Se dichiari un D/10 come del resto anche una C con requisiti di ruralità, sia in variazione che come nuova costruzione, devi adottare per forza, a seconda dei casi, una delle tipologie previste ovvero "Dichiarazione di fabbricato rurale art. 13 comma 14 ter del DL 201/2011" oppure "Dichiarazione di fabbricato rurale DM 26/7/2012" .
Ti posso dire che nel 2016 e nel 2017 ho variato delle unità già D/10, sempre in D/10 (ampliamenti) ed ho utilizzato la tipologia Docfa "Dichiarazione di fabbricato rurale DM 26/7/2012".
Ti posso anche dire che nel 2013 ho costituito dei D/10 su particelle già censite al C.T. come fabbricati rurali ed ho utilizzato la tipologia "Dichiarazione di fabbricato rurale art. 13 comma 14 ter del DL 201/2011".
Ti posso anche dire che nel 2013 ho variato delle unità urbane di categoria A con requisiti di ruralità costituite nel 2012, in unità di categoria C sempre con requisiti di ruralità ed ho utilizzato, forse per errore e diversamente da quanto la norma sembra dettare, la tipologia "Dichiarazione di fabbricato rurale art. 13 comma 14 ter del DL 201/2011". Tutto era andato liscio e solo molto tempo dopo mi sono accorto che forse avrei dovuto utilizzare la diversa tipologia "Dichiarazione di fabbricato rurale DM 26/7/2012".
Comunque la tipologia "----art. 13 comma 14 ter ---" deve essere utilizzata per accatastare un fabbricato rurale in fabbricato urbano con requisiti di ruralità.
La tipologia "-----DM 26/7/2012" deve essere utilizzata sia per variare (come nei miei casi sopra descritti) fabbricati urbani già con requisiti di ruralità, in fabbricati urbani con requisiti di ruralità, sia per variare fabbricati già urbani senza requisiti di ruralità in fabbricati urbani con requisiti di ruralità (il tuo caso), sia per accatastare nuove costruzioni da dichiarare con requisiti di ruralità, ricadenti su particelle diverse da quelle aventi la qualità di fabbricato rurale (per essere più chiaro ricadenti ad esempio su una particella in precedenza censita al C.T. come seminativo).