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Autore Variazione per riconoscimento requisiti ruralità tardiva

feru77

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08 Aprile 2013 alle ore 15:33

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44

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 0 -  0 - Inviato: 06 Giugno 2014 alle ore 14:40

Buongiorno,

chiedo chiarimenti e consigli in merito alla seguente questione.

Ho letto di molti post relativi alla questione della u.i.u. da censire nella categoria A/6 e D/10 ma antecedenti il 2011. Ora io mi trovo nel seguente caso:



il proprietario di un immobile dato in affitto, ormai da 15 anni, ad un imprenditore agricolo e composto in parte ad abitazione ove abita il contadino ed in parte destinato all'allevamento del bestiame, nel 2007 procede all'accatastamento dell'edificio, costituendo 2 unità immobiliari: un A/3 per l'abitazione e un D/10 per la parte a stalle e fienile (all'epoca mi pare che non si potesse censire in A/6).



Successivamente il proprietario, entro la scadenza del 30/09/2011 e successive relativa all'art.7 comma 2 bis ecc D.L. 13/05/2011 nr.70, non procede alla variazione per l'attribuzione della categoria A/6 classe R e relative autocertificazioni per il riconoscimento della ruralità.



Ora mi chiede di procedere alla variazione sopradescritta per il riconoscimento della ruralità, di questo immobile già censito e che continua ad avere i requisiti per il riconoscimento della ruralità.



I miei dubbi, però, sono:

1) è possibile procedere trascorsi ormai i termini con il riconoscimento della ruralità dell'immobile?

2) ha senso procedere con il punto 1), visto che l'imu si paga su tutte le abitazioni?





Discorso diverso per il D/10 per il quale l'IMU, dato che ci troviamo in un comune montano, non si paga; in questo caso ripropongo il quesito nr.1).



Forse potrebbe avere senso per l'abitazione, richiedere la resistuzione dell'ICI dal 2007 al 2011, però mi troverei molto probabilmente a pagare una sanzione per una dichiarazione docfa resa in ritardo, e non sapendo a quanto ammonta, potrei trovarmi che il recupero ICI è inferiore alla sanzione.



Insomma non ho nessuna certezza.

Qualcuno ha qualche consiglio?

Vi ringrazio.

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Autore Risposta

studioanfossi
studioanfossi

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19 Novembre 2012 alle ore 19:59

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SANREMO

 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2014 alle ore 01:00

Buonasera sig. feru77,

in risposta ai Sui quesiti procederei come segue:

I requisiti di ruralità possono sempre essere richiesti (anche dopo la scadenza ovviamente) presentando un docfa con la specifica causale (traddandosi di variazione di u.i.u. già censita bisogna applicare l'art. 13, comma 14 ter del DL 201/2011), pagando la sanzione dovuta ed allegando i documenti previsti dalla Legge

Circa l'opportunità di dichiarare o meno la ruralità ritengo sia una scelta che deve effettuare il Cliente, trattandosi di imposte comunali, alcuni applicano riduzioni delle imposte per i rurali, altri no, personalmente ritengo che avere l'annotazione di ruralità per l'immobile non guasta e potrebbe venire utile nel caso di un'eventuale futura modifica della normativa, inoltre per Lei è lavoro quindi...

Circa la destinazione d'uso in Provincia di Imperia dove opero le Cat. A/6 e D/10 non vengono attribuite in quanto la maggior parte degli immobili sono inquadrabili nelle altre categorie ordinarie comunemente utilizzate, quindi alle Cat. A/2, A/3, A/4, C/2 e C/3 viene apposta l'annotazione di ruralità validamente accettata dai Comuni della Provincia di Imperia.

Cordiali saluti sig. ???

Franco





"feru77" ha scritto:
Buongiorno,

chiedo chiarimenti e consigli in merito alla seguente questione.

Ho letto di molti post relativi alla questione della u.i.u. da censire nella categoria A/6 e D/10 ma antecedenti il 2011. Ora io mi trovo nel seguente caso:



il proprietario di un immobile dato in affitto, ormai da 15 anni, ad un imprenditore agricolo e composto in parte ad abitazione ove abita il contadino ed in parte destinato all'allevamento del bestiame, nel 2007 procede all'accatastamento dell'edificio, costituendo 2 unità immobiliari: un A/3 per l'abitazione e un D/10 per la parte a stalle e fienile (all'epoca mi pare che non si potesse censire in A/6).



