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Argomento: Bag di pregeo? O pregeo agisce correttamente?
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SERGIO_1971
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Il problema è quelllo che dici tu: due derivate con lo stesso nome e superfici reali diverse. Quando ne richiami una delle due nel TM il Pregeo "fonde". Le soluzioni sono due. Quella più complicata prevede prima la stesura del Tipo di Frazionamento per la formazione dei lotti e poi la stesura del Tipo Mappale per la sistemazione della sagoma dei fabbricati. In questa manniera devi sborsare 44 eurini in più per il secondo estratto a frazionamento approvato. L'altro metodo, un po farlocco ma che ha sempre funzionato, prevede di utilizzare la tipologia Tipo Misto e nel modello del frazionamento alle due derivate assegni SN. In relazione spieghi il problema. A pratica approvata presenti una istanza all'URP ed il catasto rispistina la SR sui vari lotti. A riguardo dell'altra discussione che si è creata la pratica è senza ombra di dubbio un tipo misto. Se per la formazione di un lotto che sarà oggetto di compravendita è previsto un frazionamento, l'atto catastale deve essere citato nel rogito (e non penso proprio che detto atto catasale possa essere un tipo mappale). La norma non è una semplice circolare ma una legge dello stato italiano. Oltrettutto ci sarebbe elusione di tributi e bolli. La norma non ve la dico (anche perchè la conoscete tutti) ma l'art. è il n.5 e dice: "Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformita' del tipo alle norme vigenti, ne da' attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformita': in tal caso non e' applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facolta' prevista dall'art. 9. Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo del frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso. Lo stralcio di area, consentito con il Tipo Mappale, è previsto unicamente per delimitare la corretta sagoma e consistenza del lotto urbano a discapito di particelle limitrofe della stessa ditta ma con diversa coltura in atto. Buona giornata
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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"SERGIO_1971" ha scritto: Il problema è quelllo che dici tu: due derivate con lo stesso nome e superfici reali diverse. Quando ne richiami una delle due nel TM il Pregeo "fonde". Salve, ma secondo te questo problema di pregeo può essere considerato una limitazione del programma? Oppure pregeo non può che agire in detto modo? Oppure può essere un errore concettuale di confronto di superfici imposto dalla Sogei a pregeo? Le soluzioni sono due. Quella più complicata prevede prima la stesura del Tipo di Frazionamento per la formazione dei lotti e poi la stesura del Tipo Mappale per la sistemazione della sagoma dei fabbricati. In questa manniera devi sborsare 44 eurini in più per il secondo estratto a frazionamento approvato. Qui non mi garberebbe più di tanto sborsare più soldi del dovuto, e mi sembrerebbe di tornare indietro come una volta quando non esisteva ancora il tipo misto. L'altro metodo, un po farlocco ma che ha sempre funzionato, prevede di utilizzare la tipologia Tipo Misto e nel modello del frazionamento alle due derivate assegni SN. In relazione spieghi il problema. A pratica approvata presenti una istanza all'URP ed il catasto rispistina la SR sui vari lotti. Questa procedura non l'ho mai usata, ma penso che il catasto per ripristinare da una SN a SR voglia una dimostrazione numerica della superficie, quindi dovrò allegare un libretto ben preciso che convalidi la SR delle particelle derivate dal frazionamento, vero? A riguardo dell'altra discussione che si è creata la pratica è senza ombra di dubbio un tipo misto. Se per la formazione di un lotto che sarà oggetto di compravendita è previsto un frazionamento, l'atto catastale deve essere citato nel rogito (e non penso proprio che detto atto catasale possa essere un frazionamento). La norma non è una semplice circolare ma una legge dello stato italiano. Oltrettutto ci sarebbe elusione di tributi e bolli. La norma non ve la dico (anche perchè la conoscete tutti) ma l'art. è il n.5 e dice: "Quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'ufficio tecnico erariale il corrispondente tipo di frazionamento, firmato da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra, perito edile, perito agrario o perito agrimensore regolarmente iscritto nell'albo professionale della propria categoria: il tipo deve essere presentato in doppio originale, uno dei quali redatto su di un estratto autenticato della mappa catastale, di data non anteriore a sei mesi, e l'altro su di una copia dello stesso. L'ufficio tecnico erariale, accertata la conformita' del tipo alle norme vigenti, ne da' attestazione su entrambi gli originali e ne restituisce uno entro 20 giorni dalla data di presentazione. Trascorso tale termine senza che l'ufficio vi abbia provveduto, gli atti che danno origine al trasferimento possono essere redatti con riferimento al tipo di frazionamento privo dell'attestazione di conformita': in tal caso non e' applicabile la procedura di cui al successivo art. 8, quinto comma; rimane invece operante la facolta' prevista dall'art. 9. Il detto originale restituito od una sua copia autenticata da chi provvede alla rogazione od emanazione od autenticazione, ovvero alla pubblicazione di testamento, sottoscritto per accettazione dalle parti interessate, deve essere quindi unito al documento che da' origine al trasferimento per formarne parte integrante, sempreche' non siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data della dichiarazione di conformita': questa e' tuttavia rinnovabile in qualsiasi momento, fino a quando non siano state introdotte in mappa variazioni delle linee interessate dal tipo di frazionamento. