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Argomento: Sanzione per tardata presentazione Docfa a chi spetta pagarla

Autore Risposta

bioffa69

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 18:48

"rubino" ha scritto:
Non è che non s'è spiegata, non l'ha scritto ma comunque cambia poco, la data di ultimazione da indicare nella denuncia di variazione è quella della chiusura dei lavori comunicati con la cila e non può essere un'altra.

Per quanto al calcolo della consistenza, ovviamente non ho la documentazione per verificare il palese l'errore ma se lei sostiene che essa sia diminuita di mezzo vano rispetto al classamento originario per dolo del tecnico dovrebbe dimostrarlo: come ha fatto, dichiarando il falso? Il meccanismo di proposta della classe gliel'ho già spiegato, ci scriva cosa ha dichiarato il tecnico nel documento inviato al catasto per dimostrare che è equa la seconda classe e non la ottava e ne riparliamo.





Ma non so come funziona presso le altre Agenzia, ma a meno che la classe sia derivata da classamento automatico, qui non si declassa niente con un DOCFA, se già dichiarata di 8, da un tecnico e validata dall'Agenzia, io col DOCFA, non la declasso, unico modo istanza in Autotutela, che 99 votle su 100, non ottiene risposta, perchè l'Agenzia risponde, solo quando ritiene d'aver torto.

Ho voglia con un DOCFA , di dire che non è di 8, ma 2, non so cosa dovrei allegare, per vedermi comunque rigettata la pratica.



Saluti

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rubino
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Potenza

 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 19:17

Una denuncia di variazione col classamento proposto dal tecnico non può essere rifiutata dall'Ufficio per questo motivo, può essere o meno validata ma non può essere respinta a priori e a prescindere, mi chiedo con quale motivazione lo fanno. Questa disposizione risale agli albori del docfa e la direzione centrale scrisse chiaramente che gli uffici provinciali NON dovevano comportarsi in questo modo.

Premesso che i controlli del documento trasmesso sono di due tipi: casuale e deterministico e che col primo si verificano il 5% delle pratiche affluite e con il secondo i classamenti delle categorie speciali/particolari e quelli proposti se il tecnico non potesse farlo, ti pare mai che la procedura definisca con precisione queste procedure di verifica?

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Vittoriar89

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15 Gennaio 2025 alle ore 17:00

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 19:19

Il mio intento non è dimostrare la turbata o il dolo del tecinico, è il tecnico di fiducia del venditore, io in quanto futura acquirente voglio solo sincerarmi di non dover pagare sanzioni legate ad un errore a me non imputabile.

Per il resto, che sia dolo, colpa, negligenza o altro non mi riguarda e non siamo nelle sedi opportune per discuterne.

La domanda era relativa a chi, eventualmente, verrà indirizzata la sanzione se al proprietario attuale o a me che sarò proprietaria in futuro.

grazie

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Manero

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11 Agosto 2022 alle ore 12:24

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 19:29

"bioffa69" ha scritto:
"rubino" ha scritto:
Non è che non s'è spiegata, non l'ha scritto ma comunque cambia poco, la data di ultimazione da indicare nella denuncia di variazione è quella della chiusura dei lavori comunicati con la cila e non può essere un'altra.

Per quanto al calcolo della consistenza, ovviamente non ho la documentazione per verificare il palese l'errore ma se lei sostiene che essa sia diminuita di mezzo vano rispetto al classamento originario per dolo del tecnico dovrebbe dimostrarlo: come ha fatto, dichiarando il falso? Il meccanismo di proposta della classe gliel'ho già spiegato, ci scriva cosa ha dichiarato il tecnico nel documento inviato al catasto per dimostrare che è equa la seconda classe e non la ottava e ne riparliamo.





Ma non so come funziona presso le altre Agenzia, ma a meno che la classe sia derivata da classamento automatico, qui non si declassa niente con un DOCFA, se già dichiarata di 8, da un tecnico e validata dall'Agenzia, io col DOCFA, non la declasso, unico modo istanza in Autotutela, che 99 votle su 100, non ottiene risposta, perchè l'Agenzia risponde, solo quando ritiene d'aver torto.

Ho voglia con un DOCFA , di dire che non è di 8, ma 2, non so cosa dovrei allegare, per vedermi comunque rigettata la pratica.



Saluti



Il tecnico ha presentato un docfa per diversa distribuzione interna, non per esclusiva attribuzione di nuovo classamento.

Ha ragione l'acquirente a pretendere però un classamento adeguato se questi è stato proposto esageratamente esiguo rispetto a quando lo era prima dell'esecuzione delle opere. Non va dimenticato che l'acquirente paga le tasse determinate sull'imponibile che viene dalla rendita catastale in atti e se questa non è congrua, neanche le tasse sono congrue. Il docfa è stato difatti prontamente, dal tecnico stesso, sostituito con altro docfa registrato con proposta una rendita appropriata ma con data di ultimazione lavori oltre i trenta giorni (immagino la stessa indicata nel primo docfa). La sanzione per il ritardo della pratica docfa verrà sicuramente applicata dall'ufficio al soggetto intestatario del bene e all'indirizzo di domicilio indicato nella pratica docfa, se il tecnico non ha provveduto con il ravvedimeto operoso al momento dell'invio della pratica.

