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Fusione di due u.i. con la stessa intestazione ma con regimi differenti |

Fab.ulous
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Salve, ho cercato di effettuare la fusione di due u.i. (in particolare un'abitazione e un'area di corte F/1). Purtroppo dopo vari tentativi il docfa viene respinto con la seguente motivazione: Titolarita` diverse nell`ambito dello stesso documento Entrambe le u.i. sono intestate alla stessa persona, nome e cognome e codice fiscali corretti. Il problema è che nel recente atto di vendita dell'area di corte il notaio ha inserito anche il regime di seprazione dei beni. Quindi sulla visura dell'area urbana esce Proprietà 1/1 in regime di separazione dei beni mentre sulla visura dell'appartamento invece c'è solo Proprietà 1/1 Come posso risolvere la questione nel minor breve tempo possibile (dato che c'è il perito della banca che ha necessità di ottenere la planimetria aggiornata con la corte fusa all'appartamento) senza dover ricorrere al ricorso?
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CESKO
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Agro Nocerino Sarnese
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"Fab.ulous" ha scritto: Come posso risolvere la questione nel minor breve tempo possibile (dato che c'è il perito della banca che ha necessità di ottenere la planimetria aggiornata con la corte fusa all'appartamento) senza dover ricorrere al ricorso? Purtroppo non ci sono altre strade, bisogna procedere preventivamente con Istanza aspettando haimè i così detti tempi bibblici (dipende sempre dall'Ufficio). saluti
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3L
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Lecce S
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Come posso risolvere la questione nel minor breve tempo possibile....? 1) Mi risulta che si può procedere con voltura di annotamento (soggetta a bollo). Probabilmente più rapida dell'istanza. 2)Poi vi sarebbe altra strada da provare, quella della funzione "Documenti pregressi" (cd. “Pre-allineamenti”) contenuta nel programma Docfa e da compilarsi contestualmente alla variazione. Di detta seconda ipotesi posso dire che il Vademecun Docfa della Regione Puglia (Dic. 2021) riporta che a seguito del SIT "non sono più gestiti tramite il processo di accettazione Docfa " .... ed ancora Eventuali “preallineamenti” presenti negli atti di aggiornamento Docfa, pertanto, potrebbero causare problemi di registrabilità dei documenti Docfa interessati, per la violazione di specifici prerequisiti (tipicamente, quando il preallineamento risulti essenziale per tale registrazione). È bene precisare, infatti, che il software Docfa attualmente in uso all’utenza professionale (Docfa 4.00.5) non impedisce l’inserimento di un preallineamento, e un tale atto di aggiornamento Docfa non è intercettato e bloccato da Sister al momento dell’invio telematico. Non essendovi impedimenti automatici di sistema al riguardo, il professionista non avrà immediata evidenza della non conformità del documento e non può pertanto escludersi che un atto Docfa con preallineamento possa essere erroneamente presentato. Qualora, all’interno di un Docfa trasmesso all’Ufficio, risultino comunque indicati documenti pregressi tale circostanza sarà riconoscibile da parte del tecnico accettatore e l’atto sarà comunque disponibile per la lavorazione. In tale eccezionale evenienza potrebbero presentarsi diversi casi, in base allo specifico contenuto dei “Documenti pregressi”. Pertanto si potrà, quando possibile, procedere d’Ufficio al preventivo aggiornamento della banca dati (sulla base dei dati presenti nel preallineamento) e alla successiva lavorazione del Docfa (ciò al fine di non rifiutare il Docfa). Quando ciò non possa realizzarsi, l’Ufficio provvederà al rifiuto del Docfa, indicando al professionista le relative motivazioni, con l’invito a presentare preventivamente apposita istanza in bollo o altro atto di aggiornamento necessario. Quindi sembrerebbe non escluderlo del tutto. Dal Vademecum Nazionale 2022 non ho rilevato nulla in merrito. Se qualcuno ha esperienze in merito sarebbe gradito venirne a conoscenza.
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Fab.ulous
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Il problema sta nel fatto che nel secondo rigetto il tecnico del catasto ha tenuto a precisare che il docfa viene automaticamente scartato dal sistema a causa della motivazione di cui sopra, quindi dubito che ad oggi l'operatore possa fare qualche altra operazione a fronte di "Documenti pregressi". A questo punto per evitare sbattimenti ho consigliato all'agenzia immobiliare di procedere alla vendita separata dell'appartamento e dell'area di corte e solo dopo il passaggio e quindi il cambio intestazione si potra procedere alla fusione. Anche perché, pur volendo tentare la strada della rettifica, l'appartamento proviene da una donazione avvenuta molti anni fa e quindi risulterebbe comunque "Regime: bene personale" e l'area di corte, il cui atto di divisione è recentissimo (dicembre 2024) avrebbe comunque il "Regime: In separazione dei beni", quindi ancora una volta si avranno due cose differenti e la fusione non passerebbe.
