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Autore frazionamento per trasferimento diritti circ. 4/2009

palina83

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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 08:21

vorrei una conferma (o più probabilmente una smentita)
come da oggetto devo procedere a frazionare un appartamento in due unità che saranno poi ristrutturate separatamente dai proprietari una volta stipulato l'atto di divisione.
nel dettaglio presento la pratica con causale altre "frazionamento per trasferimento diritti" la pratica mi viene sospesa in quanto uno dei due sub derivati non dispone del vano cucina e pertanto non può essere censito in categoria A; ma la circolare 4/2009 non parla che ai fini fiscali deve essere comunque attribuita una redditività "quota parte di quella complessiva"?? attendo lumi prima di sentire l'adt

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Autore Risposta

totonno
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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 10:03

Dalle mie parti, la causale "frazionamento per trasferimento di diritti" viene utilizzata solo quando la unità derivata è in categoria fittizia F4. Altrimenti è divisione. Ora, il tuo caso, a mio parere, è, sì, frazionamento per trasferimento di diritti, ma proprio con unità derivata in categoria fittizia. Anche se, debbo dire, un pò anomala, perchè l'unità derivata sarà oggetto di trasformazione tesa a farla diventare unità immobiliare indipendente, invece in genere la causale del ..trasferimento di diritti si utilizza quando viene trasferita una porzione di immobile ad un altro immobile contiguo di altra proprietà (la classica stanza che passa da un abitazione all'altra adiacente).
Se invece vuoi frazionare l'abitazione originaria in due appartamenti, allora la causale è "divisione", ma una volta eseguite tutte le operazioni per rendere le due unità autonome, con tutti gli annessi e connessi (compreso DIA). Naturalmente quest'ultima è la procedura consigliata.

Saluti

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palina83

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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 10:10

Risolto: le unità derivate se non censibili in maniera autonoma (in questo caso causale divisione) devono graficamente riportare con tratto tratteggiato la restante porzione di unita' "originale". fa riferimento ad una nota collegata alla circolare 4/2009 che non ho..... qualcuno ha il link?

saluti e buon lavoro

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totonno
(GURU)
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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 10:20

"palina83" ha scritto:
Risolto: le unità derivate se non censibili in maniera autonoma (in questo caso causale divisione) devono graficamente riportare con tratto tratteggiato la restante porzione di unita' "originale". fa riferimento ad una nota collegata alla circolare 4/2009 che non ho..... qualcuno ha il link?

saluti e buon lavoro



Bene, se procedi così ovviamente vendi l'unità intera e non fai frazionamento o divisione.

Saluti.

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palina83

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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 11:19

perché? forse non ho capito bene. ho ripresentato un docfa sempre con causale "frazionamento per trasferimento diritti" dove sopprimo l'unità originale e ne costituisco due. per poter censire sempre in A3 entrambe le unità e procedere così al rogito attribuendo alle due unità quota parte della rendita originale, mi viene chiesto di indicare con tratto tratteggiato su ogni planimetria diciamo "l'altra metà" (senza comunque dichiararle come porzioni).
utilizzo questa causale perche' penso sia l'unico modo per procedere alla vendita senza fare una pratica urbanistica preventiva cosa esclusa a priori perche' ognuno dei due ha il suo architetto..... anche se visto che sono due anni che devono fare questa pratica appena mi hanno visto mi hanno chiesto di seguirli entrambi.... piccole soddisfazioni :lol:

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 12:37

"palina83" ha scritto:
perché? forse non ho capito bene. ho ripresentato un docfa sempre con causale "frazionamento per trasferimento diritti" dove sopprimo l'unità originale e ne costituisco due. per poter censire sempre in A3 entrambe le unità e procedere così al rogito attribuendo alle due unità quota parte della rendita originale, mi viene chiesto di indicare con tratto tratteggiato su ogni planimetria diciamo "l'altra metà" (senza comunque dichiararle come porzioni).
utilizzo questa causale perche' penso sia l'unico modo per procedere alla vendita senza fare una pratica urbanistica preventiva cosa esclusa a priori perche' ognuno dei due ha il suo architetto..... anche se visto che sono due anni che devono fare questa pratica appena mi hanno visto mi hanno chiesto di seguirli entrambi.... piccole soddisfazioni :lol:



