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Sanzioni e prescrizione docfa presentato in ritardo |

joloki
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18 Marzo 2014 alle ore 14:53
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Buongiorno colleghi. Ho già trovato decine di post sull'argomento "docfa presentato in ritardo" ma purtroppo non riesco a risolvere il problema. Sono stato recentemente incaricato di effettuare un accatastamento di un fabbricato attualmente censito come F/2 in quanto è stata cambiata la destinazione in abitazione. I lavori con regolare permesso di costruire sono stati ultimati nel febbraio 2010. Ho compilato il docfa con causale cambio di destinazione da collabente ad abitazione e l'ho inviato. Il problema è che mi viene rifiutata la pratica in quanto mi dicono che è in sanzione: "Mancato o errato pagamento dei tributi catastali o errata esenzione dei tributi: La pratica e' in sanzione, verificare la data fine lavori". Dalle mie ricerche anche qui sul forum ho trovato numerosi argomenti in cui si spiega che passati 5 anni dalla data di fine lavori la pratica è esente da sanzioni in quanto va in prescrizione. Perchè il tecnico dell'ADE mi dice che è in sanzione? Ovviamente ormai non è più possibile usufruire del ravvedimento operoso, quindi anche volendo inviare la pratica contestualmente al pagamento della sanzione non potrei in quanto sister mi blocca: Non è consentito inviare il documento avvalendosi del ravvedimento operoso poiché è stato oltrepassato il termine massimo previsto dalla legge. Ho notato che nella pagina di Sister per l'invio telematico è possibile alla voce ravvedimento operoso selezionare "altro", così facendo la scritta "data fine lavori" diventa "data scadenza termini". E' per caso questa la voce che devo modificare? Grazie in anticipo per eventuali consigli. Buona giornata e buon lavoro!
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joloki
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18 Marzo 2014 alle ore 14:53
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Smanettando un pò con Sister, compilando la parte relativa alle sanzioni in questo modo: Clicca sull'immagine per vederla intera Mi fa andare avanti facendomi pagare 50€, è giusto in questo modo?
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bioffa69
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Se dai un'occhiata al dl 18/12/1997 n.472 art.20, ti accorgerai che la legge dice che l'Agenzia ha tempo fino al 31/12 del quinto anno successivo, per cui se i tuoi lavori sono finiti a febbraio 2010, sei di fatto in sanzione fino al 31/12/2015, per cui il tecnico dice bene. Per quanto riguarda il ravvedimento operoso a Gennaio è uscita una legge che ti permette di procedere sempre al ravvedimento per cui lo puoi pagre anche adesso. Se cerchi trovi tutto!! Saluti
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joloki
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18 Marzo 2014 alle ore 14:53
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Grazie mille della risposta. Il punto è che Sister non mi permette di inviare il docfa con il ravvedimento operoso in quanto mi dice che è stato oltrepassato il termine massimo previsto dalla legge. Ok è in sanzione, voglio pagare ma non so come fare.
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joloki
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18 Marzo 2014 alle ore 14:53
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Finalmente sono riuscito a mettermi in contatto con l'operatore che mi ha respinto il docfa. Mi ha detto che la pratica è stata respinta solo per avvisarmi della data di fine lavori che ho inserito ed eventualmente correggerla. Io gli ho detto che è giusta quindi adesso posso inviarla senza ravvedimento operoso e saranno loro a far arrivare la sanzione a casa del cliente. Sapete a quanto potrebbe ammontare la sanzione (o eventualmente un link per il calcolo online)? vorrei prima avvisare il cliente onde evitare polemiche. Sono passati 5 anni e 5 mesi (giorno più giorno meno).
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bioffa69
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se paghi col ravvedimento operoso la sanzione prevista per denunce avvenute oltre i 2 anni (perciò è il tuo caso), la sanzione è 1/6 della prevista, per cui se la tua Agenzia applica il minimo( che è di € 1032,00) paghi € 172,00 , però se lo fai adesso col ravvedimento. Visto che la legge lo prevede, concorda con l'Agenzia come fare, non essite che non si possa fare, la legge è di gennaio di quest'anno. Se invece aspetti che la sanzione sia comunicata dall'Ufficio, non sono sicuro, ma penso che se pagata subito, si riduca a 1/3, anche se non ne sono certo, comunque è il doppio. Io mi farei valere e pagarei col ravvedimento. Saluti
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joloki
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Ok, mi sa che è il caso che richiami l'operatore dell'agenzia. Non mi sembrava informato su questa nuova legge in quanto mi ha ribadito che essendo passato più di un anno il ravvedimento operoso non era più applicabile. Ne parlo anche col cliente, vediamo che dice. Grazie mille dell'aiuto, ti tengo informato sulla vicenda. Buona giornata e buon lavoro.
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bioffa69
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art.1 comma 637 legge 190/2014, di fatto dal 1/1/2015, è sempre possibile procedre al ravvedimento operoso. Saluti
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SIMBA964
» ACCOUNT NON PIU' ATTIVO
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20 Marzo 2014 alle ore 17:05
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in fede con DIO
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"joloki" ha scritto:
Grazie mille dell'aiuto, ti tengo informato sulla vicenda. Salve Ti pregherei si di tenerci informati, anche per capire il procedimento di ravvedimento operoso che non è più previsto dalla procedura. Saluti cordiali
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joloki
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18 Marzo 2014 alle ore 14:53
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"bioffa69" ha scritto: art.1 comma 637 legge 190/2014, di fatto dal 1/1/2015 Troppo gentile, grazie di cuore ;) "SIMBA964" ha scritto: Ti pregherei si di tenerci informati, anche per capire il procedimento di ravvedimento operoso che non è più previsto dalla procedura. Certo, sarebbe il minimo!
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morobosci
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29 Maggio 2012
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salve JOLOKI, avrei piacere nel sapere come hai risolto con il ravvedimento...graz
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SIMBA4
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28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve Ogni collegio provinciale dovrebbe aver inviato ai suoi iscritti una informativa sulla nuova disciplina del ravvedimento operoso, fra l'altro anche la procedura di invio telematico è stata adeguata a questa nuova discipina. Saluti cordiali
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stravanau
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07 Giugno 2011
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Però a questo punto mi viene da pensare: non è preferibile aspettare sino al primo gennaio 2016 e evitare di pagare sanzioni?
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