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rubino
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 1 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 19:29

No signora, questa è sede opportunissima e se permette ci riguarda eccome, dato che l'incipit della sua discussione è: il tecnico ha sbagliato.

La sanzione per il ritardo nell'invio della variazione è certa e verrà notificata all'intestato catastale in atti al momento della spedizione dell'avviso di accertamento.

L'avviso dell'eventuale variazione del classamento, se avverà, sarà notificato all'intestato catastale al momento in cui viene spedito dall'Ufficio provinciale Territorio.

Nei termini che leggerà negli avvisi potrà inviare memorie, relazioni ecc avverso i provvedimenti.

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Vittoriar89

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 20:19

Quando indica che la sanzione verrà applicata al soggetto intestatario del bene che intende?

attualmente il proprietario ê l'originario proprietario, entro giugno diventerò io properitaa, temo possa arrivare successivamente a me!

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Pippocad

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Südtirol

 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 21:06

Mi pare ci siano pareri discordanti su chi la deve pagare.

Nell'atto notarile puoi sempre inserire una postilla a tua tutela. Di solito si scrive comunque " l'immobile viene compravenduto libero da arretrati di imposte e tasse, da servitù personali, da altri oneri pregiudizievoli,ecc."

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Vittoriar89

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 21:29

Quindi verosimilmente a me che non c'entro nulla?!

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Vittoriar89

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15 Gennaio 2025 alle ore 17:00

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 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2025 alle ore 21:30

Mi pare la soluzione più opportuna.

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2025 alle ore 12:17

Penso che tutto il problema non ci sarebbe se si fosse utilizzata la causale "Rettifica docfa prot n°" nella quale si spiegava l'errore commesso senza ricorrere a false causali che hanno l'effetto di produrre sanzioni.

Comunque è sempre buona prassi discutere col cliente il classamento da proporre, che sia sensato e difendibile, una volta deciso basta. Abbiamo proposto classe due perchè è un classe due, fine della discussione.

Cordialmente

PS: per fine della discussione intendo quella tra tecnico venditore ed acquirente. Noi continuiamo pure.

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rubino
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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2025 alle ore 12:38

Certo, anche perché la denuncia di variazione viene firmata dal tecnico e dal dichiarante, che deve essere perfettamente edotto di tutto, soprattutto se si propone la rendita: sento spesso di colleghi che accettano pedissequamente il classamento automatico e di tecnici che, per accontentare il proprietario che vuole pagare di meno, propongono con grande facilità. Mettiamoci che non si dice dell'intenzione di vendere l'immobile e che spesso ci si rivolge ad altri tecnici per farsi spiegare gli arcani e che questi non non ci pensano due volte a fare i perfetti professori denigrando il lavoro di colleghi (Eh, Signora, questo ha sbagliato tutto, se veniva da me ...) ecco che si arriva qui.

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Manero

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 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2025 alle ore 13:14

"samsung" ha scritto:
Penso che tutto il problema non ci sarebbe se si fosse utilizzata la causale "Rettifica docfa prot n°" nella quale si spiegava l'errore commesso senza ricorrere a false causali che hanno l'effetto di produrre sanzioni.

Comunque è sempre buona prassi discutere col cliente il classamento da proporre, che sia sensato e difendibile, una volta deciso basta. Abbiamo proposto classe due perchè è un classe due, fine della discussione.

Cordialmente

PS: per fine della discussione intendo quella tra tecnico venditore ed acquirente. Noi continuiamo pure.



Perchè con la causale rettifica docfa n. non ci sono sanzioni ?

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bioffa69

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23 Settembre 2009

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BRESCIA

 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2025 alle ore 14:05

"Manero" ha scritto:
"samsung" ha scritto:
Penso che tutto il problema non ci sarebbe se si fosse utilizzata la causale "Rettifica docfa prot n°" nella quale si spiegava l'errore commesso senza ricorrere a false causali che hanno l'effetto di produrre sanzioni.

Comunque è sempre buona prassi discutere col cliente il classamento da proporre, che sia sensato e difendibile, una volta deciso basta. Abbiamo proposto classe due perchè è un classe due, fine della discussione.

Cordialmente

PS: per fine della discussione intendo quella tra tecnico venditore ed acquirente. Noi continuiamo pure.



Perchè con la causale rettifica docfa n. non ci sono sanzioni ?





Esatto, la circolare 3/2006, prevede la non sanzionabilita per le cat.F, e l'esatta rappresentazione grafica (che non modifica la rendita), da dove si evince che anche questa causale non è sanzionabile?

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