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Autore Variazione vani e rendita catastale ( case popolari)

divad81

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 10:22

Salve

ho effettuato una variazione catastale ( abbattimento di un muro con conseguente diminuzione

del numero dei vani da 6 a 5) di un appartamento delle case popolari.

Automaticamente la rendita catastale, lievemente, è diminuita poichè il numero dei vani si è ridotto.

Fin qui tutto ok.



Adesso l'Ente delle case popolari sostiene che "è impossibile poter diminuire la rendita catastale di un appartamento delle case popolari" anche se in presenza di una diminuzione del numero dei vani e che, la rendita, deve restare immutata !

Ho fatto notare che, per quanto ne sappia io, è impossibile lasciare immutata la rendita a fronte della diminuzione del numero dei vani.

Mi hanno risposto che loro, solitamente, nel docfa, scrivono "ai sensi della legge 570/93" e - pur in presenza di modifiche planimetriche, la rendita resta la stessa.



Qualcuno, cortesemente, ha avuto esperienze simili ?

grazie

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Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 10:56

è vero che tu puoi modificare la consistenza rispetto al classamento automatico, verificare cioè la consistenza considerando eccedenze ed aumenti percentuali per pertinenze esclusive o comuni.



Per cui sicuramente avresti potuto mantenere la vecchia consistenza giustificandolo in relazione.

Diverso è il problema delle case popolari, a quale però non ti so dire, non mi è mai capitato e non ho mai sentito.



Saluti

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divad81

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 11:29

Il numero dei vani è diminuito in quanto due stanze, tra l'altro piccole, sono state accorpate in una unica.

Il problema è un altro. A fronte della diminuzione dei vani ( e quindi della rendita) è possibile richiedere che la rendita resti immutata ?

grazie

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 11:53

La legge 570/93 riguarda l'adesione della Spagna e del Portogallo al trattato di Shengen.

Fatti dare gli estremi giusti.

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Cabiria

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15 Ottobre 2015 alle ore 17:44

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 13:25

Potrebbe essere:

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

e in particolare i risvolti che l'operazione può avere ai fini dell'applicazione dell'articolo unico, comma 10.



Salute e fortuna.

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samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 13:53

Grazie Cabiria.

In effetti la legge citata ci fa capire le motivazioni dell'Ente a non voler far calare la rendita, il cui divieto però non è previsto dalla legge, anzi il comma 10 bis e 11 ci fanno capire che differenze di rendita tra immobili che il mercato considererebbe equivalenti possono esistere.

Mi vengono due curiosità: chi ha firmato la variazione ? Chi ha pagato l'intervento, sia edile che tecnico ?

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 15:04

"divad81" ha scritto:
Il numero dei vani è diminuito in quanto due stanze, tra l'altro piccole, sono state accorpate in una unica.

Il problema è un altro. A fronte della diminuzione dei vani ( e quindi della rendita) è possibile richiedere che la rendita resti immutata ?

grazie





No, è chiaro che intendevo dire che potevi confermare la consistenza dei 6 vani.

Visto che lo si può/deve fare considerando eccedenze e pertinenze esclusive e comuni. (consistenze che il programma docfa non considera).

Per cui avresti potuto confermare la consistenza dei 6 vani citando ciò che ti ha detto l'ente.

Era solo per dirti che il classamento e consitenza che calcola il docfa non sono legge, anzi, sei tu che rimani responsabile del classamento e consistenza che proponi nel docfa.



Saluti

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divad81

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 15:23

"Cabiria" ha scritto:
Potrebbe essere:

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

e in particolare i risvolti che l'operazione può avere ai fini dell'applicazione dell'articolo unico, comma 10.



Salute e fortuna.




Grazie Cabiria, è proprio quello che cercavamo.

