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Autore sanzioni docfa

gaffy

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05 Maggio 2006

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2

Località

 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2006 alle ore 12:20

Volevo sapere se esiste una data prima della quale non si pagano sanzioni per tardivo pagamento e inoltre come calcolare la sanzione alla data dell'effetiva presentazione in catasto, passati i 30 gg.

Grazie

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Autore Risposta

cristinacar

Iscritto il:
21 Ottobre 2006

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143

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milano

 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 12:58

MA SEMPRE LE STESSE DOMANFE FATE?
L'ARGOMENTO E' STATO TRATTATO ERITRATTATO INNUMEREVOLI VOLTE...DATE UNA SBISCIATINA NELLE PAGINE PRECEDENTI E VE NE ACCORGERETE...PER EVITARVI LA FATICA VI RIPORTO UNO DEGLI ULTIMI INTERVENTI
volevo sapere a quali sanzioni vado incontro nel caso in cui ho dichiarato la fine lavori e non ho presentato il docfa entro i 30gg successivi...
sapete dirmi qualcosa???

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cristinacar
Newbie



Registrato: Oct 21, 2006
Messaggi: 59
Località: milano
Inviato: Mar Nov 07, 2006 6:20 pm Oggetto:

--------------------------------------------------------------------------------

sanzioni
oltre 30gg ma entro 90 gg = 32,25 €/uiu
oltre 90gg ma entro un anno = 51,60 €/uiu
se pagate allo sportello all'atto della registrazione
se oltre un anno o non si accetta di pagarli allo sportello, verranno inviate al propietario sanzioni pari a 258,00 € circa per u.i.u
oltre a 50 € /uiu

se sono passati più di 5 anni dalla fine lavori, sa sanzione va in prescrizione e si pagano solo i soliti 50,00 €/uiu

ciao
_________________
cristina

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Spalmieri84
Newbie



Registrato: Oct 24, 2006
Messaggi: 59

Inviato: Mar Nov 07, 2006 6:30 pm Oggetto: sempre gentilissima...

--------------------------------------------------------------------------------

supponiamo come esempio una chiusura lavori al 15/10/2001...
i cinque anni son passati il 15/10/2006 o comunque bisogna aspettare il 31/12/2006 e quindi per nn pagare sanzioni basta presentare la variazione catastale dal gennaio 2007???

se invece è passato un anno e si accetta di pagare allo sportello la sanzione è sempre di 258€+50€ per uiu???

la stessa domanda vale per "entro un anno" si considera l'anno solare quindi 31/12 oppure l'anno effettivo?? (es: 15/10/2001 - 15/10/2002)

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cristinacar
Newbie



Registrato: Oct 21, 2006
Messaggi: 59
Località: milano
Inviato: Mar Nov 07, 2006 11:22 pm Oggetto: Re: sempre gentilissima...

--------------------------------------------------------------------------------

Spalmieri84 ha scritto:
supponiamo come esempio una chiusura lavori al 15/10/2001...
i cinque anni son passati il 15/10/2006 o comunque bisogna aspettare il 31/12/2006 e quindi per nn pagare sanzioni basta presentare la variazione catastale dal gennaio 2007???

se invece è passato un anno e si accetta di pagare allo sportello la sanzione è sempre di 258€+50€ per uiu???

la stessa domanda vale per "entro un anno" si considera l'anno solare quindi 31/12 oppure l'anno effettivo?? (es: 15/10/2001 - 15/10/2002)


oh spalmier! non distrarti!!!
per "un anno" si intendono 365 giorni dalla data che hai scritto, quidi non devi aspettare il 1° gennaio dell'anno successivo!

se sono passati più di 365 giorni non ti è permesso pagare allo sportello ma verserai solo i 50 € e la sanzione verrà inviata direttamente dall'A.d.T.

mi sono spiegata meglio ora?
ciao
_________________
cristina

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Spalmieri84
Newbie



Registrato: Oct 24, 2006
Messaggi: 59

Inviato: Mer Nov 08, 2006 9:58 am Oggetto: chiarissima!!!

--------------------------------------------------------------------------------

opssss.... me ne ero accorto dopo averti fatto la domanda... cmq grazie mille!!!! sei stata chiarissima.

ma scusa... se si rifiuta di pagare la multa allo sportello per casi tra i 30gg e i 90gg, cosa succede??? la multa sarà spedita a casa??? nella stessa somma o maggiorata???