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che da' origine al trasferimento non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo del frazionamento ovvero, nel caso previsto nel quinto comma del successivo art. 6, sul disegno allegato ad esso. Lo stralcio di area, consentito con il Tipo Mappale, è previsto unicamente per delimitare la corretta sagoma e consistenza del lotto urbano a discapito di particelle limitrofe della stessa ditta ma con diversa coltura in atto. Buona giornata Grazie dell'intervento, buona giornata pure a te
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SERGIO_1971
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" Questa procedura non l'ho mai usata, ma penso che il catasto per ripristinare da una SN a SR voglia una dimostrazione numerica della superficie, quindi dovrò allegare un libretto ben preciso che convalidi la SR delle particelle derivate dal frazionamento, vero?" Nel libretto delle misure del Tipo Misto viene creata la linea "7" con il poligono chiuso della SR e pertanto nell'elaborazione del tipo viene fuori la consistenza della SR, in relazione viene spiegato il problema e viene ribadita la consistenza della SR, nel modello censuario si segna SN. Praticamente rimane SR dappertutto tranne nel modello censuario. Nell'esposto si cita il Tipo Misto ed il contenuto del libretto delle misure e della relazione e loro la "dimostrazione" della consistenza la pigliano da lì. Saluti
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AMOSTORTO
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bene sergio_1971 aggiungo solo DPR 650/72 Saluti a tutti
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EALFIN
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"AMOSTORTO" ha scritto: "EALFIN" ha scritto:
Questo perché il frazionamento si redige (parlo di quello in abbinamento al tipo mappale) o per stralciare un'area urbana tale che sulla mappa detta area urbana abbia un proprio mappale autonomo oppure ... scusami se focalizzo l'attenzione su questo passaggio: leggo male o forse dici che non si frazionato enti urbani solo con il Tf? È solo per capirci. scusate off-topic saluti Dico semplicemente che il Pregeo, come da riposta mancata approvazione, non è come la mente umana e quindi ti crea problemi se: - nel modello censuario frazionamento riporti la particella 326 SR, particella originale di mq. 2318; - nel successivo modello censuario tipo mappale riporti la particella 326 SR, particella originale di mq. 800. Questo dipende dal fatto che il Pregeo, per le S.R. confronta la superficie della particella originaria con quella risultante nell'estratto di mappa. In poche parole al Pregeo non è in grado di capire se nella tabella censuaria precedente (51 FT-P) hai costituito la particella 326 SR di mq 800 come particella derivata ovvero variata e se la riporti nel modello censuario Tipo Mappale come particella originale sempre di mq. 800 SR. Forse, ma non sono sicuro, potresti anche mettere nel frazionamento SN come particella derivata di mq. 800 della 326 e nel tipo mappale metti come originale particella 326 di mq. 800 SN, come variata particella 326 di mq. 800 SR. Spiega tutto in relazione il perché la S.R. di fatto, nei modelli censuari, diventa temporaneamente S.N. e poi alla fine la fai tornare ad essere una S.R.
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EALFIN
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Con riguardo alla normativa in merito all'obbligo di utilizzare un frazionamento, nei casi simili, preciso quanto segue. Esempio nei casi di nuova costruzione: - ho la particella 100 di mq. 1000, vigneto classe 1; - eseguo un tipo mappale (relativo modello censuario) dove la particella 100 viene divisa in particella AAA, vigneto classe 1, di mq. 800, particella AAB di mq. 100, ente urbano, particella AAC di mq. 100, ente urbano. Dopo di che per le particelle definitive AAB e AAC provvedo a censire il tutto al C.F., esempio particella definitiva AAB, categoria A/2, particella definitiva AAC, categoria C/6. Nei casi di cui sopra posso tranquillamente trasferire l'A/2 e il C/6 senza problemi, anche separatamente e anche senza trasferire l'AAA. Se invece voglio trasferire l'AAA separatamente dall'A/2 e dal C/6 devo preventivamente versare i diritti per il tipo di frazionamento. Nella Circolare 2014 inerente il Pregeo vi sono esempi di modelli censuari dove si fraziona, si accorpa, ecc. enti urbani direttamente nel modello censuario tipo mappale, quindi, a mio avviso, l'operazione di cui appresso descritta, se si esegue su un ente urbano da dividere in più enti urbani, con relativi fabbricati ivi ricadenti, può essere benissimo redatta con procedura tipo mappale. Come si versano i diritti frazionamento per una particella già frazionata, diversa da Ente Urbano, ma riportata in atti catastali con causale di variazione Tipo Mappale, non lo so. Per non appesantire il Post mostro un esempio capitato a me nel 2016.
