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Argomento: Variazione con scia rigettata

Autore Risposta

rubino
.
(GURU)

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04 Febbraio 2005

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 16:45

"Topgun" ha scritto:
"rubino" ha scritto:
Un momento, l'obbligo di dichiarare la conformità urbanistica mi risulta che sia per Legge e va sì rispettata, non ho notizie di modifiche e/o abrogazioni di norme con nuove Leggi, un'altra cosa sono le sentenze, che valgono per il caso specifico. Poche tutele aveva il compratore, togliamogli pure quelle e stiamo a posto, per la gioia del Cav. Trevi.



Per favore.

Riporta la norma o anche una sentenza che obbliga la dichiarazione di conformità urbanistica in atto.



Ancora con le sentenze? Fattela tu la ricerca, scrivi "conformità urbanistica" in un qualsiasi motore di ricerca e avrai decine di riferimenti legislativi.

Dalle 15:58 di oggi 23 settembre la dichiarazione di conformità urbanistica non serve più, ma quanti professori di Diritto abbiamo in questo forum?

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Topgun

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17 Settembre 2022 alle ore 22:43

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 16:50

"rubino" ha scritto:
"Topgun" ha scritto:
"rubino" ha scritto:
Un momento, l'obbligo di dichiarare la conformità urbanistica mi risulta che sia per Legge e va sì rispettata, non ho notizie di modifiche e/o abrogazioni di norme con nuove Leggi, un'altra cosa sono le sentenze, che valgono per il caso specifico. Poche tutele aveva il compratore, togliamogli pure quelle e stiamo a posto, per la gioia del Cav. Trevi.



Per favore.

Riporta la norma o anche una sentenza che obbliga la dichiarazione di conformità urbanistica in atto.



Ancora con le sentenze? Fattela tu la ricerca, scrivi "conformità urbanistica" in un qualsiasi motore di ricerca e avrai decine di riferimenti legislativi.

Dalle 15:58 di oggi 23 settembre la dichiarazione di conformità urbanistica non serve più, ma quanti professori di Diritto abbiamo in questo forum?



Art 40 L.47/85 e s.m.i. dispone quando sono nulli gli atti.

Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n..., attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente.
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'articolo 21.
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.
Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.

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SIMBA6464

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Adria Città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 17:05

Salve



www.studiomadera.it/news/423-stato-legit...

basta leggere sul link sopra



cordiali saluti

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Topgun

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17 Settembre 2022 alle ore 22:43

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 1 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 17:15

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve



www.studiomadera.it/news/423-stato-legit...





cordiali saluti





Lo stato legittimo NON è la conformità urbanistica e neppure la mancata dichiarazione dello stato legittimo, oltretutto, annulla l'atto.


Ecco infatti cosa c'è scritto nel link s se lo si legge tutto:

"E' obbligatorio il Certificato di stato legittimo?
Assolutamente no. Si tratta di una modalità per riconoscere ufficialmente la legittimità urbanistica dell'opera. E' indubbio che, nel caso di trasferimento, una Dichiarazione di questo tipo eviterebbe problematiche future sia per gli acquirenti che per il venditore."

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Pippocad

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 17:20

"rubino" ha scritto:
Un momento, l'obbligo di dichiarare la conformità urbanistica mi risulta che sia per Legge



Dubito. Temo sia una prassi notarile.

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 17:23

"Pippocad" ha scritto:
"rubino" ha scritto:
Un momento, l'obbligo di dichiarare la conformità urbanistica mi risulta che sia per Legge



Dubito. Temo sia una prassi notarile.



La prassi Notarile ?

Noi si deve rispettare la Legge, senza timore alcuno.

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 17:33

"rubino" ha scritto:
Poche tutele aveva il compratore, togliamogli pure quelle e stiamo a posto.



Io parlavo di atto nullo.

Le tutele rimangono invariate perchè vendere un immobile non conforme equivale a vendere un bene con vizi gravi e l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto e/o un risarcimento entro 10 anni dal rogito.

Certo che nel caso di specie la presenza di abusi sull'immobile è stata dichiarata in atto, quindi il vizio è stato accettato dal compratore. La vedo dura....

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Topgun

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 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 18:29

"Pippocad" ha scritto:
"rubino" ha scritto:
Poche tutele aveva il compratore, togliamogli pure quelle e stiamo a posto.



Io parlavo di atto nullo.

Le tutele rimangono invariate perchè vendere un immobile non conforme equivale a vendere un bene con vizi gravi e l'acquirente può chiedere la risoluzione del contratto e/o un risarcimento entro 10 anni dal rogito.

Certo che nel caso di specie la presenza di abusi sull'immobile è stata dichiarata in atto, quindi il vizio è stato accettato dal compratore. La vedo dura....



I 10 anni dal rogito sono per gravi difetti di costruzione che minacciano la stabilità dell'immobile e quando a vendere è il costruttore.

L'immobile invece quando è abusivo è abusivo per sempre, non c'è termine e l'autore o il proprietario o suo erede è sempre penalmente perseguibile.

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Pippocad

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26 Febbraio 2011

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Località
Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 18:56

"Topgun" ha scritto:
I 10 anni dal rogito sono per gravi difetti di costruzione che minacciano la stabilità dell'immobile e quando a vendere è il costruttore.



Io parlavo di responsabilità del venditore la cui azione se non erro si prescrive dopo 10 anni dal rogito o dalla scoperta dell'abuso.


"Topgun" ha scritto:
l'autore o il proprietario o suo erede è sempre penalmente perseguibile.



La responsabilità penale è personale. Non si eredita, non si rogita!

Eventualmente restano le rogne amministrative agli eredi.

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3L

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14 Giugno 2012

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Località
Lecce S

 0 -  0 - Inviato: 23 Settembre 2025 alle ore 20:25

Mi risulta esservi qualche interessante studio del notariato che approfondisce il tema della validità degli atti di trasferimento in rapporto ai titoli edilizi e le dichiarazioni che, per legge, devono essere rilasciate. In diversi casi le conclusioni sono al pari di quanto ha esposto Pippocad e, se ho ben compreso, anche Topgun.

Visto che è stato segnalato l'argomento "stato legittimo" suggerirei ad Arcriva che forse è opportuno eseguire un accurato controllo sulla regolarità edilizia dell'intero immobile e non solo delle ultime opere oggetto della scia. Nella materia non è il caso di dare per scontato nulla.

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