Scusa, hai le idee, un pò confuse. Il frazionamento viene fatto per vendere le porzioni separate, quindi le planimetrie non possono avere l'indicazione dell'altra metà seppur tratteggiata altrimenti l'unità è divisa, si, in due subalterni ma sono si dice "uniti di fatto" e non sono quindi separati per permettere la vendita delle porzioni autonomamente.

Saluti

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palina83

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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 16:13

chiedo scusa ma mi sono espresso molto molto molto male e la tua prima risposta non so per quale motivo non l'ho subito visualizzata.

il mio caso consiste proprio nel trasferire al vicino due stanze che saranno poi fuse all'unità immobiliare confinante una volta stipulato l'atto di divisione.

prima della circolare 4/2009 procedevo come da te indicato e cioè categoria f/4 perizia per la determinazione del valore, atto notarile, variazione catastale pratica urbanistica ecc. ora la sopracitata circolare al punto 3.3 mi sembra dica che applicando l'apposita causale "frazionamento per trasferimento diritti" possiamo attribuire direttamente la rendita in quota proporzionale a quella intera.

il problema l'ho avuto nella rappresentazione grafica ma l'adt mi ha chiarito come procedere... attendo per domani l'approvazione poi spero il notaro stipuli!!! :lol:

ci tenevo ad approfondire il caso in quanto di queste pratiche ne ho 3/4 da fare ed il fatto di non dover procedere più all'attribuzione di una rendita presunta o ad una vera e propria perizia (con tutti i rischi connessi) mi sembra buona cosa!

p.s.: i due sub non saranno dichiarati come porzioni di unità immobiliari

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totonno
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 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2011 alle ore 17:02

"palina83" ha scritto:
chiedo scusa ma mi sono espresso molto molto molto male e la tua prima risposta non so per quale motivo non l'ho subito visualizzata.

il mio caso consiste proprio nel trasferire al vicino due stanze che saranno poi fuse all'unità immobiliare confinante una volta stipulato l'atto di divisione.

prima della circolare 4/2009 procedevo come da te indicato e cioè categoria f/4 perizia per la determinazione del valore, atto notarile, variazione catastale pratica urbanistica ecc. ora la sopracitata circolare al punto 3.3 mi sembra dica che applicando l'apposita causale "frazionamento per trasferimento diritti" possiamo attribuire direttamente la rendita in quota proporzionale a quella intera.

il problema l'ho avuto nella rappresentazione grafica ma l'adt mi ha chiarito come procedere... attendo per domani l'approvazione poi spero il notaro stipuli!!! :lol:

ci tenevo ad approfondire il caso in quanto di queste pratiche ne ho 3/4 da fare ed il fatto di non dover procedere più all'attribuzione di una rendita presunta o ad una vera e propria perizia (con tutti i rischi connessi) mi sembra buona cosa!

p.s.: i due sub non saranno dichiarati come porzioni di unità immobiliari



Concordo, Palina83. Non vi sono più F4 nel tuo caso, ma si procede secondo il punto 3.3 della Circ.4/2009.

Saluti.

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geoidea76

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 11:31

mi accodo a questo post perchè ho un caso simile, tratto un abitazione posta al piano terra piccolo ripostiglio e piano primo l'intera abitazione, devo staccare dall'abitazione il piccolo magazzino che sarà oggetto di atto di compravendita (allo stato attuale hanno redatto un preliminare di vendita) fatto l'atto di detto ripostiglio sarà fuso con l'appartamento posto al piano terra di proprietà dell'acquirente. Ho impostato il docfa con causale : frazionamento per trasferimento di diritti (specificando tutto in relazione) creando due sub in particolare quella oggetto di compravendita sarà censito in categoria F/4. Volevo conferma per la procedura ma soprattutto per la categoria asseganata (F/4) premetto che è una stanza di 10 mq. e quindi non suscettibile di redditività autonoma.