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EALFIN
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Esempio capitato a me nel 2016 (gennaio). Avevo già in atti catastali: - la particella 100, ente urbano, subalterno 2 fabbricato con corte annessa, subalterno 1 BCNC corte comune ai sub 1 e 2 della particella 101; - la particella 101, ente urbano, fabbricato senza corte annessa, diviso in due subalterni 1 e 2 (ex porzioni rurali fino a decenni prima); - la particella 102, ente urbano, BCNC corte comune (ex partita 2 del C.T. fino a decenni prima) ai soli sub (1 e 2) della particella 101 la quale era circondata dalla sola particella 102; - la particella 103, seminativo; - la particella 104, seminativo arborato. Per l'operazione descritta in appresso adotto la tipologia Pregeo, non più esistente, "Stralcio di Corte". Preciso che trattasi di identica ditta sia al C.T. che al C.F. I due edifici ricadenti nelle rispettive particelle 100 e 101 non erano correttamente riportati in mappa per cui le operazioni Pregeo hanno comportato anche il riposizionamento dei fabbricati. In più dovevo ridefinire i contorni dei lotti enti urbani (preciso che allora non era possibile sopprimere gli enti urbani per cui non ho potuto accorpare le particelle 101 fabbricato e 102 sola corte di detto fabbricato). Ebbene al C.T. : - ho dovuto togliere una parte della corte urbana particella 102 ed accorparla alla particella 100 (sub 2 del C.F.), fabbricato con corte annessa; - ho dovuto togliere una parte della corte della particella urbana con fabbricato 100 (sub 2 del C.F.) ed accorparla alla particella 102 corte urbana, inoltre ho dovuto accorpare alla medesima particella 102 la corte (BCNC) individuata in C.F. dalla stessa particella 100 (sub 1); - per riposizionare il solo fabbricato particella 101 ho dovuto prelevare porzioni di aree dalla particella 102 ed accorparle alla particella 101 dichiarandole come fabbricato con campitura, di conseguenza ho dovuto accorpare alla particella 102 porzioni di aree con fabbricato della particella 101 previa demolizione delle campiture delle relative parti di edificio ivi ricadenti; - ho inoltre dovuto accorpare al nuovo perimetro, come da operazioni di cui sopra, della particella 100 ente urbano fabbricato e corte, la particella 103 area a seminativo, ottenendo alla fine sempre una particella 100 ente urbano fabbricato con corte (di maggiore superficie a seguito dell'accorpamento con la particella suddetta del C.T.); - ho inoltre dovuto accorpare al nuovo perimetro, come da operazioni di cui sopra, della particella 102 solo corte ente urbano, la particella 104 area a seminativo arborato, ottenendo alla fine sempre la particella 102, solo area urbana scoperta ente urbano (di maggiore superficie a seguito dell'accorpamento con la particella suddetta del C.T.). Dopo le operazioni di cui sopra le mie particelle orginarie e derivate di cui sopra erano diventate solo particella 100, fabbricato urbano con corte annessa (variata di consistenza e di ubicazione del fabbricato ivi ricadente), particella 101 solo fabbricato urbano (variata di sola ubicazione fabbricato ivi ricadente), particella 102 corte urbana (variata di consistenza), di pertinenza ovvero corte urbana comune delle sole unità (invariate) del fabbricato particella 101. Nessuna particella trattata nel modello censuario tipo mappale era rimasta censita al C.T. e/o censita al C.F. come area urbana. Ho regolarmente depositato in Comune il tipo mappale. Preciso che al C.F. , previa causale FRAZ. E FUS. CON CAMBIO DI DESTINAZ, a tipo mappale approvato ho soppresso la particella 100 sub 1 (B.C.N.C.), la particella 100 sub 2 (fabbricato con corte urbana esclusiva annessa) e la particella 102 (B.C.N.C.), ho costituto la particella 100 sub 3 (fabbricato abitativo correttamente riposizionato con corte urbana come ridefinita a seguito di frazionamenti e fusioni) e la particella 102 sub 1 (B.C.N.C.), sola corte comune ai sub 1 e 2 della particella 101, ottenuta dai frazionamenti e fusioni (anche con la parte di area B.C.N.C. di cui alla ex particella 100 sub 1). Insomma alla fine ho creato di fatto due lotti ben definiti anche in mappa ovvero: - primo lotto: fabbricato con corte urbana esclusiva annessa particella 100 ente urbano del C.T. ovvero particella 100 sub 3 del C.F. ; - secondo lotto: fabbricato particella 101 ente urbano del C.T. ovvero particelle 101 sub 1 e sub 2 del C.F. , particella 102 ente urbano del C.T. ovvero B.C.N.C. particella 102 sub 1 del C.F. Entrambi i lotti sono stati regolarmente ceduti a terzi con atti separati di due Notai di province diverse, uno degli atti anche previa redazione di atto