e con questa circolare come la mettiamo ???
CIRCOLARE MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 23 LUGLIO 1960, N.1820
DEFINIZIONI IN MATERIA DI COSTRUZIONI EDILIZIE
Come è noto, in materia di costruzioni edilizie mancano finora criteri generali ed ufficiali per la determinazione delle definizioni più sovente e largamente adoperate.
Attualmente nelle varie regioni italiane sono in uso criteri notevolmente diversi e tale diversità terminologica, dà frequentemente luogo a gravi malintesi, sia all'interno che nei rapporti con gli altri Stati.
Per ovviare a tali inconvenienti, in sede internazionale gli organi della commissione economica per l'Europa hanno già adottato un testo concernente le definizioni più ricorrenti nel settore delle costruzioni, ed al quale in Italia si richiama, in sostanza, l'istituto centrale di statistica per i suoi rilevamenti sull'edilizia.
Tenuto conto degli studi compiuti in sede internazionale e sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, sono state predisposte le unite norme relative alle principali definizioni che devono esser impiegate col significato loro conferito, nelle perizie, nei rilevamenti statistici, nella corrispondenza ed, in genere, in tutti gli atti comunque concernenti la materia delle costruzioni edilizie e che devono essere osservate da tutti gli uffici che operano nel settore dell'edilizia.
Le definizioni riguardano i concetti di fabbricato, di fabbricato residenziale, di appartamento, di vano, di stanza, di vano accessorio, di superficie, di volume, e precisano le più importanti fasi dei lavori nonché alcune categorie di attività edilizie.
Si impegna particolarmente la responsabilità dei funzionari perché curino la rigorosa esatta applicazione delle norme, delle quali d'altronde, non può sfuggire l'utilità che esse offrono ai fini della chiarezza terminologica e della univocità di interpretazione sia nell'ambito strettamente tecnico che in quello economico e fiscale.
PRINCIPALI DEFINIZIONI IN MATERIA DI
COSTRUZIONI EDILIZIE
A - DEFINIZIONE DI FABBRICATO E DI FABBRICATO RESIDENZIALE
Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome.
Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione.
B - DEFINIZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI
1. - ALLOGGIO O APPARTAMENTO. - Per alloggio o appartamento si intende un insieme di vani ed annessi o anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente o in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia.
L'alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente o attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all'interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.).
2. - VANO. - Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro.
3. - STANZA (vano utile). - Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all'abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere un letto di adulto (almeno 8 metri quadri) ed il cui soffitto si trovi ad una altezza media di almeno metri 2,20 dal pavimento.
4. - VANI ACCESSORI. - Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.), nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze.
5.- ALTRI VANI. - Per altri vani si intendono tutti quei vani che pur essendo compresi nel fabbricato residenziale non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, stalle, fienili, ecc.).
....c'e' molta confusione ....