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cristinacar
Newbie



Registrato: Oct 21, 2006
Messaggi: 59
Località: milano
Inviato: Mer Nov 08, 2006 1:25 pm Oggetto: Re: chiarissima!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Spalmieri84 ha scritto:
opssss.... me ne ero accorto dopo averti fatto la domanda... cmq grazie mille!!!! sei stata chiarissima.

ma scusa... se si rifiuta di pagare la multa allo sportello per casi tra i 30gg e i 90gg, cosa succede??? la multa sarà spedita a casa??? nella stessa somma o maggiorata???



viene spedita alla propietà per l'intero importo (258 € circa)
_________________
cristina

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Spalmieri84
Newbie



Registrato: Oct 24, 2006
Messaggi: 59

Inviato: Mer Nov 08, 2006 3:01 pm Oggetto: perfetto!!!

--------------------------------------------------------------------------------

ora mi è tutto chiaro!! di nuovo grazie!

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Kar77

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01 Novembre 2006

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63

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 16:57

Ai sensi dell’art. 20, primo comma, del Dlgs 472/97, l’atto di contestazione della sanzione “deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31.12. del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale”. Nel caso dei DOCFA tale termine è il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono stati ultimati i lavori e l’unità è donea a produrre reddito.
Pertanto adesempio, una variazione effettuata nel corso del 1999 che doveva essere dichiarata in catasto entro il 31 gennaio 2000 non è più sanzionabile per prescrizione del termine quinquennale a partire dal 1 gennaio del 2005.

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georocchi

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18 Settembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2006 alle ore 22:51

Ecco il comma 1 dell'art. 20 del Dlgs 472/97:
"L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi"

secondo me può avere una doppia interpretazione, perchè "nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione" sembrerebbe dopo 5 anni dalla fine lavori, quindi per esempio fine lavori del 15/10/2001 va in prescrizione dal 15/10/2006; invece si può anche interpretare come "o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi" dove il diverso termine è il 31 gennaio dell'anno successivo quindi nell'esempio precedante va in decadenza dal 31/01/2007;
quindi io non ho la più pallida idea, se qualcuno ha qualche lampo di genio ben venga...........

georocchi

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georocchi

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18 Settembre 2006

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 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2006 alle ore 22:11

Riporto testualmente parte della circolare 2/2002 dell'AdT:
"Si evidenzia, comunque, alla luce delle nuove disposizioni che regolano il sistema sanzionatorio, che l’atto di contestazione deve essere notificato, ai sensi dell’art. 20, primo comma, del d.lgs. n. 472/97, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, vale a dire dal giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale"

Da una mia interpretazione sembrerebbe che i 5 anni per la decadenza finiscano alla data del 31 gennaio successivo essendo tale data "il giorno successivo al termine ultimo fissato dalla norma per ogni singolo adempimento catastale".
Faccio un esempio, fine lavori del 10/04/2000, scadenza per la presentazione del docfa era il 31/01/2001, pertanto secondo me i 5 anni per la decadenza finiscono il 31/01/2006 e non il 10/04/2005.
Se qualcun'altro avesse altre interpretazioni ben vengano....


georocchi

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alesgeo

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 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2008 alle ore 16:47

Continuo su questo vecchio post, per non star a congestionare il forum con argomenti già trattati e ritrattati, se pur, come nel mio caso senza trovare una precisa risposta, in ordine all'esatta applicazione delle sanzioni minime e massime.

In sostanza, nel caso che sto trattando, l'u.i.u. è stata ultimata nel 2004, quindi il termine ultimo per la presentazione del docfa era il 31/01/2005.

Ora, sto predisponendo il docfa, in seguito a comunicazione del Comune ai sensi del comma 336 della legge 311/2004, che imponeva 90gg, anchessi decorsi, e il mio cliente chiede, giustamente, a quanto ammonteranno le sanzioni, visto che la prescrizione (472/1997) avvrà luogo solo il 31/12/2010.

Io gli ho risposto, da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 2066,00.

Il punto è... quanto esattamente???

Come posso sapere, a priori, l'ammontare esatto della sanzione???

Sulla base di quale parametro viene calcolata??? forse sul ritardo +/- grande??? e se SI, con quale frazione??? mensile, giornaliera o cosa???

A queste domande non ho trovato risposta.

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alesgeo

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01 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 29 Dicembre 2008 alle ore 14:26

Nessuno sa niente???

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alesgeo

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01 Dicembre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2009 alle ore 10:51

"alesgeo" ha scritto:
Continuo su questo vecchio post, per non star a congestionare il forum con argomenti già trattati e ritrattati, se pur, come nel mio caso senza trovare una precisa risposta, in ordine all'esatta applicazione delle sanzioni minime e massime.

