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Argomento: Fusione senza esecuzione di opere edili

Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2018 alle ore 11:35

"kappa60" ha scritto:


anche se viene indicato incorporata dal 1 dicembre 2012 presso l'agenzia delle entrate, le funzioni sono e rimangono diverse.

in pratica come l'inps e l'ex inpdap, quando si và all'inps chi è un ex inpdap puo recarsi solo presso lo sportello deditato all'ex inpdap, stessi uffici ma software diversi, eppure cè stata la fusione.



Quand'era agenzia del territorio la fusione te la facevano fare !

Ora gli obiettivi dell'agenzia delle entrate sono altri rispetto all'ex agenzia del territorio.

Altro che password.

I comuni oltretutto sono molto interessati all'attività del catasto per via dell'IMU e dei tributi locali che vengono calcolati sulla base delle rendite catastali.

Saluti

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kappa60

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2018 alle ore 12:57

"totonno" ha scritto:



Quand'era agenzia del territorio la fusione te la facevano fare !

Ora gli obiettivi dell'agenzia delle entrate sono altri rispetto all'ex agenzia del territorio.

Altro che password.

I comuni oltretutto sono molto interessati all'attività del catasto per via dell'IMU e dei tributi locali che vengono calcolati sulla base delle rendite catastali.

Saluti





Sino a un mese fà in lombardia era possibile, non credo le cose siano cambiate, cè da vedere cosa dicono regione x regione.

Gli obiettivi dell'agenzia sono chari, far cassa, quindi dice che se l'immobile ha potenzialità suo non è possibile la fusione, lo dice ma poi non lo fà.

Con la teoria sulle potenzialità posso chiedere l'attribuzione degli assegni familiari per i figli, non perchè uno ha figli ma solo per il fatto che ha lo strumento atto a crearli.



Ciao

p.s. non credo servano altri commenti, vedo che si rimane ognuno delle proprie convinzioni.

Le convinzioni servono a poco, io sono in pensione da quando avevo a 51 anni e 11 mesi, con 41 anni e 3 mesi di contribuzione, tutto regolare ci sono andato superando le convinzioni

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 28 Ottobre 2018 alle ore 13:31

"kappa60" ha scritto:


Sino a un mese fà in lombardia era possibile, non credo le cose siano cambiate, cè da vedere cosa dicono regione x regione.






Allora non sei della mia provincia, Brescia, perchè da noi non passa niente di quello che vorresti fare tu, dividono anche i ripostigli nelle corti, entro l'anno dalla presentazione.....poi fai come vuoi.



Saluti

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kappa60

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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 22:24

"bioffa69" ha scritto:
[quote="kappa60"]

Allora non sei della mia provincia, Brescia, perchè da noi non passa niente di quello che vorresti fare tu, dividono anche i ripostigli nelle corti, entro l'anno dalla presentazione.....poi fai come vuoi.

Saluti





Se a Varese passa non può non passare a Brescia, se cè (e non credo) cè una diversa interpretazione, si configura una disparità di trattamento tra utenti di diverse provincia, di conseguenza un'abuso d'ufficio da parte di qualcuno. E' un pò più complicato di come l'ho messa ma il succo finale è questo.

Qualche differenza può esserci tra regioni e non tra provincie e dico solo qualche differenza

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 22:42

No, non passa neanche a Varese altrimenti è lì che si fa abuso d'ufficio.

Ma l'abuso d'ufficio te lo inventi tu, non esiste.



Saluti

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kappa60

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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 22:51

"totonno" ha scritto:
No, non passa neanche a Varese altrimenti è lì che si fa abuso d'ufficio.

Ma l'abuso d'ufficio te lo inventi tu, non esiste.


Saluti





Mi spiace, si deve conoscere bene la materia e sapere in cosa si và incontro, praticamente in nulla o quasi ma questo è dovuto al semplice fatto che col trucchetto degli avvocati ad allungare i tempi unito al fatto che negli ultimi anni si sono ridotti i tempi di prescrizione, col sistema attuale non si và da nessuna parte, chiusura del procedimento per decorrenza dei termini, non perchè si ha ragione.

A Novembre 2016 passa anche per l'Umbria.

umbria.agenziaentrate.it/sites/umbria/fi...

Per inciso l'abitazione di mia nonna è in parte in via Suborgo e la restante parte in via Grande, tra loro distanti 30 metri.

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kappa60

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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 22:55

"totonno" ha scritto:
No, non passa neanche a Varese altrimenti è lì che si fa abuso d'ufficio.

Saluti





Se dico che a Varese passa è perchè ho contattato due distinti Uffici Tecnici, da loro passa o meglio quando ricevono la richiesta di informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate se ci sono i presupposti, confermano altrimenti dannno il loro parere sul perchè ritengono diversamente

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 23:07

"kappa60" ha scritto:
"totonno" ha scritto:
No, non passa neanche a Varese altrimenti è lì che si fa abuso d'ufficio.

