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Retroattività rendita a seguito di accertamento (dopo docfa) |

22edo
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Buongiorno, Ho un quesito abbastanza intricato... A seguito di una docfa per fusione di 2 immobili, e a distanza di circa un anno, è giunto l'accertamente con conseguente modifica della classe dell'immobile e rialzo della rendita catastale. Cosa succede all'imu? Ci sono pareri discordanti... Mi riferisco alla retroattività o meno dell'imposta. Secondo quanto statuisce la circolare 11/2005 dell'adt sembra non vi possa esistere retroattività in questi casi, e che quindi la rendita catastale "aggiornata" entrerà in vigore dalla data di notifica di accertamento e non dalla data della docfa. Invece questo articolo http://virgilianaconsulting.it/tributi-l..., con tanto di sentenze della corte di cassazione non pare lasciare scampo alla retroattività. Confido in un vostro chiarimento, grazie.
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robertopi
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"22edo" ha scritto: Buongiorno, Ho un quesito abbastanza intricato... A seguito di una docfa per fusione di 2 immobili, e a distanza di circa un anno, è giunto l'accertamente con conseguente modifica della classe dell'immobile e rialzo della rendita catastale. Cosa succede all'imu? Ci sono pareri discordanti... Mi riferisco alla retroattività o meno dell'imposta. Secondo quanto statuisce la circolare 11/2005 dell'adt sembra non vi possa esistere retroattività in questi casi, e che quindi la rendita catastale "aggiornata" entrerà in vigore dalla data di notifica di accertamento e non dalla data della docfa. Invece questo articolo http://virgilianaconsulting.it/tributi..., con tanto di sentenze della corte di cassazione non pare lasciare scampo alla retroattività. Confido in un vostro chiarimento, grazie. A me risulta sia reatroattivo, quindi si procede con ravvedimento, se applicabile. Saluti
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rubino
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E se l'immobile è stato oggetto di un atto di compravendita?
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EFFEGI
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"rubino" ha scritto: E se l'immobile è stato oggetto di un atto di compravendita? Se nell'atto di trasferimento non è stato indicato che trattasi di "rendita proposta" in caso di aumento del classamento comporta che l'AdE potrà accertare il valore non congruo e tassare la differenza e irrogare le sanzioni. Invece se nell'atto é citato che trattasi di rendita proposta in caso di aumento della rendita l'AdE ingiungera solo il pagamento della tassazione dovuta per il maggior valore conseguenziale all'aumento della rendita, senza sanzioni. Saluti
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totonno
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"22edo" ha scritto: Buongiorno, Ho un quesito abbastanza intricato... A seguito di una docfa per fusione di 2 immobili, e a distanza di circa un anno, è giunto l'accertamente con conseguente modifica della classe dell'immobile e rialzo della rendita catastale. Cosa succede all'imu? Ci sono pareri discordanti... Mi riferisco alla retroattività o meno dell'imposta. Secondo quanto statuisce la circolare 11/2005 dell'adt sembra non vi possa esistere retroattività in questi casi, e che quindi la rendita catastale "aggiornata" entrerà in vigore dalla data di notifica di accertamento e non dalla data della docfa. Invece questo articolo http://virgilianaconsulting.it/tributi..., con tanto di sentenze della corte di cassazione non pare lasciare scampo alla retroattività. Confido in un vostro chiarimento, grazie. Nello specifico caso non c'è retroattività. Perchè il contribuente ha rispettato la normativa catastale per la denuncia della variazione intervenuta sul bene, quindi il comune non può imputargli il pagamento della differenza di rendita tra proposta e accertata, in quanto egli non sapere se il catasto interviene a modificare la proposta e neanche quando, perchè il catasto lo può fare anche dopo dieci anni in autotutela. Nel secondo caso invece il contribuente non ha denunciato la variazione nei giusti tempi coincidenti all'avvenimento per cui il comune impone l'accatastamento mancato a carico del contribuente stesso e può chiedere la retroattività nel limite dei cinque anni dalla data di avvenimento del fatto dichiarata dalla parte. Saluti
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rubino
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"EFFEGI" ha scritto: "rubino" ha scritto: E se l'immobile è stato oggetto di un atto di compravendita? Se nell'atto di trasferimento non è stato indicato che trattasi di "rendita proposta" in caso di aumento del classamento comporta che l'AdE potrà accertare il valore non congruo e tassare la differenza e irrogare le sanzioni. Invece se nell'atto é citato che trattasi di rendita proposta in caso di aumento della rendita l'AdE ingiungera solo il pagamento della tassazione dovuta per il maggior valore conseguenziale all'aumento della rendita, senza sanzioni. Saluti Tutte le rendite entrano in atti come "proposte", anche quelle da classamento automatico e possono essere variate d'ufficio o dopo il sopralluogo ma non ho letto nulla riferito alla circostanza "cautelativa" in atti notarili.