In sostanza, nel caso che sto trattando, l'u.i.u. è stata ultimata nel 2004, quindi il termine ultimo per la presentazione del docfa era il 31/01/2005.

Ora, sto predisponendo il docfa, in seguito a comunicazione del Comune ai sensi del comma 336 della legge 311/2004, che imponeva 90gg, anchessi decorsi, e il mio cliente chiede, giustamente, a quanto ammonteranno le sanzioni, visto che la prescrizione (472/1997) avvrà luogo solo il 31/12/2010.

Io gli ho risposto, da un minimo di €. 258,00 ad un massimo di €. 2066,00.

Il punto è... quanto esattamente???

Come posso sapere, a priori, l'ammontare esatto della sanzione???

Sulla base di quale parametro viene calcolata??? forse sul ritardo +/- grande??? e se SI, con quale frazione??? mensile, giornaliera o cosa???

A queste domande non ho trovato risposta.



Nessuno sa rispondere???

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

Messaggi:
717

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 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 21:18

Continuo il post con una domanda sulle sanzioni..

Mi è stata richiesta una sanzione di una cifra congrua perchè ho presentato un docfa quest'anno, precisamente il 20.05.2010 con data di ultimazione lavori il 01.01.2005.
A suon di logica son arrivato a pensare che fosse giusta la sanzione.
credo che la farò anche pagare.

Il mio docfa era preparato a variazione di una abitazione già esistente. mettendo fine lavori 01.1.2005 avrei potuto presentare il docfa fino al 31.01.2006, (va beh ho fatto una bischerata a mettere quella data, ma non ricordo come mai ma c'era un motivo). Poichè presentato 4 anni in ritardo entro in sanzione. Ora la sanzione viene redatta per variazione dall'art.20 del R.D.L. 652/39, il quale dichiara ( no come si possa credere , tempo fino al 31.01 dell'anno succesivo) che
" Articolo così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 8 aprile 1948, n. 514.
Le persone e gli enti indicati nell'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento, le variazioni nello stato e nel possesso
dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutazioni ai sensi dell'art. 17.
Nei casi di mutazioni che implichino variazioni nella consistenza delle singole unità immobiliari, la relativa dichiarazione deve essere corredata da una
planimetria delle unità variate, redatta su modello fornito dall'Amministrazione dello Stato, in conformità delle norme di cui all'art. 7"

Ora nei modi e termini da stabilirsi col regolamento, lascia a sperare a bene... Ma questo regolamento è mai uscito???

L'articolo incriminato che invece dichiara la fine lavori al 31.01 dell'anno successivo è il n.28 e tratta solo le nuove costruzioni..

ORa studia studia forse mi son perso qualche legge a modifica. però il mio atto di contestazione per violazione non ne parla, può esser una mancanza atta a richiedere la sua nullità???

Bene, alla fine è una domanda retorica in quanto a me chiedono 250 euri, per una situazione che sta per scadere, ormai solo le pratiche del 2005 possono esser sanzionate con quella dicitura (anzi fino al 11.03.2006 se non ricordo male) però curiosità e studio non fa mai male.

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marcusweit

Iscritto il:
29 Maggio 2004

Messaggi:
717

Località

 0 -  0 - Inviato: 22 Settembre 2010 alle ore 21:20

Anzi il mio atto di violazione parla anche dell'art. 12 della istruzione per la conservazione del catasto.. qualcuno me lo può postare che non la trovo??? grazie.

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lorussod

Iscritto il:
30 Maggio 2006

Messaggi:
266

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 16:02

Continuando con questo post....

Oggi due clienti si presentano in ufficio e mi portano due sanzioni relative alla tardiva presentazione delle pratiche DOCFA.

In una la data di ultimazione lavori è il 01.01.2006 e docfa consegnato il 30.09.2011, nell'altra è 01.01.2007 e consegnato il 31.05.2012.

Ma la prescrizione non scatta dopo i 5 anni?

E, se è così, come mai le hanno notificate?

Grazie delle risposte

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Notrami

Iscritto il:
19 Maggio 2009

Messaggi:
100

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 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 17:52

"lorussod" ha scritto:
Continuando con questo post....

Oggi due clienti si presentano in ufficio e mi portano due sanzioni relative alla tardiva presentazione delle pratiche DOCFA.