Ma l'abuso d'ufficio te lo inventi tu, non esiste.


Saluti





Mi spiace, si deve conoscere bene la materia e sapere in cosa si và incontro, praticamente in nulla o quasi ma questo è dovuto al semplice fatto che col trucchetto degli avvocati ad allungare i tempi unito al fatto che negli ultimi anni si sono ridotti i tempi di prescrizione, col sistema attuale non si và da nessuna parte, chiusura del procedimento per decorrenza dei termini, non perchè si ha ragione.

A Novembre 2016 passa anche per l'Umbria.

umbria.agenziaentrate.it/sites/umbria/fi...

Per inciso l'abitazione di mia nonna è in parte in via Suborgo e la restante parte in via Grande, tra loro distanti 30 metri.





Sbagli. Oltre alla prescrizione giudiziale dovresti tener conto delle attenuanti generiche che per legge scontano una pena di due anni se riesci a dimostrare l'assenza totale della capacità di intendere e volere. Dovresti saperlo. Ho telefonato alle agenzie di tutta italia e mi hanno confermato che se una porzione di abitazione sta a Nuoro e l'altra a Palermo non è possibile dividerla se ci abita la stessa nonna.

Saluti

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kappa60

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 0 -  0 - Inviato: 29 Ottobre 2018 alle ore 23:43

"totonno" ha scritto:



Sbagli. Oltre alla prescrizione giudiziale dovresti tener conto delle attenuanti generiche che per legge scontano una pena di due anni se riesci a dimostrare l'assenza totale della capacità di intendere e volere.

Saluti





Non mi sono mai interessato delle attenuanti generiche, applicabili sono nel caso in cui non ci siano altri procedimenti infraquinquennali, non è compito mio stì calcoli complicati.

Se sino a ieri era possibile, non cè circolare che può stravolgere tutto.

Telefonare è una buona cosa, il qui dico e qui nego è sempre attuale, se si chiede un qualcosa per iscritto e questa te la devono dare, vedrai che la cosa cambia.

In burocratese può darsi che scrivano la solita frase, "la richiesta pur degna di attenta considerazione, in contrasto con la circolare E27" "avverso il quale è possibile fare opposizione" heheheheh vergognoso il comportamento, se sino a ieri accettavano non è che una circolare senza riferimento di legge può disporre diversamente. questo perchè metterebbero fuoi norma migliaia di appartamenti fusi fiscalmente negli anni, per fare ciò e necessaria una legge che salvi i diritti già concessi, ma questa non cè.



Dimenticavo, l'unica eccezzione la possono fare i professionisti, in questo modo decade il possibile guadagno da opere edili di fatto non necessarie. In questo caso è il committente ad aver voluto questa soluzione, non è il opera del professionista che l'ha proposta come unica soluzione.

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AntonioV

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 0 -  0 - Inviato: 01 Novembre 2018 alle ore 19:36

Anchio sono nuovo del forum. Vorrei porre una domanda relativa alla risposta data inizialmente da EALFIN a khusus che recita "La suddetta fusione è chiaramente, come affermi, una procedura atta all'elusione fiscale".

A tal proposito osservo come la circolare dell'Agenzia dele Entrate nr. 27 E del 13/6/2016 specifica in dettaglio una procedura detta "unione di fatto ai fini fiscali" che può essere eseguita - senza dover fare opere edili - quando le due unità immobiliari non appartengano allo stesso proprietario (ad es. marito e moglie) e non possano quindi essere fuse. Sebbene questa procedura - come dice lo stesso suo nome - abbia come unico scopo quello di ridurre le imposte da pagare, l'Agenzia la propone tranquillamente, senza minimamente accennare a questioni di elusione.

Per estrapolazione direi che anche la fusione vera e propria - con o senza opere edili - non possa essere considerata elusione.

Sarei grato ad EALFIN se volesse commentare questa mia argomantazione.

Saluti

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3L

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 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 07:59

Segnalo che vi è un malinteso di fondo.

La casistica di cui alla circolare 27/2016 (come le disposizioni della circolare 15232/2002) si riferisce a parti di fabbricato ciascuna delle quali rappresenta solo una PORZIONE di u.i.u. Considerata a sola ciascuna porzione non avrebbe le caratteristiche dell'unità immobiliare (tuttavia ogni porzione, avente ditta con diritti non OMOGENEI con le restanti porzioni, deve essere individuata catastalmente con proprio FG -plla-sub e classata ai fini fiscali). Solo le due o più PORZIONI messe insieme (unite di fatto) riescono a formare un'u.i.u. completa.

Quindi questi non sono casi di fusione come intesi nel quesito iniziale.

