Mi scuserete per il lungo post e per averne aperto uno nuovo su un argomento già oggetto di numerose discussioni, ma ritengo che, alla luce delle novità introdotte sul tema in oggetto, sia il caso di chiedere il vostro contributo e chiarire, insieme, molti aspetti che riguardano questo argomento, dopo l'introduzione del DocFa 4.004 dalla data del 22/03/2018.
E' noto, ormai, che la VTO, una volta esente da tributi, non sia più realizzabile con DocFa, se non associata ad altra causale. Oggi, per tali casi, è ammessa istanza presso gli UPT.
Tuttavia, vi pongo alcuni quesiti che, spero, possano togliere tanti dubbi a tanti colleghi, me compreso.
Mi trovo a dovere correggere una planimetria che riporta un vecchio toponimo ed, inoltre, fa ancora riferimento ad un vecchio identificativo catastale, oggetto di bonifica da parte dell'AdE (preciso che in visura è tutto regolare). L'u.i. è oggetto di compravendita ed il notaio ha chiesto espressamente di aggiornare la scheda planimetrica.
Leggendo attentamente l'allegato 3 della circolare 2/2012, riscontro quanto segue (cito testualmente):
Tra le altre modifiche relative al Docfa telematico, si evidenziano quelle concernenti le causali di esenzione dal pagamento del tributo speciale catastale con l’introduzione della voce “Altro” e di causali di “gratuità” specifiche, per le quali è prevista la disabilitazione della compilazione del campo contenente il numero di unità costituite o derivate per il conteggio del tributo dovuto.
Le causali di “gratuità” si riferiscono alle seguenti fattispecie:
-Allineamento identificativo catastale
-Variazione toponomastica
-Planimetria già presentata su supporto cartaceo
Per il secondo caso (variazione toponomastica), la Circolare aggiunge:
Nell’ipotesi in cui contestualmente alla variazione toponomastica è presentata una planimetria, in sostituzione di quella già registrata negli atti catastali, al fine di una migliore identificazione, ovvero per l’aggiornamento dell’indirizzo associato alla UIU, è possibile utilizzare la causale “Altre”, specificando la seguente dizione: “PER MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIM”.
Dall'attenta lettura di quanto sopra riportato, riscontro che utilizzando, in docfa, la causale codificata "Toponomastica", unitamente ad "ALTRE" con la declatoria "PER MIGLIORE IDENTIFICAZIONE PLANIM", si possa procedere a sistemare il problema relativo al mio caso e soprattutto, in esenzione dal tributo.
Lo dico perché, intanto la circolare citata (2/2012) non risulta superata da altre circolari ed in secondo luogo perché nella sezione invio dei docfa, esiste ancora la possibilità dell'esenzione dal tributo per il caso in esame (Esenzione - Altro - Variazione toponomastica).
Orbene, se:
1) La VTO non è più ammessa se non associata ad altra causale;
2) la Circ. 2/2012 descrive la possibilità di associare una nuova planimetria, nei modi sopra indicati;
3) E' ancora ammessa l'esenzione per VTO
si può dedurre che, non solo la soluzione descritta è ammessa, ma è anche esente da tributi. Diversamente, se la mia intepretazione è errata, perché lasciare ancora l'esenzione dal tributo per VTO, se questa non è più ammessa con il nuovo docfa 4.004?
Sarei grato se forniste il vostro contributo a questo mio quesito, in modo da dirimere tanti dubbi che sicuramente molti ancora nutrono su questo argomento.
Cordialità