vi allego questa parte di raccolta che può esservi utile:
ACCESSO DATI CATASTO
Inviato da: L'amico Fritz Data: Fri, 10/11/2006 - 14:52
La copia del documento di riconoscimento del DELEGANTE deve unirsi alla delega.
Il DELEGATO deve farsi riconoscere mostrando un proprio documento ma non deve consegnarlo in copia
Per la normativa frequenta il forum [www.pregeo.it]
Ciao e ricordati di farti mostrare sempre la normativa.
I catastali sono in parte ( non tutti ) travisatori delle circolari che la loro stessa agenzia emana, vogliono essere più bravi del loro direttore generale.
L'Anonimo padovano Inviato: Ven Nov 10, 2006 10:55 pm
In un ufficio che frequento si regolano così:
1. Il richiedente la visura è chi è davanti allo sportello;
2. Chi firma la richiesta è sempre chi è davanti allo sportello;
3. Chi è davanti allo sportello può scrivere in calce alla richiesta che esegue la visura per conto di Tizio;
4. L'addetto alla visura intesta la ricevuta a chi è davanti allo sportello e annota sulla ricevuta che la bolletta è eseguita per conto di Tizio.
E così vissero tutti felici e contenti:
a) l'ufficio intesta la visura a chi materialmente esegue la visura;
b) chi è davanti allo sportello può dimostrare a Tizio di avere eseguito la visura per il lavoro che Tizio gli aveva commissionato.
Con la territoriale 77368 si chiarisce che l’utilizzazione delle deleghe è obbligatoria dal giorno 13 novembre 2006..
Per quanto attiene la presentazione delle istanze si chiarisce che la eventuale delega è dovuta nel caso di richiesta di correzione del classamento e quindi non occorre qualora l’oggetto della domanda sia la rettifica di:
- errore sulla persona cui è intestato l’immobile;
- errore ortografico nell’intestazione;
- errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita;
- evidente errore nei diritti, nelle quote, nelle annotazioni;
- errore sui dati di toponomastica;
- grossolano errore di consistenza dell’immobile;
- richiesta di identificativo catastale.
DELEGHE come comportarsi DOCFA , PREGEO , VARIAZIONI COLTURALI e VOLTURA - presentazione e ritiro -
Si applica la Territoriale n. 72441 del 11.10.2006 secondo la quale possono presentare-ritirare le denunce il tecnico redattore o uno dei titolari di diritti sull’immobile;
Il titolare deve essere identificato mediante la presentazione di un valido documento di riconoscimento ( ovviamente gli estremi dello stesso devono essere acquisiti dall’Ufficio );
Il professionista redattore può delegare chiunque mediante una delega occasionale o continuativa; si consiglia vivamente di utilizzare i modelli di delega predisposti dalla Direzione;
La delega occasionale si presenta insieme alla copia leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante;
L’Ufficio identifica il delegato e unisce la delega, con la copia del documento di riconoscimento, alla denuncia Docfa-Pregeo;
La delega continuativa, con copia leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante, è redatta in doppia copia, è protocollata dall’Ufficio e l’esemplare restituito può essere mostrato allo sportello che trascriverà gli estremi del protocollo sulla denuncia oppure può essere riprodotto in copia e consegnato per essere unito alla denuncia;
L’Ufficio può identificare il delegato;
Nel caso che sia il delegato a ritirare la documentazione, oltre alla presentazione della delega (occasionale/continuativa) occorre esibire l’originale della ricevuta;
Se l’originale della ricevuta è stato smarrito si deve presentare il tecnico redattore che attesterà per iscritto l’avvenuto smarrimento.
NON E’ AMMESSA la “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
CERTIFICATI RILASCIATI IN DIFFERITA Si applica la Territoriale n. 72441del 11.10.06 e la previdente nota n. 57922 del 04.08.06;
Sul duplicato della richiesta che rimane all’Ufficio saranno apposti gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente;
Se chi ritira è persona diversa dal richiedente necessita esibire delega ( vedi i casi precedenti) ed originale della ricevuta.
Nell’eventualità di smarrimento della ricevuta il richiedente identificato attesterà per iscritto l’avvenuta circostanza che sarà annotata nella ricevuta dell’Ufficio agli estremi del documento di riconoscimento.
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
ISTANZE Sottoscrizione e presentazione
Si applica la Territoriale n. 77368 del 30.10.2006;
Le istanze relative alla richiesta di identificativo catastale e di correzione di errore:
-sulla persona cui è intestato l’immobile – ortografico nell’intestazione – codice fiscale, luogo e data di nascita – diritti, quote, annotazioni – dati toponomastica – consistenza, devono essere sottoscritte da uno dei titolari dei diritti reali e possono essere presentate anche da un altro soggetto senza delega
Tuttavia se nell’istanza è dichiarato che la presentazione della medesima è correlata alla redazione di un atto di aggiornamento catastale allora l’istanza stessa può essere sottoscritta e presentata dal professionista; - L’istanza volta a chiedere la variazione di classamento deve essere sottoscritta e presentata da uno dei titolari di diritti reali sull’immobile oppure può essere presentata da un delegato ( vedi i casi precedenti ).
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
VISURE
La visura è regolata dal provvedimento .12.2006; il richiedente è chi si presenta allo sportello; Il richiedente deve compilare l’apposita richiesta, con l’indicazione delle proprie generalità e del proprio codice fiscale, e la deve sottoscrivere;
NON E’ AMMESSA LA DELEGA.
PLANIMETRIE La Procedura Operativa ancora vigente è la n. 59 /10.12.2003 e quindi non si applicano le nuove normative sulle deleghe
Si consiglia vivamente di utilizzare il modello di delega allegato a detta Procedura;
Il delegante può essere uno qualunque dei titolari dei diritti gravanti sulla u.i.;
Per l’autentica della firma, se il delegato NON E’ un professionista, necessita allegare alla delega la copia leggibile di un documento di riconoscimento non scaduto del delegante mentre se il delegato è un professionista non occorre tale copia ma sarà sufficiente la sottoscrizione della delega da parte dello stesso professionista;
La P. O si riferisce a “professionista regolarmente iscritto negli Albi Professionali di categorie abilitate alla presentazione di atti tecnici di aggiornamento del CEU”.
( per i notai vige la circolare n. 9/25.11.2003 nella quale si fa riferimento ad una dichiarazione sottoscritta dallo stesso notaio ).
NON E’ AMMESSA LA “SUB DELEGA” o delega indiretta ossia il delegato non può, a sua volta, delegare altri.
per i modelli dovete cercare negli allegati alle circolari e provvedimenti citati
cordialità