Per appurare se e quando DUE (o più) unità immobiliari possono essere fuse tra loro è bene andare alla fonte e cioè: COSA È L'UNITA' IMMOBILIARE.

Dal DM n.28/1998 si può rilevare che quando un fabbricato, porzione di esso o anche un'area presentano una propria AUTONOMIA FUNZIONALE E REDDITUALE vengono considerati UNITÀ immobiliare ( intendiamola unità di misura).

Da ciò è facile comprendere che l'Agenzia tende ad "inventariare" singolarmente ogni unità che presenta le caratteristiche di autonomia.

Per il caso di khusus è sicuramente quindi molto difficile convincere l'Ufficio che ciò che è stato 2 Unità per un certo numero di anni, venga considerato unica unità senza una solida motivazione (es. ristrutturazione).

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bioffa69

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 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 08:03

"AntonioV" ha scritto:
Anchio sono nuovo del forum. Vorrei porre una domanda relativa alla risposta data inizialmente da EALFIN a khusus che recita "La suddetta fusione è chiaramente, come affermi, una procedura atta all'elusione fiscale".

A tal proposito osservo come la circolare dell'Agenzia dele Entrate nr. 27 E del 13/6/2016 specifica in dettaglio una procedura detta "unione di fatto ai fini fiscali" che può essere eseguita - senza dover fare opere edili - quando le due unità immobiliari non appartengano allo stesso proprietario (ad es. marito e moglie) e non possano quindi essere fuse. Sebbene questa procedura - come dice lo stesso suo nome - abbia come unico scopo quello di ridurre le imposte da pagare, l'Agenzia la propone tranquillamente, senza minimamente accennare a questioni di elusione.

Per estrapolazione direi che anche la fusione vera e propria - con o senza opere edili - non possa essere considerata elusione.

Sarei grato ad EALFIN se volesse commentare questa mia argomantazione.

Saluti





Benvenuto, la nota che spiega la procedura per la denuncia di porzioni di uiu è la 15232/2002..

I chiarimenti operativi , nella circolare che citi, chiarisce ulteriormente, e cioè, al punto D, l'impossibilità a richiedere l'accatastamento unitario in caso di unità contigue autonomamente accatastate, ed al punto R, spiega che è possibile se a seguito di interventi edilizi vengano meno i requisiti di autonomia.



Dice esattamente il contrario di quello che riporti tu, forse leggendo la nota del 2002 ti sarà tutto più chairo.



Saluti

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SIMBA4

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 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 09:13

Salve

è normale quotare i colleghi di cui sopra, che sostengono che "l'unione di fatto" è una cosa, e la "fusione" è un'altra storia.

Ma volendo anche dare un minimo di speranza ai poco credenti di quanto sopra, perchè non ci mostrano casi concreti dove si dimostra che l'unione di fatto e la fusione sono la medesima operazione catastale.

Sarebbe interessante avere dei precedenti, fanno storia catastale anche quelli.

cordiali saluti

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 10:20

"SIMBA4" ha scritto:
Salve

è normale quotare i colleghi di cui sopra, che sostengono che "l'unione di fatto" è una cosa, e la "fusione" è un'altra storia.

Ma volendo anche dare un minimo di speranza ai poco credenti di quanto sopra, perchè non ci mostrano casi concreti dove si dimostra che l'unione di fatto e la fusione sono la medesima operazione catastale.

Sarebbe interessante avere dei precedenti, fanno storia catastale anche quelli.

cordiali saluti



E' l'oggetto che cambia.

L'unione di fatto riguarda due entità che sono porzioni non autonome con diversa intestazione, mentre la fusione riguarda due entità autonome intestate a stessa ditta, che vengono radicalmente modificate da una serie di consistenti opere edili di ristrutturazione edilizia volte a trasformare l'organismo edilizio nella sua interezza.

Saluti

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SIMBA4

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Veneto - Adria città Etrusca

 0 -  0 - Inviato: 02 Novembre 2018 alle ore 10:34

"totonno" ha scritto:
"SIMBA4" ha scritto:
Salve

è normale quotare i colleghi di cui sopra, che sostengono che "l'unione di fatto" è una cosa, e la "fusione" è un'altra storia.

Ma volendo anche dare un minimo di speranza ai poco credenti di quanto sopra, perchè non ci mostrano casi concreti dove si dimostra che l'unione di fatto e la fusione sono la medesima operazione catastale.

Sarebbe interessante avere dei precedenti, fanno storia catastale anche quelli.

cordiali saluti



E' l'oggetto che cambia.

L'unione di fatto riguarda due entità che sono porzioni non autonome con diversa intestazione, mentre la fusione riguarda due entità autonome intestate a stessa ditta, che vengono radicalmente modificate da una serie di consistenti opere edili di ristrutturazione edilizia volte a trasformare l'organismo edilizio nella sua interezza.

Saluti





concordo



saluti cordiali

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