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Frazionamento per trasferimento diritti non concretizzato. |

rikmorgan
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24 Novembre 2017 alle ore 16:28
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Buongiorno, tempo fa ho presentato due DOCFA per frazionamento per trasferimento di diritti, consistenti nello scorporo di due soffitte dai rispettivi appartamenti, per poter procedere alla permuta e quindi alla successiva fusione con i rispettivi appartamenti. Purtroppo la permuta, per motivi che non sto qui a spiegare, non si è concretizzata e forse lo sarà fra 3-4 mesi. In questo caso vorrei sapere quali problemi si possono creare per la situazione delle soffitte, che ho dovuto censire come A/2 di un solo vano, sia catastalmente che fiscalmente tenendo conto che il primo DOCFA è del 3/10/17 e il secondo del 1/3/18. Grazie.
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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Secondo me non rischi nulla se la somma delle rendite è uguale o superiore alla somma delle rendite precedenti.
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rikmorgan
Iscritto il:
24 Novembre 2017 alle ore 16:28
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"EALFIN" ha scritto: Secondo me non rischi nulla se la somma delle rendite è uguale o superiore alla somma delle rendite precedenti. Certamente, ma il mio problema è se esiste un limite di tempo oltre il quale bisogna tornare alla situazione precedente il frazionamento o se c'è una eventuale sanzione.
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bioffa69
Iscritto il:
23 Settembre 2009
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BRESCIA
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Dici di aver stralciato le soffitte, per cui a mio avviso avresti dovuto classarle come C/2, non come A/2. Classare quanto stralciato nello stesso modo dell'unità con cui verrà fuso dopo atto, lo si fa solo se quanto stralciato è una porzione a cui non è possibile attribuire una sua categoria perchè priva di autonomia reddituale (tipo una porzione di pianerottolo ecc.ecc.). In ogni caso, sia adesso che dopo dopo atto se mai lo faranno, non ti sarà più possibile procedere alla fusione, il ragionamento è come quello delle cantine ( circolaRE 2e/2016 E NOTA 60244/2016). Esiste anche in rete una specifica spiegazione dell'Agenzia centrale di Roma, che spiega ai vari uffici che la fusione non è più possibile (adesso non la trovo, ma cercala che la troverai, la data di tale documento è 21/10/2016)). Se mai passa la tua pratica, entro l'anno ti obbligano a rifarla dividendo le uiu, di fatto hai creato due nuove unità che non possono essere più fuse. Per cui io vedrei solo di procedere a istanza per cambio di categoria. Saluti
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EALFIN
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03 Dicembre 2006
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Non mi risulta che la norma dia dei termini massimi per poter effettuare un atto. Come non mi risulta che esista una identica norma per le aree urbane con subalterni costituite solo con Docfa (non frazionate in mappa quindi non interessate dal Pregeo), nel quale si dichiara che dopo la stipula le suddette aree urbane verranno trattate con nuovo Docfa per fusione con altre unità esistenti, per passaggio a B.C.N.C. o a B.C.C. , ecc. E poi siamo in Italia la quale ha solo bisogno di soldi. Quindi cosa vuoi che importi allo Stato per mancati adempimenti che non comportino danni erariali?
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SIMBA4
Iscritto il:
28 Agosto 2015 alle ore 16:02
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Veneto - Adria città Etrusca
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Salve anche a me non risulta che esistano termini temporali per le categorie fittizie, o per eventuali pratiche dove si dichiarava di stipulare atto successivo (frazionamento per trasferimento di diritti), tuttavia l'attività di controllo dell'Agenzia è sempre più spietata. Per cui quoto in pieno la risposta di Bioffa69. saluti cordiali
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