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Argomento: Sanzioni per ex rurali

Autore Risposta

sciuz

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 19:13

[size= 7.5pt; font-family: Verdana]Il fabbricato non era in elenco, ringrazio topogeo per la risposta tempestiva ed esauriente.[/size]

[size= 7.5pt; font-family: Verdana]Magari avrei dovuto mettere un altra data, io ho inserito quella in cui la mia cliente è divenuta proprietaria in quanto lei non ha mai avuto i requisiti per la ruralità mentre del precedente proprietario non so se li avesse ma magari se inserivo una data anteriore al 2006 sarebbe stato meglio.[/size]

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lello59

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 19:33

Scusa ... ma ... nonostante l'immagine sia quasi del tutto sfuocata ... mi sembra di intravedere che la "variazione prot. n. ... del 13/11/2012 .... è stata presentata oltre il 30° giorno ..." etc etc.

Correggimi, se sbaglio ... e cmq, se posti un'immagine più leggibile, coprendo - ovviamente - i dati sensibili ... possiamo capire meglio cosa sta succedendo.

Pace e saluti.

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lello59

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 19:38

e poi ... il mod. D tratta di una nuova costruzione mentre l'atto di contestazione ... sembra ... tratti di una variazione!

?????

Pace e saluti

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sciuz

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 19:44

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lello59

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torrance

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 20:05

ok ... hanno fatto un pò di confusione nel definire la pratica ma, purtroppo, la sostanza non cambia!

La data per il recupero della sanzione, come giustamente postato innanzi da altri colleghi, nella fattispecie, scade il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni ovvero di ultimazione dei lavori.

E, sinceramente, credo che anche se i lavori fossero stati ultimati dopo il 12/03/2006 le cose non sarebbero andate molto diversamente: vale sempre lo stesso principio del 5° anno successivo ... come sopra.

Pace e saluti.

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Felices

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 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 02:17

Ciao a tutti,

succede che nella mia ADT l'interpretazione che vige è che ogni fabbricato con qualità 279, che si va ad accatastare, è soggetto a sanzione.Non c'è differenza tra un fabbricato che conserva i requisiti ed uno che li ha persi nella notte dei tempi o addirittura mai avuti.

Si accettano suggerimenti a 360°...per fa comprendere che il DL 201/2011
e relative scadenze si riferiscono solo ai fabbricati in possesso dei requisiti

Confido nella vostra preziosa collaborazione...sono affranto

Saluti elettorali

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topogeo

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Saluzzo (CN)

 0 -  0 - Inviato: 21 Febbraio 2013 alle ore 10:01

Invece non condivido il parare di Carlo


"Sempre ammesso che il fabbricato non fosse in elenco, altrimenti per le prescrizioni valgono le date in esso riportate "

Le scadenze che fanno sorgere le sanzioni sono unicamente

- mancato acctastamnento di nuova costruzione/variazione o pssaggi da esenti a rendita ( per esempio ex rurali) entro 30 gg dall' evento ( o entro ilò 31/01 dell' anno successivo se antecedente a 11 marzo 2006)

- in caso di fabb Fantasma : accatastamento oltre i 120 gg dalla pubblicazione dell' elendo dei fabbricati con rendita presunta ( per noi a Cuneo il 30/08/2012)

- in caso di fabbricati gia' al CT ma che conservano i requisiti di ruralità ( o , per estensione anche per fabbricati mai censiti ma comunque rurali) : 30/11/2012.



Solo l' Agenzia , per i fabbricati con rendita presenta ( fantasma) come previsto dalla norma , non conoscendo la reale data di ultimaizone dei lavori, considera quelal della pubblicazione dell' elenco ( 2007-2008) per cui , ha richiesto le sanzioni non essendo passati i 5 anni.

Le norme sui fabb ex-ruali e ì fantasma , comma 36 art 2 del 03/10/262 come modificato da Legge 27/12/2006, dice " Si applicano le sanzioni per le violazioni previste dall' art 28 del regio decreto legge 13/04/1939 n 652, .." ( che fa riferiomento alla data di ultimaizoni dei lavori o passaggio da esemnti a rendita).