Il valore di vendita degli immobili lo stabiliscono con quelle modalità ( la rendita x 100 )

ma questo non condiziona il fatto che nell'effettuare una variazione, per avvenute modifiche edilizie con conseguente diminuzione del numero dei vani, si debba "Proporre" una rendita superiore a quella risultante in automatico dal sistema docfa o, come sostiene qualcuno, conteggiare vani inesistenti.

Grazie per l'articolo di legge.

Saluti

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divad81

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 15:26

"bioffa69" ha scritto:
"divad81" ha scritto:
Il numero dei vani è diminuito in quanto due stanze, tra l'altro piccole, sono state accorpate in una unica.

Il problema è un altro. A fronte della diminuzione dei vani ( e quindi della rendita) è possibile richiedere che la rendita resti immutata ?

grazie





No, è chiaro che intendevo dire che potevi confermare la consistenza dei 6 vani.

Visto che lo si può/deve fare considerando eccedenze e pertinenze esclusive e comuni. (consistenze che il programma docfa non considera).

Per cui avresti potuto confermare la consistenza dei 6 vani citando ciò che ti ha detto l'ente.

Era solo per dirti che il classamento e consitenza che calcola il docfa non sono legge, anzi, sei tu che rimani responsabile del classamento e consistenza che proponi nel docfa.



Saluti





L'ente ha visionato e firmato il docfa senza batter ciglio.

A distanza di un anno si sono svegliati e vorrebbero che la rendita venga alzata rispetto a quanto

il docfa ha automaticamente calcolato.
Resto dell'idea che alzare la rendita catastale, automaticamente validata dal Docfa, sia alqaunto anomalo.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 16:00

Assolutamente no, il programma calcola un classamento, che però non è assolutamente obbligatorio validare.

La nostra Agenzia ha detto chiaramente che loro il calcolo della consistenza la fanno a mano, per verificare che sia corretta quella preentata col docfa, per cui considerando quanto ti ho scritto sopra, che il programma non calcola.

Questa verifica però la deve fare sempre anche il tecnico, per vedere se ciò che proponiamo in catasto (anche se validi il classamento automatico) sia corretto, di fatto calcoli la consistenza a mano come si faceva una volta, e cosi modifichi o confermi quella calcolata dal programma.

Di fatto tu devi denuciare la consistenza corretta, e non quella calcolata dal programma.

Per cui la cosa potrebbe valere anche per quello che l'ente ti ha detto di scrivere.



Saluti

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divad81

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 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 17:29

"bioffa69" ha scritto:
Assolutamente no, il programma calcola un classamento, che però non è assolutamente obbligatorio validare.

La nostra Agenzia ha detto chiaramente che loro il calcolo della consistenza la fanno a mano, per verificare che sia corretta quella preentata col docfa, per cui considerando quanto ti ho scritto sopra, che il programma non calcola.

Questa verifica però la deve fare sempre anche il tecnico, per vedere se ciò che proponiamo in catasto (anche se validi il classamento automatico) sia corretto, di fatto calcoli la consistenza a mano come si faceva una volta, e cosi modifichi o confermi quella calcolata dal programma.

Di fatto tu devi denuciare la consistenza corretta, e non quella calcolata dal programma.

Per cui la cosa potrebbe valere anche per quello che l'ente ti ha detto di scrivere.



Saluti





Il Docfa non ti calcola "automaticamente" il numero dei vani.

E' ovvio che "va fatto a mano" dal tecnico....perdonami, ma qui si parlava d'altro.

E' assodato che il numero dei vani è quello che viene conteggiato a mano.

E' assodato che esiste una rendita proposta e una automatica.

E' assodato che il tecnico che propone può validare o meno quella automatica.

E' assodato che il catasto ha un anno di tempo per poter anche variare ( per varie motivazioni che non stiamo qui ad elencare) la rendita, il classamento o quant'altro.



Ma qui, scusami, stiamo parlando d'altro. Parliamo del fatto che

dinanzi ad una rendita "automaticamente" calcolata dal Docfa sulla scorta del numero dei vani ( diminuito) calcolato "giustamente" dal sottoscritto, un Ente ( per non far dimunuire il valore dell'immobile che per un proprio regolamento è vincolato alla rendita catastale) vuole che si modifichi in aumento, cosa che - per il sottoscritto, risulta, quantomeno, bizzar.