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SIMBA64

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 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2014 alle ore 11:57

Salve

Segui l'indicazione di Totonno appena sopra che è ancora in vigore.

Saluti cordiali

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Ing_Tont

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04 Agosto 2017 alle ore 12:35

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 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 13:20

Salve a tutti. Sono nuova del forum e dell'argomento, per cui chiedo venia se le mie domande possano sembrarvi banali.

Vorrei chiedervi un chiarimento: ho due appartamenti (uiu1 ed uiu2) facenti parte dello stesso fabbricato (stessa particella), adiacenti e di due proprietà diverse. Quello che si intende fare è trasferire un vano (una stanza da letto) da un appartamento (uiu1) all'altro (uiu2), mantenendo le proprietà (senza trasferimento di diritti quindi). Vediamo se ho capito bene il processo:

- innanzitutto devo separare il vano della uiu 1 creando due uiu distinte (uiu1 ed uiu3 con sub distinti) ==> DIVISIONE;

- pododiché procedere all'"unione" del il vano scorporat uiu3 con la uiu2 ==> DICHIARAZIONE DI PORZIONE

Secondo voi è corretto?

Il mio dubbio riguarda però principalmente il primo passo. Come da Vostre indicazioni su vari post del forum, ho letto la Circolare n. 4/2009 ed i relativi chiarimento operativi del 2010: in particolare

" ... si chiarische che la variazione con causale "divisione" è utilizzata ogni volta che, per una distinta unità immobiliare, gli interventi di trasformazione edilizia danno luogo a due o più unità immobiliari, individuate come cespiti indipendenti in grado di produrre un reddito proprio."



Secondo voi è corretto poter dire che quella stanza, avente una finestra su esterno ma non comunicante con il corridoio e la scala del fabbricato, possa essere considerata tale, e quindi procedere con una divisione (sopprimo una uiu e costituisco 2 uiu distinte con due distinti e nuovi sub)?

Ringrazio tutti coloro che sapranno aiutarmi.

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george_ces

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09 Giugno 2007

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 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 17:36

A quella stanza che dividi dall'uiu1 dovresti assegnare temporaneamente la ctg F/4, poi trasferirla di proprietà (quindi vendita o donazione a favore dell'uiu2) ed infine fare una fusione tra uiu2 e F/4. Questo in un procedimento catastale e fiscale corretto.

Se invece le proprietà dovranno rimanere intatte, io non farei nulla dal punto di vista catastale anche perchè incasineresti le cose.

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Ing_Tont

Iscritto il:
04 Agosto 2017 alle ore 12:35

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 0 -  0 - Inviato: 04 Agosto 2017 alle ore 17:40

Le proprietà rimangolo inalterate. Sarebbe solo una cessione fisica. Per questo ho pensato ad una vera e propria divisione con due nuovi sub.

Poi accorpo la stanza generata all'appartamento adiacente (solo fisicamente) mediante la dichiarazione di porzione. Sto ragionando male?

Grazie molte per avermi risposto.

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Salvatore_B.

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29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

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Juneau

 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 12:30

fermo restando il post di george,

secondo me è più che fattibile.

in relazione metti due parole:

"la nuova unità sub 5 (con sub 5 mi riferisco a quella della stanza singola) con successivo docfa va a costituire porzione unità di fatto ad altra unità esistente")

per la stanza singola proponi stessa categoria e classe, non F/4.

poi redigerai un docfa secondo la circolare che disciplina le unità di fatto costituita da più porzioni (le porzioni non si possono fondere perché di ditte diverse, ma fiscalmente hanno i loro vantaggi).

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Salvatore_B.

Iscritto il:
29 Gennaio 2014 alle ore 14:47

Messaggi:
1902

Località
Juneau

 0 -  0 - Inviato: 06 Agosto 2017 alle ore 12:32

il titolo del post è "frazionamento per trasferimento di diritti", ma il tuo caso è divisione.

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