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Argomento: UI UNITA DI FATTO - CANCELLAZIONE PER DIVISIONE

Autore Risposta

bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 10:30

"americansniper" ha scritto:
"bioffa69" ha scritto:

Senti, io te l'ho spiegata, continui a parlare di unione di unità, ma non è così, è l'unione di porzioni, che pertanto non sono in grado indipendentemente di creare reddito, leggi la nota e ti chiarirai, è scritta in italiano.

L'unione delle porzioni ha creato un'unica unità, la dichiarazione ai fini fiscli serve a questo.

Invece di dire mi piacerebbe capire cosa pensa l'Agenzia, vai e informati.

Ti manca proprio il capire il significato di unità immobiliare, dall'esempio che fai, dici che una uiu ha perdo i requisiti d'autonomia, pertantonon è più un'uiu, per cui? trai le conslusioni.

Comunque quello che aveva dubbi eri tu, davi per buona anche il recupero situaziuone pregressa, non so.

Saluti



Io, Bioffa, ho sempre dubbi e non me l'hai certo fugati tu con queste descrizioni dicendo di fare una divisione di due cose che non sono mai state fuse.

Con la mia Agenzia ho parlato proprio ieri e mi hanno confermato il mio pensiero. Ma non mi interessa il loro parere più di tanto. Mi interesserebbe una presa di posizione da Roma.

Il RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA ti ho riportato che l'ho letto in alcune linee guida regionali. Non insistere. E' marginale come cosa. E' il concetto che è diverso nella tua e nella mia testa.

Tu vuoi dividere due cose mai fuse. Io no. E' qui che sta la differenza.

Anche l'autorevole GURU Totonno mi sembra che la pensi come me.

Chris





RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA : da utilizzare esclusivamente quando vi siano delle porzioni di unità sempre esistite e facenti parte dell'unità stessa,...............ma sfuggite all'inventariazione.......



Dalle linee guida della Lombardia, fermo rstando che è sempre stato così.






Saluti

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 10:42

Bioffa

Lasciamo stare il RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA che mi sembra di averti chiarito prima non essere il succo della questione. Ma tu ci continui a ribattere. Esistono altre Regioni in Italia. Non so se te ne sei accorto. MA RIPETO NON E' QUELLO IL PROBLEMA.

Io la Nota l'ho letta e, credo, di aver capito il senso.

Rispondi a queste mie domande, visto che non l'hai fatto fino ad ora, ammettendo di avere un esempio con sole due unità:

1) In andata hai eseguito una fusione per unire di fatto le due unità?

2) In andata hai cambiato i subalterni alle due unità unite di fatto?

3) Perché una delle due viene tratteggiata nella planimetria?

4) La rendita catastale delle unità unite di fatto è cambiata dopo l'unione?

5) Perchè un qualsiasi cittadino dovrebbe caricarsi di spese per unire di fatto due unità?

E di conseguenza:

5) Perchè dovendo tornare indietro dovrei fare una procedura diversa da quella di andata?

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 12:11

"americansniper" ha scritto:
Bioffa non capisco se non leggi, se non vuoi capire o non ci arrivi.

Lasciamo stare il RECUPERO SITUAZIONE PREGRESSA che mi sembra di averti chiarito prima non essere il succo della questione. Ma tu ci continui a ribattere. Esistono altre Regioni in Italia. Non so se te ne sei accorto. MA RIPETO NON E' QUELLO IL PROBLEMA.





Sei tu che hai ipotizzato questa soluzione, come ti ha suggerito un tuo collega, le regioni sono diverse ma il recupero situazione pregressa vale solo e sempre se la porzione che si sta andando a denunciare con l'uiu esistente, cantina soffitta ecc. non era mai stata inventariata, pertanto non esisteva denunciata al catasto, pertanto non vi era la planimetria. Perciò non è questo il problema ne il caso.

"americansniper" ha scritto:

Io la Nota l'ho letta e, credo, di aver capito il senso.



Questa è la buona notizia.


"americansniper" ha scritto:

Rispondi a queste mie domande, visto che non l'hai fatto fino ad ora, ammettendo di avere un esempio con sole due unità:



1) In andata hai eseguito una fusione per unire di fatto le due unità?



Evidentemente SI, visto che da due uiu si procedere a denunciarle come prozioni di un'unica uiu, questo è lo scopo della nota, fare in modo che seppur su due planimetrie sia chiaro a tutti che si tratta di un'unica uiu, pertanto ripeto SI si è eseguita una fusione.


"americansniper" ha scritto:

2) In andata hai cambiato i subalterni alle due unità unite di fatto?



Evidentemente SI, visto che quelle che prima erano due uiu, adesso sono due porzioni della stessa, per cui non è possibile mantenere gli stessi identificativi.


"americansniper" ha scritto:

3) Perché una delle due viene tratteggiata nella planimetria?



Si tratteggiano appunto per far capire che quanto rappresentato in linea continua è solo una parte dell'intera unità, che evidentemente nel suo complesso è costituita da entrambe le planimetrie.


"americansniper" ha scritto:

4) La rendita catastale delle unità unite di fatto è cambiata dopo l'unione?