Comunque abbiamo risolto, se l'Ente vorrà ( per poter poi vendere l'immobile ad una cifra superiore) far alzare la rendita catastale rispetto a quanto effettivamente scaturisce dal calcolo dei vani, lo facciano loro con una istanza al catasto.

Il ragionamento di "non toccare la rendita" per poter poi vendere l'immobile ad un prezzo maggiore, rispetto a quanto verrebbe con l'attuale ( giusta) rendita, mi sembra al limite del furto.



Saluti

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Ottobre 2015 alle ore 18:09

Dubito seriamente che l'Agenzia modifichi un classamento derivato da una denuncia di parte con un docfa sottoscritto da un tecnico e dalla proprietà, a mio avviso risponderanno di procedere con un docfa.



Comunque il mio era un ragionamento in base alla tua dichiarazione, cioè tu dici:

Resto dell'idea che alzare la rendita catastale, automaticamente validata dal Docfa, sia alqaunto anomalo"[



In realtà non è affatto anomalo, come ti ho detto sopra, se si vogliono rispettare le Istruzione spesso e volentieri, la consistenza calcolata dal docfa deve essere aumentata.

Allo stesso modo la legge che l'ente ti ha citato, che ho specificato di non conoscere, potrebbe obbligarti a mantenere la stessa consistenza.

Segnalo anche che dire che la rendita è automaticamente validata dal docfa, non è assolutamente vero, sei tu che validi una o l'altra confermandole, non essite la legge che dice che la rendita automatica sia corretta.

Il mio ragionamento era questo.

Non penso proprio che l'immobile sia venduto in base alla rendita catastale, e comunque anche se cosi fosse, non sarebbe un furto se quella legge lo prevede, sarebbe la legge.



Saluti

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divad81

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 0 -  0 - Inviato: 17 Ottobre 2015 alle ore 15:59

Perdonami ma ti invito a rileggere con più attenzione quanto da me scritto e anche il comma di legge commentato. Altrimenti postiamo commenti tanto per passare il tempo.



1) la vendita dell'immobile, a norma di quella legge, viene fatta sulla base della rendita catastale;

2) ho asserito che "alzare la rendita dell'immobile" equivale, alla luce del punto 1, ad un "furto" e non vendere l'immobile sulla scorta della rendita. La cosa è alquanto differente.



3)Ho asserito che è stata usata la rendita "proposta" dal Docfa rispetto a quella che, si potrebbe, proporre in qualità di tecnici. Il tuo discorso non so dove voglia portare, idem per il conteggio dei vani. Si parla del nulla, giocando sulle parole, anzi sulla errata lettura dei commenti.



ti ringrazio, saluti.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 07:57

Beh ho cercato di spegarmi il meglio possibile, se non sei riuscito a capire il senso della mia mi spiace, ma è a te che serviva un aiuto non a me.



Saluti

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geoalfa

(GURU)

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 0 -  0 - Inviato: 19 Ottobre 2015 alle ore 09:59

Il mio intervento per dirimere, ove possibile, l'incomprensione generata.

Gli art. 10 e 11 della Legge 560 del 14/12/1993 che trascrivo letteralmente:

10. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni.

Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20 per cento.

Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.

Comma modificato dalla Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4.

11. La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto dal decimo comma, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.

In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri previsti dal decimo comma, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del prezzo.

Ritengo che, nessun UP farà una stima di un immobile basandosi sulla rendita che effettivamente potrà derivare da una trasformazione in atto.
Questo anche perchè il valore stimato sarà sottoposto al ribasso dell' 1% per ogni anno di anzianità dell'alloggio.
Quindi mi sembra strano che venga realizzata una trasformazione prima ancora della assegnazione di un immobile già censito.

saluti

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