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Autore nuova costruzione e circolare 2e/2016

hopemanu

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prov. Latina

 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2016 alle ore 20:23

Ho redatto un docfa per la nuova costruzione di un magazzino o per meglio dire di due locali ripostiglio attigui con ingressi separati, il tecnico catastale ha respinto il docfa perche per lui alla luce della circolare 2e sono 2 unita immobiliari.

la sospensione per un verso la vedo come il tecnico catastale per l altro no in quanto potrebbero essere complementari come autonimia funzionale, in quanto sono di circa 6 o 7 mq ognuno.

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Autore Risposta

EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 15 Giugno 2016 alle ore 21:56

Purtroppo credo che la Circolare suddetta creerà non pochi problemi in sede di presentazione del Docfa visto che si è capito che per fare cassa vogliono impedire di creare grandi unità immobiliari (in pratica più diritti catastali da incassare da parte dell'Agenzia e più Imu e Tasi a favore dei Comuni). Ora mi chiedo: ma il poligono per accessori indiretti non comunicanti diventerà un lontano ricordo?

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2016 alle ore 09:36

Salve,

se i 2 ripostigli non sono comunicanti tra loro, allora è giusto censirli separatamente come sempre stato, poichè sono funzionalmente autonomi anche singolarmente avendo accesso indipendente.

Se invece sono collegati tra loro, in quanto per esempio manca il muro divisorio interno, allora non vedo perchè non si possa censire come un unico magazzino che poi abbia 2 accessi.

La circ. 2/2016 dice che le cantine o depositi o autorimesse, presenti in complessi ospitanti una o più unità immobiliari residenziali,quando hanno accesso autonomo da strada o da corte esclusiva o da parti comuni, costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti, ma sempre rispetto all'abitazione della quale fanno parte.

Quindi l'autonomia è rapportata al resto dell'abitazione, e non fra 2 magazzini comunicanti, se questo è il tuo caso.

Spero di essere stato chiaro.

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2016 alle ore 09:44

"EALFIN" ha scritto:
Ora mi chiedo: ma il poligono per accessori indiretti non comunicanti diventerà un lontano ricordo?



Diciamo che la norma è riferita solo alle unità immobiliari residenziali, quindi nelle categorie B per esempio è ancora utilizzabile.

Ma anche nelle categorie residenziali per me si può ancora usare, per esempio se ho un locale adibito a Centrale termica accessibile dall'esterno, non mi possono mica obbligare a censirlo separatamente come C2 visto che non è la sua destinazione, e quindi utilizzo il poligono per accessori indiretti non comunicanti.

Non trovi?

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hopemanu

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prov. Latina

 0 -  0 - Inviato: 16 Giugno 2016 alle ore 12:22

nel caso di complesso immobiliare sono concorde con voi,

un accessorio non comunicante, e una untita non riconducibile alle casistiche della circolare e dovrebbe essere uno spogliatoio o un piciccolo ripostiglio

ma nel mio caso non vedo applicabile la circolare, in quando io non ho altre unita nei dintorni tranne quella che sto censend

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2016 alle ore 13:42

"hopemanu" ha scritto:

ma nel mio caso non vedo applicabile la circolare, in quando io non ho altre unita nei dintorni tranne quella che sto censend



infatti è quello che ti ho detto io.

Però, ripeto, se i du ripostigli attigui non sono collegati internamente tra di loro allora è giusto censirli separatamente sulla base non della circ. 2 ma sul principio di produzione di reddito autonomo.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 17 Giugno 2016 alle ore 21:11

