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Autore Variazione di destinazione con cantina graffata

stefypachi

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23 Ottobre 2017 alle ore 12:58

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 10:11

Buongiorno,

sto facendo un docfa per variazione di destinazione da F/3 a C/1. Questo locale ha graffata una cantina che si trova nello stesso foglio ma su un'altra particella. Come agisco? io pensavo di sopprimere il sub riguardante l'F/3 e di conseguenza sopprimere anche il sub graffato e costituire un nuovo sub C/1 con nuovo sub graffato della cantina. Può andare bene? la cantina devo inserirla nella planimetria?

Grazie

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Autore Risposta

bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 11:14

Da F/3 a negozio, si tratta di ultimazione fabbricato e non cambio di destinazione, comunque dalle linee guida della Lombardia, se la cantina non è direttamente comunicante con il negozio, la devi denunciare da sola, come C/2, guarda le linee guida della tua regione.



Saluti

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 12:06

Ciao Fabio, sulla questione dello stralcio della cantina non sono d'accordo in quanto la circ. 2/2016 così come le linee guida Lombardia si riferiscono solamente alle Unità abitative e il negozio non lo è.

Saluti

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 12:48

Quoto BIOFFA per la causale "ultimazione di Fabbricato urbano"

In merito alla circolare 2/2016 invece ALEX credo che tu possa aver ragione solo se la cantina in questione collega direttamente anche col negozio. Se ha unico accesso da parti comuni o da strada dubito che ti lascino l'associazione. Ovviamente però ciò vale solo per le nuove costruzioni e non per le variazioni.

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 14:00

"alex79" ha scritto:
Ciao Fabio, sulla questione dello stralcio della cantina non sono d'accordo in quanto la circ. 2/2016 così come le linee guida Lombardia si riferiscono solamente alle Unità abitative e il negozio non lo è.

Saluti





Dalle linee guida operative della Lombardia, allego solo l'ultima parte, dove, come vedi, si parla solo di unità immobiliare, senza specificare abitativa, in più la seconda parte parla proprio di ultimazione di uiu attualmente in F/3, il suo caso direi,..poi non so come la sua Agenzia la "interpreta"



La possibilità di non procedere all’autonomo censimento dei beni in questione è pertanto, consentita nei soli casi di variazione di unità immobiliari( operazione "V"nel Quadro U – Unità Immobiliari) che contengono già al loro interno i suddetti beni. Come detto prima, però, costituisce eccezione a questa regola il caso in cuivenga dichiarata l'ultimazione dei lavori di immobili precedentemente censiti "in corso di costruzione" o ù"in corso di definizione", dove gli stessi, indipendentemente dal tipo di operazione che viene effettuata nel Quadro U - Unità Immobiliari ("C" o "V"), non potranno contenere al loro interno, come maggiore consistenza ovvero come accessori complementari, beni quali le cantine o i solai che risultino autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità principali.

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stefypachi

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23 Ottobre 2017 alle ore 12:58

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 14:29

Ok chiaro il fatto che la cantina e il negozio avrenno due schede separate (la cantina non è comunicante con il negozio).

Cosa devo mettere nel quadro B? in unità immobiliari e unità derivate?

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geogradi

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31 Ottobre 2008

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Parma

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 14:57

soppressa 1 costituite 2 derivate 2

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stefypachi

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23 Ottobre 2017 alle ore 12:58

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:01

anche io pensavo così però il docfa mi da un errore "incompatibilità tra unità immobiliari e causali di presentazione"

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:09

La causale in questo caso la devi inserire in altre, visto che oltre ad ultimazione fabbricato, devi mettere anche divisione.

E' logico che se selezioni ultimazione fabbrcato, il programma non prevede la divisione, per cui ti da errore.



Saluti

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stefypachi

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23 Ottobre 2017 alle ore 12:58

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:13

Ottimo grazie a tutti!

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alex79

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23 Maggio 2013 alle ore 10:05

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:32

"bioffa69" ha scritto:
"alex79" ha scritto:
Ciao Fabio, sulla questione dello stralcio della cantina non sono d'accordo in quanto la circ. 2/2016 così come le linee guida Lombardia si riferiscono solamente alle Unità abitative e il negozio non lo è.

