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Riflessione in merito alla Circolare 2E/2016 |

CESKO
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Buona sera, facendo riferimento a quanto disposto dal Paragrafo 3.3.1 della Circolare 2E/2016, vorrei capire perche alcuni Uffici (specie dalle mie parti) ad oggi (Anno 2026) ignorano il fatto che "la corte comune costituisce pertinenza dell'unica unità residenziale a cui è asservita", registrando i Docfa come fossero acqua fresca? In questi casi, cosa bisognerebbe fare? una segnalazione alla Direzione Centrale? Premetto che le pratiche sono state registrate manualmente dai Funzionari dell'Ufficio ed in sede di successiva verifica il classamento è stato validato e/o rettificato senza procedere all'annulamento della pratica Docfa inviata (rif. alle pratiche inviate - ante 2026). Morale della favola, ma a che servono le Circolari (non parlo delle linee guida) quando poi gli Uffici fanno a modo loro?
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rubino
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(GURU)
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"CESKO" ha scritto: Buona sera, facendo riferimento a quanto disposto dal Paragrafo 3.3.1 della Circolare 2E/2016, vorrei capire perche alcuni Uffici (specie dalle mie parti) ad oggi (Anno 2026) ignorano il fatto che "la corte comune costituisce pertinenza dell'unica unità residenziale a cui è asservita", registrando i Docfa come fossero acqua fresca? In questi casi, cosa bisognerebbe fare? una segnalazione alla Direzione Centrale? Premetto che le pratiche sono state registrate manualmente dai Funzionari dell'Ufficio ed in sede di successiva verifica il classamento è stato validato e/o rettificato senza procedere all'annulamento della pratica Docfa inviata (rif. alle pratiche inviate - ante 2026). Morale della favola, ma a che servono le Circolari (non parlo delle linee guida) quando poi gli Uffici fanno a modo loro? Secondo me perché si spaventano di applicarla dopo che per decenni è stato fatto diversamente, esponendo gli uffici a una marea di ricorsi saltando il principio dell' eguaglianza fiscale.
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EFFEGI
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"CESKO" ha scritto: Buona sera, facendo riferimento a quanto disposto dal Paragrafo 3.3.1 della Circolare 2E/2016, vorrei capire perche alcuni Uffici (specie dalle mie parti) ad oggi (Anno 2026) ignorano il fatto che "la corte comune costituisce pertinenza dell'unica unità residenziale a cui è asservita", registrando i Docfa come fossero acqua fresca? In questi casi, cosa bisognerebbe fare? una segnalazione alla Direzione Centrale? Premetto che le pratiche sono state registrate manualmente dai Funzionari dell'Ufficio ed in sede di successiva verifica il classamento è stato validato e/o rettificato senza procedere all'annulamento della pratica Docfa inviata (rif. alle pratiche inviate - ante 2026). Morale della favola, ma a che servono le Circolari (non parlo delle linee guida) quando poi gli Uffici fanno a modo loro? Scusa Cescko ma non ho capito il tuo dubbio. Tu ti lamenti che gli uffici non accettano la corte esclusiva che disegni unitamente all'unità abitativa, oppure gli uffici vogliono che sia individuata come "bene comune non censibile" assegnandogli un altro sub? Saluti e buona domenica
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CESKO
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"EFFEGI" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Buona sera, facendo riferimento a quanto disposto dal Paragrafo 3.3.1 della Circolare 2E/2016, vorrei capire perche alcuni Uffici (specie dalle mie parti) ad oggi (Anno 2026) ignorano il fatto che "la corte comune costituisce pertinenza dell'unica unità residenziale a cui è asservita", registrando i Docfa come fossero acqua fresca? In questi casi, cosa bisognerebbe fare? una segnalazione alla Direzione Centrale? Premetto che le pratiche sono state registrate manualmente dai Funzionari dell'Ufficio ed in sede di successiva verifica il classamento è stato validato e/o rettificato senza procedere all'annulamento della pratica Docfa inviata (rif. alle pratiche inviate - ante 2026). Morale della favola, ma a che servono le Circolari (non parlo delle linee guida) quando poi gli Uffici fanno a modo loro? Scusa Cescko ma non ho capito il tuo dubbio. Tu ti lamenti che gli uffici non accettano la corte esclusiva che disegni unitamente all'unità abitativa, oppure gli uffici vogliono che sia individuata come "bene comune non censibile" assegnandogli un altro sub? Saluti e buona domenica Buona domenica, il discorso è che gli Uffici accettano il fatto che la corte può essere individuata come B.C.N.C. in presenza di una sola unità immobiliare ad suso abitativa con sottostante garage censito autonomamente in cat. C/6 (esempio). Il Docfa (per nuova costruzione) dovrebbe essere Respinto dall'Ufficio, cosa che non succede .... perchè lo stesso Ufficio lo Registra non ponendosi il problema (E' QUESTO CIO' CHE NON CAPISCO, Perchè ???) saluti
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EFFEGI
