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Autore Modifica Descrizione Elenco Sub

samsung

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 0 -  1 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 14:08

Ho un caso in cui un notaio rogiterà la modifica dei diritti di comunione su alcuni BCNC senza richiedere il passaggio da F/1 per la volturazione.

Dovrò quindi dopo l'atto procedere con un docfa come da oggetto del presente post.

Le domande che mi sorgono non avendone mai predisposta una sono:

- E' necessario allegare anche l'EP oltre all'ES, non variando nè la grafica nè l'identificativo dei bcnc ?

- Nel compilare il quadro D devo elencare tutti i subb di cui modifico la comunione o ne basta uno ? La differenza consiste nel numero di tributi da 70 euro che dovrò versare. ( intuitivamente dovrei pagare un solo tributo anche per più subb, ma non si sa mai)

- credo che sia possibile presentare subito dopo la firma dell'atto notarile senza aspettare la registrazione e/o la trascrizione. Confermate ?

Grazie

Cordialità

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Autore Risposta

bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 14:52

Ma il Notaio , a mio avviso, non può fare una cosa del genere.



Se io fossi in te, prenderei appuntamento in catasto, spiegando il tutto e vediamo cosa ti dicono.



Se, come penso, ti diranno che non può fare un atto del genere, e di conseguenza, non puoi inventarti la procedura DOCFA per un caso del genere, aggiornerei il Notaio.



A mio avviso sembra più un atto a cui dovebbe seguire atto di identificazione catstale, peccato che anche atti del genere non possono essere più fatti.






Impossibilità di vendita diretta: Essendo un bene comune non censibile, non possiede un'intestazione propria (non ci sono proprietari specifici, ma una comproprietà indivisa), il che rende impossibile il trasferimento in quanto BCNC

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samsung

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29 Ottobre 2005

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 15:44

Sono le perplessità che avevo ai primi contatti col notaio.

Ho verificato in Catasto. Trattandosi praticamente di una "rinuncia" alla comunione da parte alcuni condomini non di un trasferimento a soggetto privato nuovo od esclusivo la cosa è possibile.

In Catasto riceve spesso pratiche di quel tipo, si lamentavano solo del fatto che non raramente dopo l'atto l'ES non viene più aggiornato, ma comunque è fattibile

Se leggi il Vademecuma pagina 63 la causale è permessa proprio per variare i BCNC.

Comunque Catasto e notaio sono daccordo sulla fattibilità della cosa.

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 16:12

Ma pensa.



La causale l'ho sempre considerata per correggere errori, per cui cambiando i sub. di chi ne ha diritto, spegando il perchè, di fatto lo sempre considerata a quello scopo.



Per rispondere alle tue, direi che l'elaborato deve essere completo, grafica ed elenco.



Per la seconda domanda, di solito, se si deve correggere elaborato, vari un bcnc e correggi il tutto.



Forse nel tuo caso, visto che cambiano i dirtti, potresti sopprimere e costituire i nuovi sub., un DOCFA per ogni sub., in modo che si capisca cosa è successo, sentirei l'Ufficio però, visto la cosa così particolare.

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SIMBA6464

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 17:03

Salve

penso che l'atto sia inquadrabile/individuabile come da seguente link:

www.notaiofiorellibertoli.com/la-rinunci...

Per rispondere alle tue domande samsung, io aspetterei che l'atto venga registrato e trascritto (eviti rogne future)

Per la prassi catastale, come dice bioffa69, meglio concordare la procedura con l'ufficio.

buona giornata

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 17:29

"SIMBA6464" ha scritto:
Salve

penso che l'atto sia inquadrabile/individuabile come da seguente link:

www.notaiofiorellibertoli.com/la-rinunci...

Per rispondere alle tue domande samsung, io aspetterei che l'atto venga registrato e trascritto (eviti rogne future)

Per la prassi catastale, come dice bioffa69, meglio concordare la procedura con l'ufficio.

buona giornata





Da quello che hai postato, Stefano, io rilevo quano sotto, per cui suppongo che il caso in questione non sia in un condominio, giusto samsung?