Non ve ne sono altre ( di significative).. slavo proroghe

Per esemepio per quelli nell' elenco degli ex rurali NON conta la data di pubblicazione dell' elenco ( 2007-2008): i 7 mesi previsti NON fanno scattare sanzioni ma unicamente la possibilità dell' ADT di accatastare in surroga.





Mi permetto di ricordare che i 5 anni per la prescrzione sono da intendersi ( entro il quinto anno solare) cioe':

fine lavori 10/01/2006 > obbligo accatastamento entro 31/01/2007 ( 31 gennaio anno successivo) > prescirzione oltre 31/12/2012 ( duemiladodici)

fine lavori 30/10/2006 > obbligo di accatstamento 30/11/2006 > prescrizione oltre il 31/12/2011 (duemilaundici)

Piercarlo

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dino

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 14:44

Mi ricollego all'argomento per chiedervi se nel mio caso la sanzione va applicata o meno:

ho fatto istanza di annullamento modello 26 di un fabbricato rurale che risultava non correttamente rappresentato in mappa.
Ho proceduto con il tipo mappale ad inserire in mappa il fabbricato nella sua corretta posizione.

Devo ora procedere con il Docfa e vi chiedo se trattare l'immobile:

1) come nuova costruzione con requisiti di ruralità tipologia documento ( DM 26/07/2012) indicando anno di costruzione il 1986.In questo caso non si applica la sanzione in quanto il termine per la presentazione è di 30 giorni dall'evento;
oppure
2) come Fabbricato Rurale censito al Catasto Terreni (qualità FR) tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011. In questo caso applicare la sanzione con ravvedimento operoso perchè fatto oltre il 30 novembre 2012?

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 15:51

"dino" ha scritto:
Mi ricollego all'argomento per chiedervi se nel mio caso la sanzione va applicata o meno:

ho fatto istanza di annullamento modello 26 di un fabbricato rurale che risultava non correttamente rappresentato in mappa.
Ho proceduto con il tipo mappale ad inserire in mappa il fabbricato nella sua corretta posizione.

Devo ora procedere con il Docfa e vi chiedo se trattare l'immobile:

1) come nuova costruzione con requisiti di ruralità tipologia documento ( DM 26/07/2012) indicando anno di costruzione il 1986.In questo caso non si applica la sanzione in quanto il termine per la presentazione è di 30 giorni dall'evento;
oppure
2) come Fabbricato Rurale censito al Catasto Terreni (qualità FR) tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011. In questo caso applicare la sanzione con ravvedimento operoso perchè fatto oltre il 30 novembre 2012?

Saluti



La condizione essenziale è una sola, ossia: il fabbricato ha tutt'ora i requisiti di ruralità? si o no?, dalla risposta scaturiranno due opzioni, e precisamente:

1) se SI, andava accatastato entro il 30/11/2012 e quindi oggi con ravvedimento operoso paga la sanzione "leggera";

2) se NO, purchè i requisiti di ruralità li ha persi da oltre 5 anni (!! attenzione al periodo quinquennale) non paga nessuna sanzione e va dichiarato come "Ordinario".

Questo è per me l'attuale quadro normativo relativo alle sanzioni catastali.

A nulla è rilevante il fatto di aver "fatto annullare" un mod. 26 in quanto la "giusta" posizione del fabbricato si poteva correggere tranquillamente direttamente con il T.M. e senza alcuna istanza... la quale credo, ma mi posso anche sbagliare, sia stata fatta per il solo fine di "cancellare" la qualità "fabbricato rurale".

Aspetto eventuali osservazioni anche da altri colleghi.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 16:05

"dino" ha scritto:
Mi ricollego all'argomento per chiedervi se nel mio caso la sanzione va applicata o meno:

ho fatto istanza di annullamento modello 26 di un fabbricato rurale che risultava non correttamente rappresentato in mappa.
Ho proceduto con il tipo mappale ad inserire in mappa il fabbricato nella sua corretta posizione.