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totonno
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"rubino" ha scritto: "EFFEGI" ha scritto: "rubino" ha scritto: E se l'immobile è stato oggetto di un atto di compravendita? Se nell'atto di trasferimento non è stato indicato che trattasi di "rendita proposta" in caso di aumento del classamento comporta che l'AdE potrà accertare il valore non congruo e tassare la differenza e irrogare le sanzioni. Invece se nell'atto é citato che trattasi di rendita proposta in caso di aumento della rendita l'AdE ingiungera solo il pagamento della tassazione dovuta per il maggior valore conseguenziale all'aumento della rendita, senza sanzioni. Saluti Tutte le rendite entrano in atti come "proposte", anche quelle da classamento automatico e possono essere variate d'ufficio o dopo il sopralluogo ma non ho letto nulla riferito alla circostanza "cautelativa" in atti notarili. EFFEGI si riferisce all'Art.12 della Legge 154/88 ancora vigente ed è pericolosissimo non avvalersene nelle compravendite perchè tratta i casi in cui l'immobile da trasferirsi non è dotato di rendita definitiva catastale. Saluti.
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EFFEGI
f.g.
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"totonno" ha scritto:
EFFEGI si riferisce all'Art.12 della Legge 154/88 ancora vigente ed è pericolosissimo non avvalersene nelle compravendite perchè tratta i casi in cui l'immobile da trasferirsi non è dotato di rendita definitiva catastale. Saluti. Perfetto totonno.
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rubino
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"EFFEGI" ha scritto: "totonno" ha scritto:
EFFEGI si riferisce all'Art.12 della Legge 154/88 ancora vigente ed è pericolosissimo non avvalersene nelle compravendite perchè tratta i casi in cui l'immobile da trasferirsi non è dotato di rendita definitiva catastale. Saluti. Perfetto totonno. Cioè questo (da: http://architettura.it/notes/ns_nazion...) LEGGE 13 MAGGIO 1988, N.154 (G.U.14-5-1988, n.112) CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGGE 14 MARZO 1988, N.70 CONCERNENTE NORME IN MATERIA TRIBUTARIA NONCHE' PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI URBANI Art.12 (Con ordinanza n.321 dell'8/10-7-1991, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 42, 53, 97, 101, 108, della Costituzione). 1. Le disposizioni del comma 4 dell'art.52 del decreto del Presidente della Repubblica 26-4-1986, n. 131, e del comma 5 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 637, aggiunto con l'art. 8 della legge 17-12-1986, n.880, si applicano anche ai trasferimenti di fabbricati o della nuda proprietà, nonché ai trasferimenti ed alle costituzioni di diritti reali di godimento sugli stessi, dichiarati ai sensi dell'art.56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1-12-1949, n.1142, ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita. >. >.