Una species della comunione ordinaria, poi, è il condominio degli edifici (artt. 1117 e seguenti del Codice civile), all’interno della cui disciplina è contenuta una specifica norma relativa alla rinuncia alla quota di comproprietà da parte di un condomino, derogatoria rispetto al citato art. 1104 del Codice civile. Invero, nel contesto condominiale, la rinuncia a una quota di proprietà delle parti comuni è vietata dall’art. 1118, secondo comma, del Codice civile. Le parti comuni del condominio sono, infatti, destinate all’uso collettivo di tutti i condomini e non possono essere oggetto di rinuncia. La rinuncia a tali diritti sarebbe incompatibile con la natura stessa del condominio, dove ogni condomino ha diritto di partecipare alla gestione delle parti comuni e di beneficiare dei relativi vantaggi. In altre parole, il condominio può rinunciare alla proprietà dell’appartamento di cui e titolare e, per l’effetto, perderà anche la comproprietà delle parti comuni, ma non può rinunciare alla comproprietà di queste ultime finché rimane proprietario dell’appartamento.

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samsung

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 1 -  0 - Inviato: 07 Aprile 2026 alle ore 20:57

"bioffa69" ha scritto:
Ma pensa...



Il notaio interessato da questa vendita ,che alcuni condomini intendono fare a beneficio di due di loro, di un bcnc area verde, col quale ho avuto diversi incontri per affrontare problemi che via via sorgevano e che mi aveva detto (di fronte a testimoni, che confermano) che per cedere il bcnc avrebbe proceduto come descritto, stasera ha cambiato idea e vuole l'F/1 come fin da subito mi sarei aspettato di dover fare.

La cosa strana fu che andando in Catasto, per prudenza, apparendomi inusuale questa operazione, trovai un tecnico che sposò la prassi del notaio sostenendo che ne ricevevano spesso ed indicandomi persino la causale., cioè più compiutamente mi disse che le due strade sia quella dell'F/1 che del cambio di comunione erano corrette e di seguire quello che dice il notaio che non si sbaglia, se rogita significa che si può fare.

Mi apprestavo quindi a prepararmi la pratica DOcfa da presentare subito dopo il rogito convinto che in fondo il raggio d'azione di un notaio dovesse essere ben più ampio di come mi aspettavo.

Mi spiace di aver generato confusione.

La perplessità di Bioffa mi ha spinto a contattare la segretaria del notaio che mi ha avertito che il notaio era in studio e senza appuntamenti, ho voluto accertarmi che gli estremi della vicenda fossero ben chiari nel osservare nel dettaglio la pratica ha concordato che censire l'F/1 era la cosa migliore da fare.

Cordiali saluti

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2026 alle ore 07:19

Bene così samsung, mi sembra molto più chiaro ed i pasaggi quelli che a normativa abbiamo sempre fatto.



Saluti

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samsung

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 0 -  0 - Inviato: 08 Aprile 2026 alle ore 19:36

Siccome dovrei costituire la F/1 in breve tempo (l'atto è previsto per la settimana prossima) vorrei che la pratica docfa andasse bene al primo colpo.

Avrei concepito due docfa concatenati, uno di soppressione del bcnc (causale però che non è prevista nel famoso vademecum) l'altro di costituzione della nuova F/1.

La docfa di sola soppressione però non costituisce nulla per cui in SISTER riesco ad inviare segnando 0 u.i.u. e quindi non pagando i diritti ? (forse dovrei indicare qualche esenzione ? Me la potreste indicare ?)

Non devo allegare nessun EP in quanto sopprimo solo, quindi non saprei che numero indicare al posto del sub soppresso ?

La docfa che costituisce l'F/1 invece non mi vengono dubbi che sono sostanzialmente a carico della soppressione del BCNC e che riassumo:

- è possibile indicare la causale SOPPRESSIONE DI BCNC anche sae non è prevista dal Vademecum ?

- è possibile indicare 0 u.i.u. su SISTER oppure va indicata una esenzione ?

- non è necessario allegare EP es ES visto che sopprimo solamente ?

Grazie dei suggerimenti

Saluti cordiali

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