto/atti di provenienza del tuo cliente se le cantine sono descritte? Se lo fossero non c'è bisogno di fare altri atti, puoi procedere come unità afferenti con intestati. saluti
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bioffa69
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23 Settembre 2009
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BRESCIA
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Ciao Gaetano, diciamo che deve verificare esistesse il diritto per poter costruire sotto la proprietà altrui. Sicuramente non è il caso, visto che le cantine non sono accatastate, ma per assurdo faccio questo esempio. Io riesco ad accatastare queste cantine come pertinenza della mia abitazione, cantine costruite sotto la prop. altrui, senza averne titolo. Vendo la mia unità immobiliare a caio, che l'aquista cosi come rappresentata in catasto, perciò con le cantine rappresentate. Il notaio descrive ciò che vede nella planimetria. Ma caio che acquista non sarà mai prop. delle cantine , anche se descritte nell'atto, semplicemente perchè chi gle le ha vendute non era il proprietario. All'origine vi è solo una pratica catastale sbagliata, che chiaramente anche questa non può determinare le proprietà. Saluti
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gaetano59
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"bioffa69" ha scritto: Ciao Gaetano, diciamo che deve verificare esistesse il diritto per poter costruire sotto la proprietà altrui. Sicuramente non è il caso, visto che le cantine non sono accatastate, ma per assurdo faccio questo esempio. Io riesco ad accatastare queste cantine come pertinenza della mia abitazione, cantine costruite sotto la prop. altrui, senza averne titolo. Vendo la mia unità immobiliare a caio, che l'aquista cosi come rappresentata in catasto, perciò con le cantine rappresentate. Il notaio descrive ciò che vede nella planimetria. Ma caio che acquista non sarà mai prop. delle cantine , anche se descritte nell'atto, semplicemente perchè chi gle le ha vendute non era il proprietario. All'origine vi è solo una pratica catastale sbagliata, che chiaramente anche questa non può determinare le proprietà. Saluti Fabio, sono d'accordissimo con quello che dici, solo che si sta parlando di cantine costruite nel 1880; Nei vecchi atti (fine 800 e primi del 900) quanto compravenduto veniva solo descritto compiutamente nell'atto, con riferimento alle proprietà confinanti e ad altri dettagli idonei ad identificare il bene.... i riferimenti catastali catastali, come li intendiamo oggi nenache c'erano. Quindi in questa ipotesi (descrizione certa nell'atto di provenienza) consigliavo quanto sopra. a me situazioni del genere, nei vecchi centri storici, me ne sono capitate più di una, proprio con atti di inizio secolo. saluti
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geoalfa
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Ritengo di quotare Gaetano59! Ma non occorre risalire agli inizi del secolo scorso, basta controllare anche atti redatti prima degli aggiornamenti catastali e soprattutto prima l'entrata in esercizio del DocFa! Però anche Bioffa69, che la cosa la vede come attuale, ha le sue ragioni! Saluti antichi e moderni!
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robertopi
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Pur apprezzando le varie opinioni, mi sembra che non sia stata data la risposta al quesito. Secondo me non devi frazionare nulla, basta TM in linea punteggiata con numero in parentesi a superifice zero. Sia la coda di rondine sia il numero in parentesi lo inserisci con l'apposito comando nella proposta d'aggiornamento. E' bene inserire due numeri, uno sotto la p.lla di proprietà, l'altro su quella in cui manca titolarità. Nella predisposizione dell'atto, compilerai le informazioni aggiuntive per la parte non legittimata. Il consiglio del tecnico catastale è fuorviante, senza contare che non esiste un frazionamento a superficie zero, è una contraddizione in termini. Saluti vedi istruzione formazione mappe 1970 e nota dell'ADE n. 23646/13.
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geoalfa
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bioffa69
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BRESCIA
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"robertopi" ha scritto: Pur apprezzando le varie opinioni, mi sembra che non sia stata data la risposta al quesito. Secondo me non devi frazionare nulla, basta TM in linea punteggiata con numero in parentesi a superifice zero. Sia la coda di rondine sia il numero in parentesi lo inserisci con l'apposito comando nella proposta d'aggiornamento. E' bene inserire due numeri, uno sotto la p.lla di proprietà, l'altro su quella in cui manca titolarità. Nella predisposizione dell'atto, compilerai le informazioni aggiuntive per la parte non legittimata. Il consiglio del tecnico catastale è fuorviante, senza contare che non esiste un frazionamento a superficie zero, è una contraddizione in termini. Saluti vedi istruzione formazione mappe 1970 e nota dell'ADE n. 23646/13. Beh mi sembra d'aver detto la stessa cosa, nel senso che non farei il tf, come spiegato sopra. Il procedere però al tm significa intestare la cantina al confinante ed acquisirla successivamente? Opprue intendi dire che inserisci la RIS.1? Perchè per inserire legittimamente la ditta significa essere in possesso di un atto con cui è sancito il diritto a sottocostruire. Anche la ricerca che consiglia Gaetano potrebbe effettivamente essere proficua, resterebbe comunque da dimostrare che quella cantina inserita in atto è la stessa cantina costruita sotto la prop. del confinante. Saluti
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robertopi
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NAPOLI
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@bioffa Ovviamente ris.1, il mio intervento era limitato solo alla sistemazione catastale, con il notaio potranno trovare la strada migliore per procederfe alla vendita. Saluti
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geoalfa
(GURU)
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