E' chiaro che fatta le Legge trovato l'inganno. Per i casi di edifici in costruzione (parlo non di condominio ma di una casa mono famigliare o comunque priva di parti comuni), se è previsto un locale magazzino a piano seminerrato di circa 100 mq. comunicante sia con il vano scala esclusivo dell'abitazione e sia con l'esterno attraverso una scala interrata esterna o rampa del garage o altro ecco la soluzione. Per non pagare circa 600,00 Euro d'Imu e Tasi (se l'abitazione ha anche la soffitta il magazzino non può essere considerato pertinenza per le suddette Imposta e Tassa) prima di chiudere i lavori il proprietario trasforma la porta esterna del magazzino in finestra. Pertanto viene regolarizzato tutto nella variante finale e quindi, senza costi aggiuntivi, il proprietario risparmierà diverse centinaia di Euro all'anno. Non saranno casi molto diffusi ma almeno nelle mie zone sai quanti scantinati annessi all'abitazione monofamigliare ci sono? Per i casi esistenti basterebbe una S.C.I.A. per chiudere una porta esistente e una successiva variazione catastale e i costi verrebbero ammortizzati trascorsi diversi mesi dall'eseguita variazione catastale. Salvo ripensamenti del Governo visto che in 5 anni d'Imu e precedenti anni d'Ici ha cambiato idea tante volte in materia di prima casa.

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2016 alle ore 10:03

"EALFIN" ha scritto:
Salvo ripensamenti del Governo visto che in 5 anni d'Imu e precedenti anni d'Ici ha cambiato idea tante volte in materia di prima casa.



E' proprio questo il problema.

Noi dobbiamo lavorare (male) cercando di trovare i più disperati artifici per stare dietro a questo continuo cambio di norme.

Pensa che proprio l'anno scorso ho consigliato ad un mio cliente di registrare un comodato d'uso gratuito al figlio che risiedeva nella sua seconda casa. In questo modo ha risparmiato sulla Tasi in quanto solo con la registrazione del Comodato quell'abitazione poteva essere assimilata ad abitazione principale.

Ma il bello qual'è? Che quella seconda casa non si trova nello stesso Comune nel quale il papà ha l'abitazione principale e quindi con la nuova normativa introdotta quest'anno i benefici avuti con la registrazione del Comodato sono nulli.

Poveri noi.

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EALFIN

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 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2016 alle ore 17:32

Salvo se previsto dal Regolamento IUC comunale l'anno scorso non era obbligatoria la registrazione del contratto di comodato. Comunque quando ne ricorrono le condizioni, ovvero qualora l'appartamento sia già destinato all'eredità futura del figlio comodatario, è meglio far stipulare al Cliente un atto di donazione. Già dal 2012, anche per figli unici, avevo consigliato detta donazione e a conti fatti i suddetti Clienti ci hanno guadagnato o comunque ci guadagneranno in futuro.

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alex79

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 0 -  0 - Inviato: 18 Giugno 2016 alle ore 19:49

Si era previsto nel regolamento comunale la registrazione del comodato per poter godere delle agevolazioni!La donazione non era fattibile in quanto non era l'unico figlio ma ne ha ben altri 5.

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iviarco

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Sonnino (LT)

 0 -  0 - Inviato: 22 Giugno 2016 alle ore 20:10

"hopemanu" ha scritto:
nel caso di complesso immobiliare sono concorde con voi,

un accessorio non comunicante, e una untita non riconducibile alle casistiche della circolare e dovrebbe essere uno spogliatoio o un piciccolo ripostiglio

ma nel mio caso non vedo applicabile la circolare, in quando io non ho altre unita nei dintorni tranne quella che sto censendo



Ciao hopemanu, ho lo stesso identico caso, e nella stessa provincia di Latina!

Al primo rigetto con la motivazione che conosci ho replicato sullo stesso tenore di alex79, cioè l'ho ritrasmesso con la "letterina di accompagno" scritta così:

Per quanto riguarda la distinzione in due unità immobiliari, faccio presente che la circ. 2E/2016 tratta questa eventualità al par. 3.3.2., decretando che ...nelle dichiarazioni di nuova costruzione costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti, quando hanno accesso autonomo, le cantine, i depositi e le autorimesse PRESENTI IN COMPLESSI OSPITANTI UNA O PIU' UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI...Pertanto va a disciplinare l'individuazione delle pertinenze alle abitazioni, e non già i fabbricati con locali principali già nella categoria C/2 o C/6.