Per questo bisognerebbe vedere il caso specifico, diciamo che in liena di massima si cambiano, o perchè quello che era priuma un vano è ora diventato un disbrigo per il collegamento fra le due porzioni, o semplicemente perchè il vano cucina piccolo di una delle uiu, che evidentemente valeva un 1 vano in quanto cucina, ora date le dimensioni è un rip., potrei andare avanti, ma sembra evidente che in linea di massima le consitenze delle due porzioni cambiano.


"americansniper" ha scritto:

5) Perchè un qualsiasi cittadino dovrebbe caricarsi di spese per unire di fatto due unità?



La procedura serve appunto al cittadino per far capire che quelle che erano due uiu, in realtà solo solo una unità immobiliare, anche se rappresentata su due planimetrie, è per quasto che si deve seguire questa procedura, altrimenti rimarrebero due e non una, pertanto serve per non pagare le tasse e quanto dovuto sulla seconda abitazione, in quanto trattasi si solo una abitazione.


"americansniper" ha scritto:

E di conseguenza:

5) Perchè dovendo tornare indietro dovrei fare una procedura diversa da quella di andata?



Sei tu che dici questo, io sto continuando a dire che come per denunciare una uiu su due planimetrie, si deve fare quanto previsto dalla nota e pacifico e palese che se siu deve tornare intdietro, e pertanto denunciare adesso due uiu e non quella denunciata con la procdura, devo applicare a ritroso la stessa metodologia, pertanto sciogliere/dividere le prozioni unite di fatto, realmente unite, non virtualmente come pensi, se le divido devo fare la pratica a ritroso.

Come del resto si deve fare se si è proceduto alla fusione di due uiu e adesso le si deve ri dividere, devi fare una divisione, uguale uguale al nostro caso, ma mi sembra di capire che non ti sia chiaro cosa significa unite di fatto.


"americansniper" ha scritto:

Se rispondi correttamente a queste domande forse, forse, forse, forse, forse la molla potrebbe scattare.

Chris



Spero d'aver chiarito.

Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 12:27

Salve Chris, può darsi che mi sia sfuggito, ma tu cosa scriveresti come motivo della variazione nei due docfa?

Totonno (uno dei tre moschettieri ormai scomparsi come nome) dice che è una variazione interna per chiusura porta interna, e in effetti ci sta anche questo motivo, ma non mi pare il prevalente.

Io non ho precedenti, speriamo che il propositore del quesito ci tenga informati sull'esito dei docfa che dovrà presentare.

Cordiali saluti

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 13:24

Simba4 io scriverei in Altre: Dichiarazione di Unità Immobiliare.

Ma come saprai bene in ALTRE ci si può riportare Causali Normate e non Normate che sono, per così dire, anche a discrezione locale e Regionale.

Chris

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 14:08

Nell'unione di fatto gli identificativi rimangono invariati come il numero di unità immobiliari. L'unione di fatto serve solo per non far pagare l'IMU seconda casa alla porzione acquistata dai soggetti coniugati dopo l'acquisizione della casa principale che hanno bisogno di ampliarsi per la nascita di un figlio. Non è una fusione urbanistica. Il rispetto della norma edilizia è richiesto solo riguardo il fatto dell'esecuzione delle opere di adeguamento come il collegamento interno da realizzare per il collegamento tra le due porzioni.

Tornare indietro vuol significare solo togliere l'annotazione riferita all'unione di fatto e ridisegnare le planimetrie senza il tratteggio dell'altra porzione. Come nella prima fase di unione di fatto ai fini fiscali, anche questa non richiede il cambio di identificativo essendo variazione per opere interne di chiusura ed eliminazione del collegamento, oltre che altre opere per (ad esempio) la ricostruzione della cucina e del bagno per rendere la porzione già unita, una unità immobiliare autonoma come lo era prima. Ovviamente se prima dell'unione, la porzione non era una unità autonoma, le cose cambiano. In questo caso le opere di adeguamento sono finalizzate alla costituzione di una nuova unità immobiliare ed il frazionamento è sacrosanto.



Saluti



Uno per tutti, tutti per uno !

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 14:24

"totonno" ha scritto:
Nell'unione di fatto gli identificativi rimangono invariati come il numero di unità immobiliari. L'unione di fatto serve solo per non far pagare l'IMU seconda casa alla porzione acquistata dai soggetti coniugati dopo l'acquisizione della casa principale che hanno bisogno di ampliarsi per la nascita di un figlio. Non è una fusione urbanistica. Il rispetto della norma edilizia è richiesto solo riguardo il fatto dell'esecuzione delle opere di adeguamento come il collegamento interno da realizzare per il collegamento tra le due porzioni.

Tornare indietro vuol significare solo togliere l'annotazione riferita all'unione di fatto e ridisegnare le planimetrie senza il tratteggio dell'altra porzione. Come nella prima fase di unione di fatto ai fini fiscali, anche questa non richiede il cambio di identificativo essendo variazione per opere interne di chiusura ed eliminazione del collegamento, oltre che altre opere per (ad esempio) la ricostruzione della cucina e del bagno per rendere la porzione già unita, una unità immobiliare autonoma come lo era prima. Ovviamente se prima dell'unione, la porzione non era una unità autonoma, le cose cambiano. In questo caso le opere di adeguamento sono finalizzate alla costituzione di una nuova unità immobiliare ed il frazionamento è sacrosanto.