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22edo
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Vi ringrazio molto, non mi aspettavo tante risposte! Sì, la rendita è stata proposta ed l'ade ha tempo finchè vuole per chiederne la modifica in autotutela visto che il termine di un anno è ordinatorio e non perentorio. Invece non centra nulla la compravendita, che nel caso specifico non c'è assolutamente stata. Per quanto riguarda la circolare dell'adt 11/2005, reperibile qui http://def.finanze.it/DocTribFrontend/ge..., la rettifica in autotutela di una rc proposta con docfa in effetti rientra (pag.3, paragrafo Autotutela nel settore catastale: profili interpretativi) nel punto 1, ovvero: - riesame d'ufficio o su segnalazione di parte, volto a eliminare incongruenze derivanti da errori di inserimento o da applicazioni errate dei principi dell'estimo catastale; (CHE È RETROATTIVA) e non come avevo inizialmente interpretato nel punto 2, ovvero: - riesame effettuato a seguito di apposita istanza del contribuente con cui lo stesso sottopone all’Amministrazione fatti, circostanze o elementi nuovi, non presenti – e, quindi, non valutabili – al momento dell’originario accertamento; (Non retroattiva). Certo è che le sanzioni sono illegittime, quindi andranno tolte dal calcolo operato dal comune. ps Quanto dice totonno (che in questo caso non vi sarebbe retroattività) è da dimostrare, io ho cercato quante più possibili informazioni, se volessi aggiungere il riferimento normativo per affermare questo è ben accetto. Grazie
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totonno
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blogs.dlapiper.com/regulatory-ita/2017/0... Solo se c'è errore di classamento per il quale è necessario ricorrere in autotutela c'è retroattività. *************************************** virgilianaconsulting.it/tributi-locali-i... L’efficacia delle rendite catastali è tema delicato nell’ambito dell’applicazione della tassazione immobiliare. La regola centrale è stabilita dall’art. 74 della L. 342/00 che impone la notifica da parte degli uffici catastali. Il co.1 dell’art.74 della L. n.342/00 stabilisce che: “A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”. *************************************** Di seguito riporto un articolo che dice il contrario di come la penso io. Per l'autore dell'articolo non si deve confondere l'efficacia della rendita con la sua applicabilità. quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art... Nel caso in cui la rendita catastale sia stata proposta dal contribuente, secondo la procedura doc.fa ormai in uso da anni, l'agenzia delle Entrate deve provvedere all'esame della rendita proposta e alla sua eventuale rettifica entro il termine di 12 mesi. Termine tuttavia ordinatorio (Cassazione, ordinanza n. 3057/2018). Nel periodo di vigenza della rendita proposta il contribuente è tenuto a versare l'imposta sulla base della rendita proposta. Tuttavia, non appena intervenga la notifica dell'eventuale rettifica della rendita anzidetta effettuata dall'agenzia delle Entrate, la nuova rendita diviene efficace, rendendola utilizzabile anche per i periodi precedenti alla notifica stessa fino alla data di presentazione della rendita proposta da parte del contribuente (che dovrebbe corrispondere con l'avvenuta ultimazione o modifica dell'immobile). Anche se la rettifica è avvenuta nei dodici mesi successivi. Il tutto ovviamente rispettando il termine di decadenza per il recupero del tributo, fissato dall'articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 nel 31 dicembre del 5°anno successivo a quello in cui il tributo è stato o avrebbe dovuto essere versato ovvero a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Saluti
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22edo
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Ciao Totonno, avevo già letto tutti quegli articoli. E, anche se riconosco il fatto che non ci sia estrema chiarezza, mi sembra che la questione rientri in quello che l'adt chiama riesame al fine di correggere l’applicazione dei principi dell’estimo catastale, che ha effetto retroattivo. So di altri casi uguali in cui il mio comune ha applicato lo stesso principio, e non saprei a cosa appellarmi...alla fine la circolare è quella.
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22edo
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AGGIORNAMENTO: Richiesto ed ottenuto l'annullamento delle sanzioni sulle imposte Imu e tasi. Non escludo un ricorso all'adt per la modifica di classamento, anche se sarà difficile. Nella raccomandata l'adt parla, in caso di esito negativo, di accollarsi anche le spese legali...ma non è una procedura che si fa in autotutela, e quindi sostanzialmente gratuita? Se riuscissi a portare qualche esempio di immobili con caratteristiche similari e classamenti o categorie inferiori nella zona voglio vedere che dicono per giustificarsi...
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