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"CESKO" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Buona sera, facendo riferimento a quanto disposto dal Paragrafo 3.3.1 della Circolare 2E/2016, vorrei capire perche alcuni Uffici (specie dalle mie parti) ad oggi (Anno 2026) ignorano il fatto che "la corte comune costituisce pertinenza dell'unica unità residenziale a cui è asservita", registrando i Docfa come fossero acqua fresca? In questi casi, cosa bisognerebbe fare? una segnalazione alla Direzione Centrale? Premetto che le pratiche sono state registrate manualmente dai Funzionari dell'Ufficio ed in sede di successiva verifica il classamento è stato validato e/o rettificato senza procedere all'annulamento della pratica Docfa inviata (rif. alle pratiche inviate - ante 2026). Morale della favola, ma a che servono le Circolari (non parlo delle linee guida) quando poi gli Uffici fanno a modo loro? Scusa Cescko ma non ho capito il tuo dubbio. Tu ti lamenti che gli uffici non accettano la corte esclusiva che disegni unitamente all'unità abitativa, oppure gli uffici vogliono che sia individuata come "bene comune non censibile" assegnandogli un altro sub? Saluti e buona domenica Buona domenica, il discorso è che gli Uffici accettano il fatto che la corte può essere individuata come B.C.N.C. in presenza di una sola unità immobiliare ad suso abitativa con sottostante garage censito autonomamente in cat. C/6 (esempio). Il Docfa (per nuova costruzione) dovrebbe essere Respinto dall'Ufficio, cosa che non succede .... perchè lo stesso Ufficio lo Registra non ponendosi il problema (E' QUESTO CIO' CHE NON CAPISCO, Perchè ???) saluti Cesko questo è quello che si faceva una volta e che era la cosa più giusta da fare. Quello che è sbagliato è la circolare che ha diramato l'ade che obbliga al censimento della corte unitamente all'abitazione anche quando ci sia un'altra unità C/2 o C/6 che "utilizza/no" questa corte. Capisco quello che intendi e la tua preoccupazione caso mai poi entro un anno l'ufficio cambi idea e ti obbliga alla redazione di una variazione catastale per correre al riparo e corregere l'errore. Ma se l'ufficio è orientato a non "rispettare la legge" io non mi preoccuperei più di tanto, perchè IO non condivido quella circolare, anche se di fatto da me viene rispettata e quindi anche io la devo rispettare. Saluti
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CESKO
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"EFFEGI" ha scritto: Capisco quello che intendi e la tua preoccupazione caso mai poi entro un anno l'ufficio cambi idea e ti obbliga alla redazione di una variazione catastale per correre al riparo e corregere l'errore. Fammi capire ...., quindi secondo Te, la cosa può essere fatta anche apposta per spillare successivamente altri quattrini a discapito del contribuente? Non ho nessun problema (se ti fa piacere) a girarti l'accatastamento di qualche giorno fà del problema in questione (addirittura, è la cosa mi fà ancora più rabbia ..... essendo un nuovo accatastamento, il professionista [scienziato di turno appartenente ad altra categoria....] senza alcun motivo ha censito il B.C.N.C. con pratica a parte] e l'Ufficio l'ha registrata) Non so cosa pensare, dalle nostre parti così sta funzionando! saluti e buona domenica
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CESKO
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"EFFEGI" ha scritto: Cesko questo è quello che si faceva una volta e che era la cosa più giusta da fare. Fausto però scusami, la Circolare n.ro 2E/2016, non ha fatto altro che ribadire il concetto già vigente dal 1941, infatti , al Punto n. 100 - Circolare n° 134/1941 [La corte non deve essere dichiarata come B.C.N.C. ma come pertinenza elusiva della abitazione anche se nel lotto esistono locali accessori impropriamente dichiarati come locali autonomi (di deposito o locali garage)] solo che poi nel corso degli anni (dal 1941 al 2016) il discorso si è perso per la strada .... geototus.altervista.org/normativa/1941/c... Concordi? a questo punto: un suggerimento lo darei prima alla Direzione Regionale e poi a quella Centrale Saluti
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Topgun
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Dipende dalla corte. Da quando fu istituito l'obbligo di censire l'autorimessa autonomamente dall'abitazione anche se pertinenza della stessa (anche questo, non sempre osservato dall'ufficio come obbligo), c'è stato un periodo in cui furbescamente il giardino del villino veniva reso escluso dalla consistenza dell'abitazione come bene comune non censibile in quanto servente anche per l'accesso all'autorimessa. L'ufficio in questi casi non aveva nessun potere di intervenire, anche perchè in effetti la corte può essere rappresentata da un piazzale con la rampa utilizzato esclusivamente per l'accesso sia all'abitazione che al garage. La circolare 2E che istituiva l'obbligo della separazione delle cantine ed autorimesse dall'abitazione anche se pertinenziali è stata integrata da una specie di avertimento di prestare attenzione da parte del professionista redattore del docfe a procedere in questo senso: censire la corte a seconda dell'utilizzo potenziale che se ne fa. Una corte utilizzata a giardino dall'abitazione non può essere censito bene comune non censibile solo per la presenza di una autorimessa censita autonomamente nello stesso lotto. Gli uffici si devono attenere a queste disposizioni di prassi diffuse dall'Agenzia centrale. Chi non lo fa evidentemente trasgredisce gli ordini dall'alto e quindi può essee soggetta a ammonimento. Ricordo l'agenzia di Padova che non accettava i libretti pregeo per sole coordinate. I funzionari locali furono spettinati dall'Agenzia centrale. Va detto che prima di respingere una corte censita impropriamente come bene comune bisogna analizzare bene il caso specifico perchè non è detto che questo sia un giardino e non si può fare certamente un processo alle intenzioni per una area utilizzata come marciapiede, viottolo di accesso e rampa carrabile. Bisogna tener per forza conto dello stato dei luoghi e della prassi di censimento esercitata in quel luogo.
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