Successivamente il proprietario, entro la scadenza del 30/09/2011 e successive relativa all'art.7 comma 2 bis ecc D.L. 13/05/2011 nr.70, non procede alla variazione per l'attribuzione della categoria A/6 classe R e relative autocertificazioni per il riconoscimento della ruralità.



Ora mi chiede di procedere alla variazione sopradescritta per il riconoscimento della ruralità, di questo immobile già censito e che continua ad avere i requisiti per il riconoscimento della ruralità.



I miei dubbi, però, sono:

1) è possibile procedere trascorsi ormai i termini con il riconoscimento della ruralità dell'immobile?

2) ha senso procedere con il punto 1), visto che l'imu si paga su tutte le abitazioni?





Discorso diverso per il D/10 per il quale l'IMU, dato che ci troviamo in un comune montano, non si paga; in questo caso ripropongo il quesito nr.1).



Forse potrebbe avere senso per l'abitazione, richiedere la resistuzione dell'ICI dal 2007 al 2011, però mi troverei molto probabilmente a pagare una sanzione per una dichiarazione docfa resa in ritardo, e non sapendo a quanto ammonta, potrei trovarmi che il recupero ICI è inferiore alla sanzione.



Insomma non ho nessuna certezza.

Qualcuno ha qualche consiglio?

Vi ringrazio.

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feru77

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 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 16:49

La ringrazio per la risposta.

Geom.FerulaAlessandro

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2014 alle ore 17:07

...aggiungerei che se l'unita' per cui NON e' ancora stato richiesto il riconoscimento di ruralita', non ha subito modifiche, non ha senso procedere ad una variazione catastale, della scheda per la richiesta, ma basta compilare l'allegato 1 dell'agenzia delle entrate alla circolare 2/2012, quelli nuovi per intenderci, non i primi (sul sito dell'Agenzia trovi tutto).

(allegato 1 , " RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ATTI DEL CATASTO DELLA SUSSISTENZA DEL REQUISITO DI RURALITA' IN CAPO ALLE ABITAZIONI RURALI ED AI FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ESERCISIO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA"



Saluti

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feru77

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08 Aprile 2013 alle ore 15:33

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 0 -  0 - Inviato: 10 Giugno 2014 alle ore 16:02

Tu intendi, nessuna variazione grafica per modifica della distribuzione o destinaizone d'uso? Se invece è di classamento, da A3 a A6 classe R?

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2014 alle ore 22:36

La richiesta per il riconoscimento ruralità nel caso di unità già censite al C.U. può essere fatta in qualsiasi momento previa compilazione di apposita istanza su modulo disponibile sul sito Agenzia Entrate e previa compilazione ed allegazione dell'autocertificazione identica a quella allegata agli accatastamenti nuovi da rurale ad urbano ai fini del riconoscimento di ruralità. Non esiste la categoria A/6 classe R ma categoria e classe rimangono invariate in atti nel caso di riconoscimento, dietro istanza, del requisito di ruralità. Viene solo apposta un'annotazione con la data di decorrenza. Circa l'istanza può essere presentata in varie forme (a mano, raccomandata A.R., PEC., tramite CAF. , ecc.). E' preferibile la raccomandata A.R. in caso di lontananza dall'Ufficio Agenzia Entrate Catasto (la Pec la dovrebbe fare non il tecnico ma il proprietario firmatario dell'istanza). Il problema è solo fiscale nel senso che fino all'apposizione dell'annotazione di ruralità a seguito di istanza le unità interessate scontano imposte Ici - Imu indentiche ad unità prive dei requisiti di ruralità (fermo restando che per l'abitazione e pertinenze non cambia nulla ai fini fiscali Ici ed Imu, sia se rurali che no). Le istanze presentate nel 2011 permettevano di sanare dal 2006 in poi eventuali mancati pagamenti Ici per le unità interessate e quindi permettevano inoltre di riconoscere rurali le unità urbane anche per il futuro oltre che per il passato.

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feru77

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08 Aprile 2013 alle ore 15:33

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 0 -  0 - Inviato: 29 Luglio 2014 alle ore 11:06

Grazie della risposta.

Buonagiornata.

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