Adesso che ho il secondo rifiuto con motivazione "LOCALI CONACCESSO AUTONOMO. CHIARIMENTI." Sono venuto sul Forum a chiedere aiuto e trovo questo post già aperto.

A questo punto, non mi resta che evidenziare una volta di più che si tratta già di una u.i.u. composta da due locali con destinazione principale e non c'è un tentativo di celare superficie a destinazione pertinenziale.

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AMOSTORTO

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 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2016 alle ore 16:23

tratto da:

www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/doc...

Inviato: 02 Aprile 2016 alle ore 13:21

....dalla lettura pedissequa della circ. 2/E

al punto 3.3.2 sembra dunque che in caso di nuove costruzioni residenziali, le cantine e soffitte qualora aventi accesso da parti autonome o comuni, debbano accatastarsi a se stanti e non insieme all'abitazione.

La domanda è : ma allora perchè il campo dei poligoni Docfa 4.03 (dpr 138/98) mantiene ancora la possibilità di poligonare gli accessori indiretti non comunicanti ? (possibilità per es. per i locali C/1 etc oppure una villetta etc ..)

ovvero è già in uso in qualche Agenzia come prassi l'obbligo di accatastarli separati, od invece è consetuedine ad esempio in un fabbricato di 20 abitazioni accatastare l'abitazione al piano 2 con la soffitta al piano 7 e la cantina al piano S1?

....il fatto è che quattro righe su una circolare che nasce per tutt'altro sconvolgono 70 anni di normative catastali, senza che queste siano modificate o soppresse come spesso era specificato su ogni circolare.

...continuo.. a voce alta nella riflessione. .

non si dovrebbe sollevare aspetti di legittimità circa le prescrizioni della Circolare 2E / 2016 rispetto al Rango del Provvedimento (semplice Circolare) nata per dare chiarimenti in merito alle nuove disposizioni riguardanti lo scorporo del valore degli impianti nelle Categorie Speciali (imbullonati) di cui alla L.208/2015, ma di fatto contenente nuove disposizioni impattanti sulle categorie ordinarie in maniera importante, specialmente nel paragrafo riguardante il nuovo trattamento degli accessori indiretti non comunicanti?

Nel merito la Circolare non modifica, e non potrebbe farlo, nesuna norma e regolamento relativo alle modalità di classamento delle unità immobiliari urbane ordinarie, che naturalmente restano vigenti . occorrerebbe nuova norma ..un decreto. ..

Nella circolare non sono state valutate e citate le importanti implicazioni a livello Tributario, Fiscale e di Imposta:

-- Aumento degli oneri e diritti catastali dovuti a causa dell'obbligo di denuncia autonoma degli accessori indiretti fino ad oggi facenti parte dell'unità abitativa principale

- Limitazione Agevolazioni prima casa Tributi IMU e TASI

- Assoggettabilità degli ex accessori in caso di trasferimento a diversa Imposta di Registro in quanto in numero diverso per usufruire dell'agevolazione prima casa. Ad esempio nel caso di un' abitazione + 1 C/6 + 1 C/2 (cantina) + 1 C/2 (soffitta) -- in quedto caso uno dei C/2 sarebbe assoggettato ad aliquota piena e non agevolata (riflessi anche sulle compravendite da parte delle Società).

come scrivevo il 2 Aprile:

ad esempio in un fabbricato con 20 abitazioni 20 cantine 20 soffitte si poteva accatastare (prima della circ. 2/E) l'abitazione al piano 2 con la soffitta al piano 7 e la cantina al piano S1, in una unica scheda catastale.

in qualche Agenzia era già di consuetudine o come prassi accatastare gli accessori separatamente?

il nodo sta qui.

cordialmente

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hopemanu

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prov. Latina

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2016 alle ore 18:18

"iviarco" ha scritto:
"hopemanu" ha scritto:
nel caso di complesso immobiliare sono concorde con voi,

un accessorio non comunicante, e una untita non riconducibile alle casistiche della circolare e dovrebbe essere uno spogliatoio o un piciccolo ripostiglio

ma nel mio caso non vedo applicabile la circolare, in quando io non ho altre unita nei dintorni tranne quella che sto censendo



Ciao hopemanu, ho lo stesso identico caso, e nella stessa provincia di Latina!

