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Spspensione termini DOCFA - Coronavirus |

Semon77
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21 Dicembre 2017 alle ore 15:49
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Salve, un mio cliente ha accorpato due UIU ed io ho effettuato la comunicazione dell'attività edilizia con la CILA e la comunicazione di fine lavori è stata fatta il 10 di marzo scorso. Premetto che questa persona è immunodepressa e lui e la moglie hanno paura a stare a contatto con altre persone. Bene dopo il 10 marzo vista l'emergenza coronavirus non sono più riuscito ad incontrarli per fargli firmare la DOCFA di variazione catastale. Dato che ad oggi è passato più di un mese dalla chiusura lavori bisognerebbe fare il ravvedimento operorso, ma mi chiedo vista la situazione particlare qualcuno sa se c'è stato un provvedimento di sospensione dei termini per la presentazione della DOCFA? Grazie in anticipo.
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Giuseppe329
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Non mi risulta che ci sia stata una sospensione dei termini di presentazione, però la data di fine lavori della cila non necessariamente deve coincidere con quella del docfa da vademecum docfa: "Nella redazione del documento Do.C.Fa. è obbligatorio indicare, nel campo specifico, la data in cui le unità sono divenute abitabili e/o servibili all’uso cui sono destinate. Tale data non coincide necessariamente con la data di fine lavori indicata nel titolo abilitativo edilizio".
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totonno
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La dichiarazione di chiusura dei lavori nella CILA non è richiesta. Quindi puoi stabilire te, in questo caso, con il buon senso, quando completare del tutto i lavori e presentare il DOCFA. Per la firma basta lasciare il documento nella buca delle poste e riprenderlo il giorno dopo firmato spedito per posta o con altro metodo. Saluti
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bioffa69
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"Giuseppe329" ha scritto: Non mi risulta che ci sia stata una sospensione dei termini di presentazione, però la data di fine lavori della cila non necessariamente deve coincidere con quella del docfa da vademecum docfa: "Nella redazione del documento Do.C.Fa. è obbligatorio indicare, nel campo specifico, la data in cui le unità sono divenute abitabili e/o servibili all’uso cui sono destinate. Tale data non coincide necessariamente con la data di fine lavori indicata nel titolo abilitativo edilizio". Ciao Giuseppe, nella circolare 3/2006 , viene stabilito che il termine per la presentazione delle dichiarazioni è di trenta giorni da quando sono abitabili o servibili all'uso. Pertanto nel momento che si dichiara la fine lavori in Comune, è evidente che l'uiu è servibele all'uso, per cui nel caso specifico Semon77 , ha dato la fine lavori, il 10 marzo, da lì partono i 30 giorni, per la dichiarazione in catasto, la nosrtra Agenzia fa questi controlli. Quello che citi è corretto, ma vale in senso contrario, nel senso l'uiu è già servibile all'uso, per cui posso fare la denuncia al catasto, anche se non ho ancora dichiarato la fine lavori in Comune, perchè magari deve completarsi il cappotto , per cui le due date è vero che possono non coincidere ma in questo modo, se dichiaro che l'unità è usufruibile in catasto , questa data non deve coincidere con quella che denucierò poi al comune quando terminerò il tutto, ma se ho già dichiarato in Comune la fine lavori è chiaro che l'unità è usufruibile, per cui entro 30 giorni devo fare la denuncia in catasto. ciao
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Giuseppe329
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ciao bioffa69, non sono del tutto d'accordo il fine lavori della cila non indica che l'immobile è abitabile o servibile all'uso, casomai è l'abitabilità che indica che l'immobile è utilizzabile. Io posso benissimo fare il fine lavori per i lavori di straordinaria manutenzione e poi in seguito ultimare i lavori di ordinaria manutenzione (pavimentazione tinteggiatura impianti). Per me le due date non sono correlate, l'importante è dichiarare il vero.
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totonno
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No. Ha ragione Fabio. La fine lavori catastale può coincidere oppure essere prima della fine lavori comunale (anche se per la CILA non è richiesta), ma mai dopo. L'utilizzo del bene non c'entra niente con l' agibilità. Infatti per dichiarare l' agibilità il bene deve essere già accatastato e comunque nel caso di CILA i lavori eseguiti non influiscono sull'agibilità. Saluti.