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rubino
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Buongiorno. Ragioniamo: a quale ditta andrebbe intestata la nuova u.i.u, visto che le titolarità attuali sono corrette? L'unica è procedere come porzioni unite di fatto, rispettando i diritti reali senza forzature. Il notaio unificherà l'intestazione e si procederà, dopo il rogito alla fusione (per altro da approntare - e conservare - in fase di formazione delle porzioni unite di fatto), quando le ditte saranno perfettamente allineate.
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CESKO
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"Fab.ulous" ha scritto: Anche perché, pur volendo tentare la strada della rettifica, l'appartamento proviene da una donazione avvenuta molti anni fa e quindi risulterebbe comunque "Regime: bene personale" e l'area di corte, il cui atto di divisione è recentissimo (dicembre 2024) avrebbe comunque il "Regime: In separazione dei beni", quindi ancora una volta si avranno due cose differenti e la fusione non passerebbe. E che cambia tra "Regime: bene personale" e "Regime: In separazione dei beni", il soggetto, o meglio l'intestatario catastale è sempre lo stesso ed unico. Quindi per allineare la ditta bisogna procedere preventivamente con Istanza e/o in alternativa con voltura in annotamento scontando il bollo, altre cavolate post - rogito non avrebbero senso. saluti
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rubino
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(GURU)
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"CESKO" ha scritto: "Fab.ulous" ha scritto: Anche perché, pur volendo tentare la strada della rettifica, l'appartamento proviene da una donazione avvenuta molti anni fa e quindi risulterebbe comunque "Regime: bene personale" e l'area di corte, il cui atto di divisione è recentissimo (dicembre 2024) avrebbe comunque il "Regime: In separazione dei beni", quindi ancora una volta si avranno due cose differenti e la fusione non passerebbe. E che cambia tra "Regime: bene personale" e "Regime: In separazione dei beni", il soggetto, o meglio l'intestatario catastale è sempre lo stesso ed unico. Quindi per allineare la ditta bisogna procedere preventivamente con Istanza e/o in alternativa con voltura in annotamento scontando il bollo, altre cavolate post - rogito non avrebbero senso. saluti I diritti reali sono diversi: il bene personale è solo mio perché l'ho ricevuto in donazione e non devo dare conto a nessuno se voglio venderlo o affittarlo, facendo rogito e contratto di affitto da solo però, siccome sono in comunione dei beni con il coniuge, il provento dell'alienazione o della locazione non devo tenerlo per me ma deve entrare nel bilancio familiare; l'altro bene è in regime di comunione del beni perché l'ho acquistato con i miei soldi dopo il matrimonio quindi, in caso di alienazione o di locazione, il coniuge deve intervenire nell' atto e nel contratto d'affitto. È evidente che non sono la stessa cosa, che questa differenza è correttamente indicata negli atti catastali, che l' ufficio non deve cambiare i diritti reali evadendo un' istanza e che non si può eseguire una fusione se non c'è il perfetto allineamento delle ditte. Scusate, quello che ho scritto sopra non è attinente al quesito, purtroppo ho letto "in comunione" e non "in separazione", è tutta un' altra cosa. Scusate.
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CESKO
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"rubino" ha scritto: "CESKO" ha scritto: "Fab.ulous" ha scritto: Anche perché, pur volendo tentare la strada della rettifica, l'appartamento proviene da una donazione avvenuta molti anni fa e quindi risulterebbe comunque "Regime: bene personale" e l'area di corte, il cui atto di divisione è recentissimo (dicembre 2024) avrebbe comunque il "Regime: In separazione dei beni", quindi ancora una volta si avranno due cose differenti e la fusione non passerebbe. E che cambia tra "Regime: bene personale" e "Regime: In separazione dei beni", il soggetto, o meglio l'intestatario catastale è sempre lo stesso ed unico. Quindi per allineare la ditta bisogna procedere preventivamente con Istanza e/o in alternativa con voltura in annotamento scontando il bollo, altre cavolate post - rogito non avrebbero senso. saluti I diritti reali sono diversi: il bene personale è solo mio perché l'ho ricevuto in donazione e non devo dare conto a nessuno se voglio venderlo o affittarlo, facendo rogito e contratto di affitto da solo però, siccome sono in comunione dei beni con il coniuge, il provento dell'alienazione o della locazione non devo tenerlo per me ma deve entrare nel bilancio familiare; l'altro bene è in regime di comunione del beni perché l'ho acquistato con i miei soldi dopo il matrimonio quindi, in caso di alienazione o di locazione, il coniuge deve intervenire nell' atto e nel contratto d'affitto. È evidente che non sono la stessa cosa, che questa differenza è correttamente indicata negli atti catastali, che l' ufficio non deve cambiare i diritti reali evadendo un' istanza e che non si può eseguire una fusione se non c'è il perfetto allineamento delle ditte. Forse ho compreso io male.... ma se non erro nella discussione si parla di "in regime di separazione dei beni" e non di "in regime di comunione dei beni", quindi cosa centrerebbe il coniuge? il soggetto è uno solo, quindi una volta allineata la ditta tranquillamente si può procedere alla fusione saluti
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CESKO
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rubino
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Hai ragione, c'è scritto proprio "in separazione", mi sono veramente rinco******to, chiedo scusa.
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