Al primo rigetto con la motivazione che conosci ho replicato sullo stesso tenore di alex79, cioè l'ho ritrasmesso con la "letterina di accompagno" scritta così:

Per quanto riguarda la distinzione in due unità immobiliari, faccio presente che la circ. 2E/2016 tratta questa eventualità al par. 3.3.2., decretando che ...nelle dichiarazioni di nuova costruzione costituiscono di norma unità immobiliari a se stanti, quando hanno accesso autonomo, le cantine, i depositi e le autorimesse PRESENTI IN COMPLESSI OSPITANTI UNA O PIU' UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI...Pertanto va a disciplinare l'individuazione delle pertinenze alle abitazioni, e non già i fabbricati con locali principali già nella categoria C/2 o C/6.

Adesso che ho il secondo rifiuto con motivazione "LOCALI CONACCESSO AUTONOMO. CHIARIMENTI." Sono venuto sul Forum a chiedere aiuto e trovo questo post già aperto.

A questo punto, non mi resta che evidenziare una volta di più che si tratta già di una u.i.u. composta da due locali con destinazione principale e non c'è un tentativo di celare superficie a destinazione pertinenziale.





Io purtroppo non sono ancora riuscito a farmi approvare il docfa, dopo che mi era stato sospeso per la circolare 2e poi la 3e ora mi scrivono solamente che trattasi di due locali con accessi separati quindi due unita immobiliari, nei vari docfa ho fatto notare che il mio magazzino e si formato da 2 locali con accessi separati ma che nei dintorni non vi sono abitazioni e che hanno insieme una autonomia funzionale.

la scorsa settimana ho rinviato il docfa disegnando una porta al centro al che mi hanno risposto che precedentemente la porta non vi era, per cui, necessita ora di una dischiarazione del proprietario per la porta.

non so nelle altre provincie ma a latina ora non riesco a parlare con nessuno il tecnico del mio docfa non risponde al telefono, se chiamo chi si occupa dell assegnazione dei docfa mi dice di attenermi alle circolari,

mi sa che mi tocca perdere una giornata e parlare con il direttore

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anonimo_leccese

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 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2016 alle ore 18:37

"hopemanu" ha scritto:
la scorsa settimana ho rinviato il docfa disegnando una porta al centro al che mi hanno risposto che precedentemente la porta non vi era, per cui, necessita ora di una dischiarazione del proprietario per la porta.



Non voglio passare come gomblottista ma la cosa è alquanto "allarmante" - Due son le cose, o la pratica è capitata sempre allo stesso tecnico e costui ha una memoria da fare invidia a Pino della Mirandola,..o peggio, di tutte le pratiche che inviamo, anche se respinte, ne rimangono le tracce nei loro compiuter,..il che è serio !!! Altro che grande fratello (nel senso Orwelliano del termine )

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SIMBA4

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28 Agosto 2015 alle ore 16:02

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 23 Giugno 2016 alle ore 18:49

"hopemanu" ha scritto:


la scorsa settimana ho rinviato il docfa disegnando una porta al centro al che mi hanno risposto che precedentemente la porta non vi era, per cui, necessita ora di una dischiarazione del proprietario per la porta.




Salve

se la porta sul posto è posizionata al centro, io andrei dal direttore dell'Agenzia a sbandierare ai quattro venti il motivo del rifiuto e poi citerei in causa il tecnico catastale per danni.

Mi viene in mente un episodio alquanto sgradevole successo a me, il tecnico catastale mi contestava la firma autografa del proprietario su una pratica docfa.

Al che io andai direttamente dal direttore il giorno dopo a sviscerare la problematica, il tecnico catastale venne redarguito dal suo direttore e la storia finì li.

Saluti cordiali

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