Devo ora procedere con il Docfa e vi chiedo se trattare l'immobile:

1) come nuova costruzione con requisiti di ruralità tipologia documento ( DM 26/07/2012) indicando anno di costruzione il 1986.In questo caso non si applica la sanzione in quanto il termine per la presentazione è di 30 giorni dall'evento;
oppure
2) come Fabbricato Rurale censito al Catasto Terreni (qualità FR) tipologia documento: “Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011. In questo caso applicare la sanzione con ravvedimento operoso perchè fatto oltre il 30 novembre 2012?

Saluti



Salve

Non entro nel merito delle sanzioni dei FR, perchè si è già detto ormai tutto, e non vedo cos'altro si possa aggiungere.

Ma quello che mi sembra strano, è se sia possibile oggi nel 2013 chiedere ed ottenere l'annullamento di una pratica presentata con mod. 26 che era ancora inevasa. Sinceramente è una prassi che ha dell'incredibile.

Ma si sà il catasto è bello perchè è molto variegato.

Saluti

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EFFEGI
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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 16:55

"SIMBA64" ha scritto:
[quote="dino"]

Ma quello che mi sembra strano, è se sia possibile oggi nel 2013 chiedere ed ottenere l'annullamento di una pratica presentata con mod. 26 che era ancora inevasa. Sinceramente è una prassi che ha dell'incredibile.

Ma si sà il catasto è bello perchè è molto variegato.

Saluti



Concordo con te SIMBA64, ma credo che addirittura!! la pratica non era "inevasa" ma era evasa in quanto come postato il "fabbricato non era correttamente inserito in mappa"... quindi si desume che il mod. 26 fosse già stato registrato.

Saluti

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dino

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 17:33

La pratica era evasa, il fabbricato introdotto in mappa con modello 26 distava più di 50m dalla sua reale posizione, per cui l'istanza non è stata fatta per cancellare la qualità fabbricato rurale.

Procederò al pagamento della sanzione con ravvedimento operoso.

Ma quale tipologia utizzare:

( DM 26/07/2012) ( in quanto non è stata fatta la conferma del fabbricato rurale)

oppure

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011(considerando che prima dell'istanza esisteva il fabbricato rurale)?

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 17:44

"dino" ha scritto:
La pratica era evasa, il fabbricato introdotto in mappa con modello 26 distava più di 50m dalla sua reale posizione, per cui l'istanza non è stata fatta per cancellare la qualità fabbricato rurale.

Procederò al pagamento della sanzione con ravvedimento operoso.

Ma quale tipologia utizzare:

( DM 26/07/2012) ( in quanto non è stata fatta la conferma del fabbricato rurale)

oppure

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011(considerando che prima dell'istanza esisteva il fabbricato rurale)?





Salve

per me è la seconda, dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 ..........., proprio perchè il fabbricato esisteva già da un bel po di tempo.

Saluti

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EFFEGI
f.g.

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 0 -  0 - Inviato: 28 Febbraio 2013 alle ore 21:58

"dino" ha scritto:
La pratica era evasa, il fabbricato introdotto in mappa con modello 26 distava più di 50m dalla sua reale posizione, per cui l'istanza non è stata fatta per cancellare la qualità fabbricato rurale.

Procederò al pagamento della sanzione con ravvedimento operoso.

Ma quale tipologia utizzare:

( DM 26/07/2012) ( in quanto non è stata fatta la conferma del fabbricato rurale)

oppure

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 13 c. 14 ter del DL 201/2011(considerando che prima dell'istanza esisteva il fabbricato rurale)?



Scusa se ti ripeto la domanda: ma il fabbricato è ancora rurale oppure no?

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dino

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 0 -  0 - Inviato: 01 Marzo 2013 alle ore 08:50

Si, il proprieatrio possiede i requisiti per chiedere la ruralità dell'immobile.

Il fabbricato è stato introdotto in mappa con il tipo mappale con qualità ente urbano.

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