di mutuo da parte del compratore. Nessun problema rilevato dai due Notai suddetti. I quali si sono entrambi complimentati con me per la precisione dei passaggi catastali e legali che ho ricostruito a partire dalle particelle riportate nei titoli originari di acquisto fino alle definitive particelle derivate da ultimo accatastamento. Tornando al Pregeo. Il tutto mi passa in automatico e la soddisfazione inizialmente è stata enorme. Ricevo nella stessa giornata la telefonata del tecnico catastale che mi dice che la tipologia utilizzata non era corretta e che quindi occorreva la tipologia frazionamento più mappale. Pertanto mi avrebbe annullato il tipo che doveva essere ripresentato con la tipologia suddetta. Dopo alcuni minuti di sconforto mi ritelefona il tecnico catastale e mi dice che si era sbagliato nel senso che lui e l'altro collega d'ufficio avevano ricontrollato la pratica e avevano rilevato che nessuna particella trattata nel tipo rimaneva scollegata al lotto edificato, ovvero non vi erano particelle residue con qualità diverse da ente urbano, quindi mi avrebbe validato il tipo mappale con tipologia Pregeo "Stralcio di Corte". Preciso che nella relazione tecnica aveva precisato che con Docfa correlato al Tipo Mappale e per la particella 102 ente urbano senza fabbricati, modificata di perimetro e consistenza, avrei conservato la destinazione B.C.N.C. quindi non avrei creato un'area urbana. Anche il mio caso di cui sopra ha comportato frazionamenti di enti urbani (anche se per la sola ridefinizione dei perimetri di enti urbani esistenti) ma non ho dovuto pagare i diritti per il frazionamento e non posso dire che il Catasto non se ne è accorto per le motivazione su esposte. Spero che la mia vicenda possa essere di aiuto per il caso del post di cui trattasi.
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SIMBA4
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Salve il problema che mi è capitato ritengo che sia una situazione da risolvere da parte della Sogei, anche se mi rendo conto che comunque non è così semplice da trovare una soluzione, e spiego il perchè. Se io cito due volte come mappale originale una SR pregeo è in grado di fare dei controlli sulla tolleranza, con la famosa formula come da circolare. Pur applicando lo stesso metodo o concetto pregeo dovrebbe fare altrettanto con lo stesso mappale originale citato due volte ma con SN, ma qui entra in gioco la difficolta, con che formula matematica pregeo dovrebbe fare la verifica di tolleranza di superficie? Non esiste una formula equivalente come per le SR. Ecco che allora la Sogei dovrebbe fare in modo che se io cito due volte, nel censuario, un mappale originale di natura SR, prima con una SR e poi con altra SR, pregeo si ricordi che la SR citata la seconda volta è cambiata rispetto alla prima. Per capire quello che sto dicendo bisogna leggere il mio quesito iniziale. Nessuno ancora si è espresso se il problema capitatomi possa essere considerato una situazione non gestibile da pregeo. mi verrebbe da pensare: se io avessi fatto il modello in questo modo TF O 326 mq 2318 SN V 326 mq 800 SR C AAA mq. 1518 SR TM O 326 mq 800 SR V 326 mq 800 SR O AAA mq 1518 SR V AAA mq 1518 SR che avesse funzionato in detto modo, giustifcando in relazione che si è data una SN al posto di SR all'originale 326 ? Saluti cordiali
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EALFIN
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Il tipo ti è stato bocciato perché nel TM tu dici che nella "O" della 326 la superficie è di mq. 800 come SR e il Pregeo rileva che la SR della 326 è di mq. 2318 (perché lo rileva dall'estratto di mappa). Pertanto l'unica possibilità che hai per provare ad ovviare alla problematica è quella di non mettere SR quanto meno nella "O" particella 326 di mq. 800 del tipo mappale ma metterai invece la SR nella "V" della stessa particella 326 e nel tipo mappale. Stessa cosa io farei per la AAA. Nel frazionamento metterei nella variata (326) e costituita (AAA) sempre la SN mentre nell'originale (326) metterei la SR. In relazione spiega la situazione. A dicembre scorso una particella in atti come SR l'ho dovuta frazionare ma né l'originale né le derivate erano perimetrate interamente (in quanto il frazionamento precedente della particella che ho rifrazionato è stato redatto da un tecnico che si è inventato di sana pianta, anche con linee 4 e 5, il contorno della particella suddetta). Nel modello censuario ho messo originale come SR e derivate AAA e AAB come SN. Nella relazione ho spiegato la situazione. Tipo approvato in automatico e validato in giornata.
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