Saluti





Dalle linee guida operative della Lombardia, allego solo l'ultima parte, dove, come vedi, si parla solo di unità immobiliare, senza specificare abitativa, in più la seconda parte parla proprio di ultimazione di uiu attualmente in F/3, il suo caso direi,..poi non so come la sua Agenzia la "interpreta"



La possibilità di non procedere all’autonomo censimento dei beni in questione è pertanto, consentita nei soli casi di variazione di unità immobiliari( operazione "V"nel Quadro U – Unità Immobiliari) che contengono già al loro interno i suddetti beni. Come detto prima, però, costituisce eccezione a questa regola il caso in cuivenga dichiarata l'ultimazione dei lavori di immobili precedentemente censiti "in corso di costruzione" o ù"in corso di definizione", dove gli stessi, indipendentemente dal tipo di operazione che viene effettuata nel Quadro U - Unità Immobiliari ("C" o "V"), non potranno contenere al loro interno, come maggiore consistenza ovvero come accessori complementari, beni quali le cantine o i solai che risultino autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità principali.



Se riporti solo quella parte ti potrei dare anche ragione…ma non è cosi se leggi tutto il quesito e la domanda stessa.
Lo riporto per intero fino all’ultima parte che hai già inserito tu evidenziando tutti i punti fondamentali che confermano quanto sostengo io:

Quali sono gli ambiti di applicazione della Circolare n. 2/E del 2016 per quanto riguarda il punto 3.3.2, con particolare riferimento ai locali accessori quali cantine e solai già rappresentati sulle planimetrie agli atti, in presenza di variazione di consistenza dell’UIU o cambi di destinazione d’uso anche senza opere?

La finalità perseguita dalla Circolare n. 2/E del 2016 è quella di non procedere più all’accatastamento di tali beni, autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presesti nell’edificio, come maggiore consistenza di tali unità residenziali, dovendosi invece procedere al loro autonomo censimento. Non sussiste l’obbligo della "divisione" dell’originaria unica unità immobiliare, quando la variazione interessa un’abitazione che contiene già al suo interno tali beni. Tale previsione va riferita, però, alla sola variazione di un’unica unità immobiliare a destinazione abitativa che mantiene la stessa destinazione e non a dichiarazioni di unità immobiliari costituenti nuove entità edilizie derivanti da operazioni quali, ad esempio, la divisione, la fusione, l’ampliamento, …, di unità immobiliari già censite, nonchè l’ultimazione di nuove unità immobiliari originariamente identificate in catasto "in corso di costruzione" o "in corso di definizione".
Pertanto, indipendentemente dalla tipologia di documento di aggiornamento Do.C.Fa. (nuova costruzione o dichiarazione di variazione), in tutti i casi in cui, secondo la vigente disciplina catastale, è prevista la costituzione di una nuova unità immobiliare residenziale (operazione "C" del Quadro U – Unità Immobiliari), la stessa non potrà più contemplare al suo interno, come maggiore consistenza ovvero come accessori complementari, beni quali le cantine o i solai che risultino autonomamente fruibili e non direttamente comunicanti con le unità abitative presenti nell’edificio, dovendosi, conseguentemente, procedere al loro autonomo censimento.

In più se si legge il punto 3.3.2 della Circolare n. 2/E del 2016 al quale il quesito si riferisce è palese che questa imposizione vale solo per le unità abitative.

Lo riporto:
3.3.2. Individuazione delle autorimesse e delle cantine
Nelle dichiarazioni di nuova costruzione le cantine, i depositi (anche se ubicati nei sottotetti) e le autorimesse presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali, quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti.

Più chiaro di così...non c'è nulla da interpretare.

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:43

Al di là della circ. 2/e 2016 che mi sembra chiara in base a quanto sopra esposto, nello specifico caso di stefypachi concordo anche io sul fatto che vadano censite separatamente considerando che la cantina insiste addirittura su di un'altra particella.
Pertanto come causale utilizzerei entrambe quelle codificate di “Ultimazione fabbricato” e “Divisione”
Saluti

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bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:48

"alex79" ha scritto:
Al di là della circ. 2/e 2016 che mi sembra chiara in base a quanto sopra esposto, nello specifico caso di stefypachi concordo anche io sul fatto che vadano censite separatamente considerando che la cantina insiste addirittura su di un'altra particella.
Pertanto come causale utilizzerei entrambe quelle codificate di “Ultimazione fabbricato” e “Divisione”
Saluti





Hai ragione, pensavo non le accettasse.



Saluti

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geogradi

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 15:49

anche se in un altra particella poteva benissimo essere comunicante. (magari una particella adiacente) ma abbiamo scoperto che non lo è.

Quoto per le causali codificate

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 29 Novembre 2019 alle ore 16:08

"geogradi" ha scritto:
anche se in un altra particella poteva benissimo essere comunicante. (magari una particella adiacente) ma abbiamo scoperto che non lo è.



Che non era comunicato l'avevo già capito...per quello ho detto addirittura su di un altra particella.

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