In una la data di ultimazione lavori è il 01.01.2006 e docfa consegnato il 30.09.2011, nell'altra è 01.01.2007 e consegnato il 31.05.2012.

Ma la prescrizione non scatta dopo i 5 anni?

E, se è così, come mai le hanno notificate?

Grazie delle risposte





Perchè i lavori ultimati sino al 12.03.2006 avevano tempo sino al 31 gennaio dell'anno successivo per essere accatastati. Fai un pò tu i conti di quando sono andate in prescrizione le sanzioni......

Una curiosità: ma i tuoi clienti ultimano sempre i lavori x inaugurare il nuovo anno...?

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lorussod

Iscritto il:
30 Maggio 2006

Messaggi:
266

Località

 0 -  0 - Inviato: 03 Gennaio 2013 alle ore 18:03

Da quello che dici, quindi la prima sanzione andava in prescrizione il 01.02.2012, la seconda invece no, poichè dal 12.03.2006 il termine non è più il 31 gennaio dell'anno successivo, bensì 30 giorni dalla data in cui è divenuto servibile all'uso.

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Notrami

Iscritto il:
19 Maggio 2009

Messaggi:
100

Località

 0 -  0 - Inviato: 04 Gennaio 2013 alle ore 10:10

Le sanzioni relative al catasto fabbricati si prescrivono al quinto anno solare dalla data in cui è avvenuta la violazione........ Ciò vuol dire che per un giorno ti paghi la sanzione....

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EFFEGI
f.g.

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16 Dicembre 2008

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2059

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Irpinia

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2013 alle ore 23:00

"Notrami" ha scritto:
[quote="lorussod"]Continuando con questo post....

Oggi due clienti si presentano in ufficio e mi portano due sanzioni relative alla tardiva presentazione delle pratiche DOCFA.

In una la data di ultimazione lavori è il 01.01.2006 e docfa consegnato il 30.09.2011, nell'altra è 01.01.2007 e consegnato il 31.05.2012.

Ma la prescrizione non scatta dopo i 5 anni?

E, se è così, come mai le hanno notificate?

Grazie delle risposte



Il termine per l’accatastamento di un immobile è fissato dall’art. 28 della legge n. 1249/1939, che stabiliva: “I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova che debbono considerarsi immobili urbani, a norma dell’art. 4, devono essere dichiarati all’Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati, ancorché esenti, temporaneamente o permanentemente, dai tributi immobiliari, ovvero soggetti ad imposta mobiliare”.

Il suddetto termine del “31 gennaio dell’anno successivo” è stato reso più ristretto con l’art-34-quinquies, comma 2° del D.L. 4/2006 conv. nella legge n. 80/2006 che ha portato il precedente termine in “trenta giorni dal momento” in cui sono divenuti abitabili o servibili all’uso cui sono destinati…

Riporto un prospetto delle sanzioni rapportate al periodo in cui si sono verificate le violazioni:

a) Fino al 11/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento era fissato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di ultimazione.

a.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Prescritta alla data odierna

b) dal 12/3/2006 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione.

b.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 258 - Max €. 2'066 (art. 1, comma 338 legge 311/2004)

c) dal 01/07/2011 il TERMINE per la presentazione dell'accatastamento è stabilito in 30 giorni dalla data di ultimazione.

c.1) SANZIONE per ritardato od omesso aggiornamento: Min €. 1'032 - Max €. 8'264 (art. 2, comma 12 D. Lgs 23/2011).

Queste sono le sanzioni... però c'è da dire che:

L’art. 20 del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che: “l’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

Quindi se un fabbricato divenuto abitabile il 30/03/2007, l’obbligo di accatastamento è fissato entro il 29/04/2007 (trenta giorni), per cui la relativa sanzione si è prescritta il 31/12/2012.

Questo significa che ad oggi le sanzioni per omessa o tardiva denuncia di accatastamento per violazioni commesse entro 31/12/2007, sono tutte prescritte.

Per quanto concerne i fabbricati c.d. “fantasma” accertati dall’ufficio con attribuzione della rendita presunta ai sensi dell’art. 19, D. L.78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010, il termine per la regolarizzazione catastale è fissato in 120 giorni a far data dal 03/05/2012 e quindi il termine è scaduto il 31/08/2012 (relativamente alla prima fase di pubblicazione, per le nuove ed attuali pubblicazioni i termini sono ancora in corso).

In caso di ritardo nella regolarizzazione, le sanzioni di cui innanzi sono quadruplicate (art. 2, comma 12, D.Lgs. 23/2011).

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