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Argomento: RAVVEDIMENTO OPEROSO

Autore Risposta

Orlando1973

Iscritto il:
04 Maggio 2015 alle ore 16:51

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919

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 0 -  0 - Inviato: 10 Settembre 2017 alle ore 20:34

5 anni come sempre .

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venturiniluciano

Iscritto il:
08 Novembre 2006

Messaggi:
778

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 0 -  0 - Inviato: 17 Settembre 2017 alle ore 21:20

sfatiamo il mito dei 5 anni ?

fonte : http://www.telematiko.it

Oggi analizziamo 2 particolari casi in apparenza uguali tra loro, ma la differenza di un solo giorno di dichiarazione di fine lavori nel riquadro previsto della procedura docfa, realizza un paradosso temporale legislativo, sfatando il concetto ampiamente diffuso di prescrizione in 5 anni delle sanzioni tributarie.



Questo può riguardare nuove costruzioni o variazioni urbane che non sono state presentate nei termini previsti, ma non solo.



La problematica del conteggio dell'eventuale sanzione è tornato di moda in questo periodo, con le richieste inviate dall'agenzia ai contribuenti per sanare le situazioni di fabbricati censiti al catasto terreni ma non in quello dei fabbricati.
Per coloro i quali hanno perso i requisiti di ruralità va indicata la data in cui si è formata l'assenza dei requisiti, che potrebbe essere, ad esempio, perdità dei requisiti soggettivi (si era imprenditore agricolo) oppure oggettivi (vendita dei terreni o parte di esse tali da non rientrare nei parametri minimi della superificie e reddito ai fini iva oppure cessazione del contratto di affitto a favore di aziende agricole oppure per avere ricevuto il fabbricato senza possedere i requisiti:



Da ricordare che il termine massimo per non incorrere in sanzioni, per la presentazione della pratica docfa è di 30 giorni dal formarsi delle modifiche.



Trascorso tale periodo di 30 giorni si entra nel regime sanzionatorio anche con ravvedimento operoso che si articola in diverse fasi temporali





nota-ade-24747-20062013.pdf


Clicca sull'immagine per vederla intera




Rimane quindi da capire l'ultima voce (oltre due anni dalla violazione) : fino a quando rimane valido il regime sanzionatorio, ossia esiste un termine per la prescrizione ?



Il legislatore con il comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472



gazzetta-ufficiale-19980108_005_SO_004.p...


stabiliva in prima stesura la seguente modalità di prescrizione



1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla commissione della violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.



Tale disposizione è stata poi modificata 2 volte



Dlgs 203_98.pdf


dlg99.pdf


per arrivare infine al seguente testo



DLgs18-12-1997_472-testo aggiornato-al-2...


1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.



Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3



Quindi si è passati da:




  • un calcolo molto semplice di 5 anni dall'inizio del termine sanzionatorio cioè dopo 30 giorni dal momento in cui si è verificata la situzione di obbligo di presentazione di una pratica di aggiornamento catastale urbano mediante procedura docfa
  • a un calcolo più articolato, si calcolano i 30 giorni, si trova una data, si aggiungo 5 anni e si trasla il tutto al 31 dicembre di questo 5°anno



Qui inizia il paradosso dove il termine sanzionatorio diventa di 6 anni, mediante 2 casi che si differenziano per un solo giorno di presentazione

Clicca questo LINK per visualizzare le d...

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gustos94

Iscritto il:
12 Luglio 2016 alle ore 16:07

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UMBRIA

 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2018 alle ore 17:52

salve...

mi accodo per esporre il mio caso.

ho una lettera per attribuzione r.c. presunta notificata a gennaio 2017. l'immobile è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale del 3/05/2012, quindi nel docfa dovra' essere inserita la data 31/08/2012.

In fase di invio del documento, richiedendo il ravvedimento operoso con la data del 31/08/12 il sistema non va avanti in quanto riporta "sanzioni non dovute per decadenza termini"

la mia domanda è:

-non c'è altro modo per ravvedersi e se si, quale?

-se non esiste alcun modo arriverà una sanzione per intero tra qualche mese?

-posso applicare come data fine lavori, il 121° giorno successivo alla notifica, cosi da poter pagare il ravvedimento, come riportato nella Nota n. 24747 del 20 giugno 2013 che trovate in questo link???




grazie

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gustos94

Iscritto il:
12 Luglio 2016 alle ore 16:07

Messaggi:
120

Località
UMBRIA

 0 -  0 - Inviato: 16 Gennaio 2018 alle ore 18:08

per la cronaca, visto che dal primo gennaio il sistema non consente di ravvedersi x le r.c. presunte con data fine lavori del 31/08/12, ho concordato con l'ufficio il ravvedimento con data fine lavori al 121° giorno successivo la notifica della lettera.

anche per i fr il sistema non consente più il ravvedimento per decadenza termini, quindi cade tutto in prescrizione anche a fronte delle recenti lettere inviate dall'agenzia???

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