Saluti

Uno per tutti, tutti per uno !



Alleluja.....pensavo di non farcela. E cominciavo a sentirmi maledettamente solo.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 14:55

Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisce la relativa consistenza, categoria e classe.

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione porzioni.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 15:10

"bioffa69" ha scritto:
Da nota del 2002 prot.15232 pagina 2

"Per procedere nell'iscrizione in catasto dei beni, che di fatto costituiscono, dopo i necessari lavori di adeguamento, una nuova ed unica unità immobiliare, il professionista incaricato deve redigere due dichiarazioni di variazione distinte, con causale"5 altre", in luogo della fusione.

.....

Ai fini del classamento, ad entrambi i beni è attribuitala categoria e classe più appropriata, considerando le caratteristicheproprie dell'unità immobiliare intesa nel suo complesso (cioè derivante dalla fusione di fatto delle due porzioni)mentre la rendita di competenza viene associata a ciascuna di dette porzioni, in ragione della relativa consistenza."



Praticamente sta dicendo che vi è una fusione, e che in base ai lavori eseguiti il professionista ne attribuisci la relativa consistenza, categoria e classe, è scritto in Italiano.

Dove sia scritto che non cambia categoria e consistenza dovete spiegarmelo, considerando che spesso le uiu che si vanno a "fondere", sono già di categoria diverse, mente in questo a caso ad entrambe le porzioni va attribuita stessa categoria.

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola prozione.

Pertanto , e qui concludo, visto che trattasi di "fusione", come specificato più volte nella nota, è evidente, che per procedere alla sua "divisione", si debba seguire l'iter contrario, sempre casusale 5, non più dichiarazione di porzioni, ma sarà appunto divisione.

Poi ognuno faccia come desidera.

Moschettieri vi saluto, tutti presenti ancora una volta.




Non hai completato: Praticamente sta dicendo che viè una fusione di fatto. Non catastale.

Infatti nel discorso precedente che tu non riporti chiarisce:

- Poiché la normativa catastale prescrive che la fusione tra porzioni di immobili possa avvenire solo qualora i diritti reali di possesso siano omogenei (cioè solo se tutti i beni da fondere appartengano alla stessa ditta e vi sia quindi coincidenza di soggetti, titoli e quote) è evidente che in presenza di disomogeneità di diritti reali non è possibile fondere le due distinte parti. I beni, pertanto, mantengono ciascuno i propri identificativi che ne hanno consentito l’individuazione e la successiva iscrizione in atti, con le titolarità di competenza.

Le tue sugli identificativi sono deduzioni personali.

Chris

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 15:19

Nella nota viene riportato: in luogo della fusione, fusione di fatto significa reale, che è sul posto.




Devi ri proporre un classamneto con relative consistenza in base ad i lavori eseguti.



Per gli identificativi ti ho già spegato qui:

E' vero che è specificato che i beni mantengono ciascuno i propri identificativi, ma la nota è del 2002, una volta non si cambiavano quasi mai nemmeno con gli ampliamenti.

Ma le cose non stanno più così, voglio vedereti mantere stesso identificativo soprattuto se cambia la categoria della singola porzione.

Prova a presentare una pratica di "fusione" come da nota , cambiando magari categoria ad una o entrambe le porzioni, e dimmi se non ti obbligano a cambiare gli identificativi.



saluti



p.s. è la nota che ti dice che vi è una fusione, e che viste le titolarità diverse, la fusione avvien come da procedura, le due planimetrie denunciate come porzioni sono di fatto fuse, in loco e per il catasto, la procedura serve solo a questo, per denunciare un'unica unità

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americansniper
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 15:33

.............

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 15:41

Salve

Quoto completamente bioffa69, mi ricordo un caso di sanzione capitato a me di tre porzioni unite di fatto, il catasto irrorava tre sanzioni sulle tre porzioni, io sostenevo che le u.i. erano due.

Dopo due istanze in autotutela ho vinto io.

Per cui per il caso in esame si tratta di due porzioni che di fatto costituiscono una sola u.i., e se vengono a mancare le condizioni iniziali di unione di fatto, vanno divise attribuendo la categoria e classe adeguata.

Ne consegue che al 99,99% i sub. vanno cambiati.

Buona giornata a tutti

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americansniper
Chris Kyle
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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 15:46

Io mi arrendo, tanto non si arriva a niente. Spero soltanto che chi leggerà questa discussione con posizioni del tutto illogiche, e non si sa bene riferite a quali normative, non vada al manicomio.

Chris

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:00

Salve

A me invece fa piacere che resti, piú opinioni abbiamo e meglio è, perché si dovrebbe arrivare a qualcosa se si hanno visioni differenti?

Cordiali saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 25 Aprile 2020 alle ore 16:07

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