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Giuseppe329
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"totonno" ha scritto: No. Ha ragione Fabio. La fine lavori catastale può coincidere oppure essere prima della fine lavori comunale (anche se per la CILA non è richiesta), ma mai dopo. L'utilizzo del bene non c'entra niente con l' agibilità. Infatti per dichiarare l' agibilità il bene deve essere già accatastato e comunque nel caso di CILA i lavori eseguiti non influiscono sull'agibilità. Saluti. Partendo dal presupposto che si poteva benissimo presentare il docfa e poi farlo firmare al committente (cosa che credo faccia il 99% dei tecnici) quello che hai scritto non è esatto: -il fine lavori per la cila va presentato D.P.R. 380/01 art. 6bis comma3 "Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata ..........." - alcune tipologie di interventi, anche se realizzati in cila, sono soggette alla richiesta della S.C.A. vedi per esempio il frazionamento, in questo caso credo proprio che si debba richiedere l'agibilità
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totonno
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"Giuseppe329" ha scritto: "totonno" ha scritto: No. Ha ragione Fabio. La fine lavori catastale può coincidere oppure essere prima della fine lavori comunale (anche se per la CILA non è richiesta), ma mai dopo. L'utilizzo del bene non c'entra niente con l' agibilità. Infatti per dichiarare l' agibilità il bene deve essere già accatastato e comunque nel caso di CILA i lavori eseguiti non influiscono sull'agibilità. Saluti. Partendo dal presupposto che si poteva benissimo presentare il docfa e poi farlo firmare al committente (cosa che credo faccia il 99% dei tecnici) quello che hai scritto non è esatto: -il fine lavori per la cila va presentato D.P.R. 380/01 art. 6bis comma3 "Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata ..........." - alcune tipologie di interventi, anche se realizzati in cila, sono soggette alla richiesta della S.C.A. vedi per esempio il frazionamento, in questo caso credo proprio che si debba richiedere l'agibilità Il professionista deve inviare il docfa firmato dal richiedente. Nella CILA è previsto un frazionamento "leggero" che rientra tra le opere di manutenzione straordinaria, per intenderci: chiusura e apertura di porte interne finalizzate alla separazione di una unità immobiliare in due. Tali opere non rientrano tra quelle che richiedono una nuova agibilità e non è richiesta neppure l'agibilità originaria se l''edificio non la possiede. La fine lavori citata nel comma 3 non è una prescrizione, ma solo la segnalazione che il comune qualora si presenti la fine dei lavori accompagnata dalla prescritta variazione catastale provvede a comunicare al catasto quest'ultima per un controllo incrociato sulla veridicità delle dichiarazioni. Non è prevista, unfatti, alcuna sanzione e nessun termine sull'adempimento del deposito della fine dei lavori, ma solo sulla mancata dichiarazione di inizio lavori. Saluti
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Giuseppe329
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totonno ma quando mai bisogna inviare il docfa firmato dal richiedente, casomai devi conservare una copia firmata dal richiedente, ho sempre inviato docfa firmati digitalmente solo da me e sono stati sempre approvati. Per quanto riguarda l'agibilità ti consiglio di leggerti l'art. 24 del dpr 380/01, che sei totalmente fuori strada. Se fai un frazionamento tramite la chiusura di una porta creando due unità (cosa che non avviene quasi mai) dovrai comunque intervenire sugli impianti esistenti, installare una nuova caldaia, intervenendo di fatto sul risparmio energetico, quindi l'agibilità ci vuole eccome. Poi che nessuno la richiede è un altro paio di maniche.
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totonno
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"Giuseppe329" ha scritto: totonno ma quando mai bisogna inviare il docfa firmato dal richiedente, casomai devi conservare una copia firmata dal richiedente, ho sempre inviato docfa firmati digitalmente solo da me e sono stati sempre approvati. Per quanto riguarda l'agibilità ti consiglio di leggerti l'art. 24 del dpr 380/01, che sei totalmente fuori strada. Se fai un frazionamento tramite la chiusura di una porta creando due unità (cosa che non avviene quasi mai) dovrai comunque intervenire sugli impianti esistenti, installare una nuova caldaia, intervenendo di fatto sul risparmio energetico, quindi l'agibilità ci vuole eccome. Poi che nessuno la richiede è un altro paio di maniche. Bravo Giuseppe. Saluti
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Giuseppe329
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"totonno" ha scritto: "Giuseppe329" ha scritto: totonno ma quando mai bisogna inviare il docfa firmato dal richiedente, casomai devi conservare una copia firmata dal richiedente, ho sempre inviato docfa firmati digitalmente solo da me e sono stati sempre approvati. Per quanto riguarda l'agibilità ti consiglio di leggerti l'art. 24 del dpr 380/01, che sei totalmente fuori strada. Se fai un frazionamento tramite la chiusura di una porta creando due unità (cosa che non avviene quasi mai) dovrai comunque intervenire sugli impianti esistenti, installare una nuova caldaia, intervenendo di fatto sul risparmio energetico, quindi l'agibilità ci vuole eccome. Poi che nessuno la richiede è un altro paio di maniche. Bravo Giuseppe. Saluti grazie totonno, basta leggere il dpr ci vuole poco
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totonno
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"Giuseppe329" ha scritto: "totonno" ha scritto: "Giuseppe329" ha scritto: totonno ma quando mai bisogna inviare il docfa firmato dal richiedente, casomai devi conservare una copia firmata dal richiedente, ho sempre inviato docfa firmati digitalmente solo da me e sono stati sempre approvati. Per quanto riguarda l'agibilità ti consiglio di leggerti l'art. 24 del dpr 380/01, che sei totalmente fuori strada. Se fai un frazionamento tramite la chiusura di una porta creando due unità (cosa che non avviene quasi mai) dovrai comunque intervenire sugli impianti esistenti, installare una nuova caldaia, intervenendo di fatto sul risparmio energetico, quindi l'agibilità ci vuole eccome. Poi che nessuno la richiede è un altro paio di maniche. Bravo Giuseppe. Saluti grazie totonno, basta leggere il dpr ci vuole poco Grazie a te. Ora so qualcosa di più. Ci voleva poco.. Se poi la nessuno la richiede è un altro paio di maniche !!!
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Frank64
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