Sarebbe interessante sapere:
- se il Docfa è stato registrato in automatico oppure esaminato dal personale d'Ufficio e se l'Ufficio ha avuto gli elementi per valutare la reale casistica della pratica presentata (es. note in relazione);
- se i lavori del 1995 di
"ridistribuzione degli spazi interni" avrebbero o meno comportato diversità di classamento rispetto a quanto era già in atti.
- come si sarebbe dovuto procedere qualora gli interventi del 1995 fossero stati qualcosa di più della
Diversa distribuzione degli spazi interni generando magari evidenti discostamenti rispetto al classamento già in atti.
- cosa ne pensa il notaio della soluzione adottata.
Assodato che entrambe le procedure prospettate consentono di arrivare comunque alla commerciabilità dell'immobile (che però non pare sia il dubbio principale posto dall'autore geo_sigma), mi chiedo anche quanti tecnici addetti ai lavori avrebbero utilizzato la medesima soluzione al variare delle condizioni quali: finalità della pratica e tempistiche disponibili, eventualità di alienazione imminente, committente venditore o acquirente ed altro.
Personalmente sono in linea con quanto segnalato da Bioffa69.
Di fatto dagli atti di ufficio ed altro... spesso è possibile ricostruire con sufficiente attendibilità quella che doveva essere la situazione dell'epoca ante'67. Pacifico che, essendo epoca in cui sicuramente molti di noi non esercitavano, trattasi di una ricostruzione e non di rilievi diretti, da precisare all'Ufficio per non incorrere in falsi. Ancor più poi se tale situazione è destinata ad essere subito modificata con elementi realmente riscontrabili.
Riporto stralcio delle Linee Guida Operative DOC.FA (A.d.E. - Dir. Reg. Puglia - Dic. 2021) che precisa:
" 6) Presentazione planimetria mancante - VRP La planimetria dovrà corrispondere allo stato accertato e quindi essere congruente alla categoria in atti ed alla consistenza dell’unità censita, non potendo utilizzarsi questa causale per introdurre surrettiziamente variazioni planimetriche o di altra natura intervenute sull’immobile in oggetto in un momento successivo. L’Ufficio potrà procedere, anche dopo l’approvazione del documento di variazione, ai controlli del caso, verificando quanto accertato in sede di impianto della unità immobiliare e quanto riportato agli atti. "